§ 4.5.32 - L.R. 7 maggio 1999, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:07/05/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Competenze dell'Autorità d'ambito.
Art. 2.  Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato.
Art. 3.  Gestioni dell'ESAF.


§ 4.5.32 - L.R. 7 maggio 1999, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36).

(B.U. 18 maggio 1999, n. 15).

 

Art. 1. Competenze dell'Autorità d'ambito.

     1. [1].

 

     Art. 2. Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato.

     1. [2].

 

     Art. 3. Gestioni dell'ESAF.

     1. [L'articolo 18 della legge regionale n. 29 del 1997 è soppresso] [3].

     2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'ESAF può assumere esclusivamente nuove gestioni di reti idriche delle quali sia dimostrata la convenienza economica. Fino all'organizzazione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito, l'ESAF può continuare l'attuale attività di gestione di servizi idrici in atto.

     3. Il Consiglio di amministrazione dell'ESAF, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano pluriennale di razionalizzazione dei costi di gestione e di esercizio, finalizzato al conseguimento, entro un periodo massimo di quattro anni, del pareggio del bilancio dell'ente.

     4. Tale piano, entro dieci giorni dalla sua approvazione, è consegnato all'Assessore regionale dei lavori pubblici e, entro i successivi venti giorni, è approvato con delibera della Giunta regionale e reso immediatamente esecutivo. Il Consiglio di amministrazione dell'ente predispone una relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano e la trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore dei lavori pubblici.

     5. La mancata presentazione del piano nei previsti termini, determina l'automatica decadenza del Consiglio di amministrazione dell'ESAF.

     6. Al conseguimento degli obbiettivi contenuti nel piano, e comunque entro un periodo massimo di sei anni decorrenti dalla data di approvazione del piano da parte del Consiglio di amministrazione, l'ESAF è soppresso e trasformato in società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficienza, efficacia ed economicità [4].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4. Sostituisce la lettera b) al comma 2, art. 7 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 29.

[2] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4. Modifica il comma 1, art. 14 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 29.

[3] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4.

[4] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 3 luglio 2003, n. 7.