§ 3.1.73 - L.R. 25 novembre 1983, n. 27.
Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:25/11/1983
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 3.1.73 - L.R. 25 novembre 1983, n. 27.

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni.

 

Art. 1.

     La regione autonoma della Sardegna eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari

     - sotto forma di assegno mensile;

     - a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in comuni diversi da quello di residenza dei medesimi.

     I sussidi verranno corrisposti con le modalità di seguito indicate a favore dell'interessato o, in caso di minore età, a favore di chi esercita la patria potestà.

 

     Art. 2.

     E' condizione per il godimento mensile del beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, il sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche.

     Il talassemico, l'emofilico e l'emolinfopatico si muniranno di idonea attestazione su detta regolarità, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l'obbligo, il rilascio della relativa certificazione.

 

     Art. 3. [1]

     L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo riferibile ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, non superi le seguenti misure per ciascun nucleo familiare:

     a) sino a lire 30.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;

     b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;

     c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;

     d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.

     I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

     Per nucleo familiare ai fini della presente legge deve intendersi:

     - nel caso di talassemico o emofilico e emolinfopatico coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori;

     - nel caso di talassemico o emofilico e emolinfopatico celibe o nubile, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e fratelli minori.

     Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al talassemico o all'emofilico o all'emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dell'interessato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dell'interessato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile.

     La misura dell'assegno mensile è così determinata:

     - lire 500.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici sprovvisti di qualsiasi reddito;

     - lire 400.000 ai talassemici, emofilici ed emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 5.000.000;

     - lire 300.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c) e d) di cui al primo comma.

 

     Art. 4.

     I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici:

     a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi [2].

     I rimborsi per le spese di viaggio sono corrisposti in misura completa per coprire il costo del biglietto, ovvero in misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per l'uso di mezzi privati. Detto costo può essere rideterminato annualmente con la legge finanziaria [3].

     I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di euro 20 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in comuni della Sardegna distanti oltre 30 km. da quello di residenza, per l'effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morboso purché il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero [4].

 

     Art. 5.

     Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza, presentare domanda all'Assessorato all'igiene e sanità della regione sarda direttamente o tramite le rispettive associazioni.

     Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) certificato di nascita;

     b) certificato di residenza e stato di famiglia;

     c) referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciati da uno dei presidii pubblici di diagnosi e cura di cui all'art. 1 della presente legge;

     d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione riferibile al talassemico o all'emofilico o all'emolinfopatico del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge.

 

     Art. 6.

     La concessione dell'assegno di assistenza è disposta con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dello stesso Assessore, sulla base del referto ematologico di cui al punto c) del precedente art. 5.

     Copia del decreto sarà trasmessa all'interessato, al comune di residenza che dovrà provvedere all'erogazione dell'assegno secondo le modalità previste nel successivo art. 7 della presente legge, e alle rispettive associazioni relativamente alle domande da queste ultime inoltrate.

 

     Art. 7.

     L'assegno di assistenza viene erogato agli aventi diritta da parte nel comune di residenza per conto dell'Amministrazione regionale, la quale provvede a tal fine alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

     Il fondo di cui al precedente comma è costituito, presso ciascun comune interessato, con un accreditamento iniziale non superiore a 6 dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici ivi residenti al 30 dicembre 1982.

     Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono di norma trimestralmente all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonché dall'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

     Il comune di residenza dei soggetti interessati procederà all'erogazione dell'assegno in favore dell'avente diritto, previa acquisizione da parte dello stesso della certificazione sanitaria in originale attestante la regolarità della fruizione della terapia di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge; al fine dell'erogazione dell'assegno, la certificazione potrà essere considerata validamente prodotta soltanto se rilasciata in data non anteriore a 15 giorni dal pagamento dell'assegno.

     I fondi previsti dal presente articolo saranno posti a disposizione dei comuni mediante l'apertura dei conti correnti di cui all'art. 4 della l.r. 7 gennaio 1975, n. 1.

 

     Art. 8.

     Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 65 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2] Comma già modificato dall'art. 65 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[3] Comma già modificato dall'art. 65 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.