§ 2.13.10 - L.R. 1 giugno 1979, n. 47.
Ordinamento della formazione professionale in Sardegna. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.13 formazione professionale
Data:01/06/1979
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Settori di intervento).
Art. 3.  (Finalità degli interventi formativi).
Art. 4.  (Fasce di mansioni e di funzioni professionali).
Art. 5.  (Cicli formativi).
Art. 6.  (Sperimentazione e aggiornamento).
Art. 7.  (Esami finali ed attestati di qualifica).
Art. 8.  (Mercato del lavoro).
Art. 9.  (Programmazione didattica).
Art. 10.  (Raccordi con il sistema scolastico).
Art. 11.  (Piani pluriennali regionali).
Art. 12.  (Provvidenze comunitarie e statali).
Art. 13.  (Piani annuali regionali).
Art. 14.  (Attribuzioni dei Consigli comprensoriali e delle Comunità montane).
Art. 15.  (Centri di formazione professionale).
Art. 16.  (Strumenti di attuazione del piano).
Art. 17.  (Convenzione).
Art. 18.  (Sistema formativo e imprese).
Art. 19.  (Formazione degli apprendisti).
Art. 20.  (Organizzazione dei centri).
Art. 21.  (Coordinatore di centro).
Art. 22.  (Consiglio di gestione sociale).
Art. 23.  (Consiglio dei docenti).
Art. 24.  (Diritti degli allievi).
Art. 25.  (Erogazione di fondi ai Centri pubblici).
Art. 26.  (Erogazione di contributi agli enti o agli Organismi convenzionati).
Art. 27.  (Piano finanziario).
Art. 28.  (Fondo per la formazione professionale).
Art. 29.  (Regolamento di attuazione).
Art. 30.  (Vigilanza e verifica).
Art. 31.      Alle finalità della presente legge l'Amministrazione regionale provvede con uno stanziamento globale annuo non superiore, a lire 8.000 per abitante residente in Sardegna; detto stanziamento [...]
Art. 32.      Entro il 31 dicembre 1979 la Giunta regionale presenterà apposito disegno di legge per disciplinare il definitivo inserimento del personale ex INAPLI, ENALC, INIASA e CISAPI trasferito [...]
Art. 33. 
Art. 34.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 12 miliardi 287.000.000 si farà fronte per l'anno 1980 con le somme già destinate all'applicazione delle [...]
Art. 35.      Sono abrogate le ll.rr. 1º agosto 1950, n. 42; 9 luglio 1952, n. 18; 11 luglio 1952, n. 22; 16 aprile 1955, n. 5; 3 febbraio 1961, n. 2; 28 maggio 1969, n. 28.
Art. 36.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.13.10 - L.R. 1 giugno 1979, n. 47.

Ordinamento della formazione professionale in Sardegna. [*]

 

Art. 1. (Finalità).

     La regione, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con i principi stabiliti dalla l. 31 dicembre 1978, n. 845, promuove la formazione e l'elevazione professionale quale strumento della politica attiva del lavoro.

     La formazione e l'elevazione professionale costituiscono pubblico servizio rivolto a tutti coloro che si apprestano ad esercitare ovvero già esercitano un'attività lavorativa nei vari settori produttivi, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

     Esse sono finalizzate a garantire a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, una preparazione professionale specifica e un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

     Il servizio di formazione professionale è gratuito e la regione ne incentiva la frequenza.

 

     Art. 2. (Settori di intervento).

     La formazione professionale riguarda i settori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo, sanità e servizi in generale.

     Le iniziative in cui essa si esplica debbono essere attuate mediante programmi annuali e pluriennali di intervento finalizzati alle necessità ed agli obiettivi della programmazione regionale.

     Per la programmazione e l'attuazione delle iniziative formative previste dalla presente legge, la regione impronterà i suoi interventi a criteri di partecipazione e gestione democratica, con la partecipazione delle Comunità montane, degli Organismi comprensoriali, degli enti locali, delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle parti sociali interessate e dei competenti uffici statali.

 

     Art. 3. (Finalità degli interventi formativi).

     Gli interventi formativi sono finalizzati alla formazione professionale di base, alla qualificazione, al perfezionamento ed alla specializzazione professionale a tutti i livelli, nonché alla riqualificazione professionale anche per obiettivi di riconversione aziendale e a quant'altro viene ritenuto necessario per un'effettiva politica di formazione ricorrente in relazione alle esigenze sociali nei settori produttivi e dei servizi.

     In tale contesto la regione considera prioritaria la realizzazione di progetti integrati formativo professionale tendenti alla migliore attuazione e allo sviluppo di attività produttive, lavorative e comunque aventi interesse sociale.

     La regione promuove, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti dei lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia e degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, favorendone il completo inserimento nell'attività formativa e l'integrazione sociale.

     La regione dispone, inoltre, misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi in attuazione dell'art. 1 della l. 9 dicembre 1977, n. 903.

 

     Art. 4. (Fasce di mansioni e di funzioni professionali).

     La formazione professionale viene attuata mediante l'istituzione di cicli formativi, nell'ambito di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, ai sensi dell'art. 18, lett. a), della l. 21 dicembre 1978, n. 845.

     Tali fasce, nelle more della definizione da parte del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, devono far riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla classificazione professionale adottata dalla Comunità economica europea.

     La regione opererà nelle sedi nazionali e comunitarie. per la definizione delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee.

 

     Art. 5. (Cicli formativi).

     Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e, in ogni caso non più di 4, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

     I cicli formativi sono definiti dall'insieme di attività teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.

     A tal fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizio.

     Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche.

     Non è consentita la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

 

     Art. 6. (Sperimentazione e aggiornamento).

     La regione, avvalendosi della partecipazione dei docenti, degli allievi, delle Università e delle forze sociali, favorirà la sperimentazione, dei cui risultati terrà conto nella predisposizione dei piani di attività.

     Al fine di promuovere e di attuare l'aggiornamento del personale docente, la regione si avvarrà delle Università, di altri organismi specializzati, preferibilmente pubblici, ed eventualmente di imprese e loro consorzi stipulando apposite convenzioni.

 

     Art. 7. (Esami finali ed attestati di qualifica).

     Al termine dei cicli di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.

     La Commissione esaminatrice, nominata con atto dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, è così composta:

     - un funzionario della regione, che la presiede;

     - un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;

     - un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione;

     - un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     - un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali;

     - uno o due docenti del corso.

     A coloro che abbiano superato le prove finali, verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegneranno, la qualifica valida ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

     Tale attestato costituite titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     Ai componenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al presente articolo, sono attribuiti i compensi e le indennità seguenti:

     1) una medaglia fissa di presenza giornaliera pari a lire 40.000 per il Presidente della Commissione e a lire 30.000 per tutti gli altri componenti;

     2) un'indennità di trasferta di lire 15.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che i componenti le Commissioni non risiedono abitualmente nel comune ove ha luogo la seduta;

     3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, un'indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20% del prezzo della benzina «super» vigente alla data della missione [1].

     Le relative spese graveranno sul fondo di cui all'art. 28 [1].

     Con decreto dell'Assessore regionale del lavoro ed ai sensi dell'art. 34 del d.P.G.R. 20 marzo 1980, n. 23, saranno apportate all'interno del bilancio del fondo per la formazione professionale per l'anno 1983 le necessarie variazioni [1].

 

     Art. 8. (Mercato del lavoro).

     Al fine di facilitare sbocchi occupazionali ed il mantenimento dei livelli occupativi, la regione effettua sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione anche con le Amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.

     La regione promuove inoltre studi e ricerche sui problemi della formazione e del lavoro, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per la predisposizione della relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Commissione consiliare competente, invia entro il 30 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro.

 

     Art. 9. (Programmazione didattica).

     La regione determina gli indirizzi della programmazione didattica dell'attività di formazione professionale nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra i contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

     Al fine della determinazione di tali indirizzi, presso l'Assessorato competente è costituito un gruppo di lavoro.

     Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica e scientifica di estranei

all'Amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti aventi la specifica competenza richiesta.

     La programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

     I programmi, che si fondano sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi.

     Nella loro elaborazione si terrà conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

 

     Art. 10. (Raccordi con il sistema scolastico).

     Ai fini dell'innovazione metodologica didattica e della ricerca educativa, la regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria superiore anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni per l'utilizzazione reciproca delle relative strutture, delle attrezzature e del personale.

     La regione si avvale altresì dei Consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

     La regione cura inoltre il rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, adottando, con il consenso degli allievi che frequentano le attività di formazione professionale e che siano privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, misure atte a favorire la necessaria integrazione, con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

 

     Art. 11. (Piani pluriennali regionali).

     La regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione.

     I piani pluriennali, di durata pari ai piani regionali di sviluppo, stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale.

     I piani pluriennali fanno parte integrante dei piani regionali di sviluppo.

     La Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente e sentito il Comitato regionale per la programmazione, sottopone, entro 90 giorni dall'approvazione del piano triennale di sviluppo economico, il piano pluriennale formativo al Consiglio regionale, che lo approva sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 12. (Provvidenze comunitarie e statali).

     L'Assessorato competente, al fine di rendere stabile e programmato l'afflusso dei contributi comunitari e statali, predisporrà periodicamente progetti di intervento di formazione professionale atti ad eccedere ai contributi del Fondo sociale europeo e dei competenti organi statali, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro e dei possibili sbocchi occupazionali.

     L'Assessorato competente, nell'ambito della programmazione dei piani di cui all'art. 11 ed entro il limite massimo di spesa indicato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), autorizza la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati dalla normativa statale e comunitaria vigente.

     In tal senso l'Assessorato curerà la più ampia diffusione e informazione della normativa comunitaria.

     Dei progetti di cui al primo e al secondo comma sarà data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 13. (Piani annuali regionali).

     I piani annuali regionali determinano la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative raggruppate per base comprensoriale e per i settori economici cui si riferiscono.

     I piani annuali regionali, in particolare, devono indicare:

     a) il numero totale degli allievi utenti del servizio di formazione professionale ed i requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, nonché i criteri di selezione per le eventuali domande in soprannumero;

     b) le fasce o le qualifiche professionali previste dal piano pluriennale di cui all'art. 11;

     c) le sedi presso cui si svolgerà l'attività di formazione;

     d) i cicli formativi necessari al conseguimento delle qualifiche di cui al precedente punto b);

     e) i servizi sociali garantiti agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale;

     f) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti.

     Fa parte integrante del piano annuale il piano finanziario, di cui all'art. 27.

     I piani annuali di cui ai commi precedenti sono predisposti dall'Assessorato regionale competente sulla base delle proposte pervenute dai Consigli comprensoriali o delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 14, e approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 14. (Attribuzioni dei Consigli comprensoriali e delle Comunità montane).

     I Consigli comprensoriali e delle Comunità montane hanno il compito di contribuire all'elaborazione della programmazione pluriennale dell'attività formativa nell'ambito del comprensorio e della Comunità montana.

     Le proposte di attività pluriennale devono essere elaborate in armonia e all'interno dei piani regionali di sviluppo e di assetto del territorio.

     Le proposte dei piani pluriennali di formazione elaborati dai Consigli comprensoriali e delle Comunità montane, sentiti i Consigli scolastici distrettuali ricadenti nei rispettivi territori, devono essere inoltrate dalle rispettive Giunte all'Assessorato regionale competente entro 60 giorni dalla data di approvazione dei piani pluriennali regionali di sviluppo.

     I piani annuali di formazione dovranno essere elaborati dai Consigli di cui sopra nel rispetto dei piani pluriennali di formazione e tenendo conto delle indicazioni e delle proposte dei Comitati di gestione sociale dei centri di formazione professionale o delle strutture equiparate ai centri di formazione professionale nel settore agricolo presenti nel territorio.

     I pareri di cui al terzo e quarto comma dovranno pervenire ai Consigli comprensoriali e delle Comunità montane entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

     I piani annuali dovranno essere inoltrati dalle Giunte comprensoriali o delle Comunità montane entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato competente.

     Il piano annuale deve in particolare indicare:

     a) i settori di intervento;

     b) il quadro degli sbocchi occupativi e dei bisogni di riconversione;

     c) gli obiettivi dei singoli interventi;

     d) le sedi di svolgimento degli interventi;

     e) il preventivo di spesa elaborato sulla base di parametri stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente;

     f) le proposte di adeguamento organizzativo e strutturale dei centri e delle strutture equiparate interessate [1]a.

 

     Art. 15. (Centri di formazione professionale).

     La formazione professionale viene di norma attuata, ai sensi della presente legge, dai Centri di formazione professionale.

     I Centri di formazione professionale sono sedi costituite e destinate stabilmente allo scopo specifico della formazione professionale, dotate di personale, strutture e attrezzature idonee all'attuazione delle attività formative.

     La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, provvederà con apposito Regolamento alla definizione degli standards minimi per l'abilitazione dei Centri di formazione professionale a svolgere le attività di formazione.

     Gli standards minimi riguardano i locali, le attrezzature, il livello di qualificazione dei docenti e gli organismi di gestione.

     Per sopperire alla carenza di strutture formative per settori con caratteristiche peculiari e per esigenze temporanee connesse con l'attuazione di particolari cicli formativi, la regione potrà autorizzare, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi, l'espletamento di attività formative anche in sedi occasionali, purché dotate di personale e di attrezzature in grado di soddisfare gli standards minimi.

     I nuovi centri di formazione professionale dovranno ottenere un riconoscimento di idoneità con decreto dell'Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     Con la stessa procedura potrà essere revocato il riconoscimento nei confronti dei Centri, di formazione professionale o delle sedi occasionali per i quali venissero a mancare i requisiti indicati dal Regolamento anzidetto.

 

     Art. 16. (Strumenti di attuazione del piano).

     L'attuazione dei piani di cui ai precedenti articoli è realizzata direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano.

     Sono strutture pubbliche le strutture degli ex INAPLI, ENALC, INIASA E CISAPI, nonché le strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte eventualmente da trasferirsi ai sensi dell'art. 6 della l. 21 dicembre 1978, n. 845.

     Nell'ambito di un processo di riqualificazione e di potenziamento dell'attività formativa regionale, con successive leggi si disciplinerà la gestione diretta dei Centri di formazione professionale di proprietà della regione.

     I Centri regionali di formazione professionale sono istituiti, modificati e soppressi in base ad effettive esigenze funzionali con apposito provvedimento da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

     Per sopperire ad ulteriori fabbisogni di attività formativa, l'attuazione dei piani è realizzata, altresì, mediante convenzione, stipulata dalla regione, sentita la Commissione consiliare competente, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

     Tali enti per essere ammessi al finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

     1) avere come fine la formazione professionale;

     2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

     3) non perseguire scopi di lucro;

     4) garantire il controllo sociale delle attività;

     5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

     6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

     7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

     La regione può altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai nn. 2) e 7) del comma precedente.

 

     Art. 17. (Convenzione).

     Le convenzioni di cui all'art. 16 devono prevedere:

     1) la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;

     2) l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferiscono;

     3) i centri in cui le attività vengono svolte;

     4) le forme di vigilanza e controllo;

     5) l'obbligo di istituire il Consiglio di gestione sociale nonché il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;

     6) l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla regione;

     7) il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

     8) la pubblicizzazione dei bilanci;

     9) l'entità dei finanziamenti.

     Ugualmente, mediante convenzione, per interventi nel settore della formazione professionale, vengono utilizzate strutture scolastiche esistenti nel territorio, strutture disponibili presso le Università, istituti specializzati e Centri di ricerca, istituti regionali e di altri enti pubblici nonché impianti e laboratori appartenenti ad imprese o ad altre unità produttive.

 

     Art. 18. (Sistema formativo e imprese).

     La regione, per il conseguimento degli obiettivi dei piani pluriennali ed annuali, può stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, rivolti a giovani, disoccupati, lavoratori, tirocinanti, apprendisti e personale docente.

     Tali convenzioni vengono stipulate nel rispetto di quanto stabilito ai nn. 2) e 7) dell'art. 16 della presente legge,

     La regione inoltre può stipulare convenzioni con imprese per l'effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

     Nel Regolamento di attuazione della presente legge verranno stabilite le modalità per la determinazione degli oneri connessi alla realizzazione di tali attività formative e per la copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

     Nello stesso Regolamento di attuazione, inoltre, verranno disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio guidato presso imprese degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

     Le attività formative di cui al presente articolo sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

 

     Art. 19. (Formazione degli apprendisti).

     La regione attua progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della l. 19 gennaio 1955, n. 25.

     I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo i tempi e le modalità definiti dalla citata l. n. 25 e dai contratti di lavoro.

     La regione stipula, inoltre, con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani. Le relative spese gravano sul fondo di cui all'art. 28.

 

     Art. 20. (Organizzazione dei centri).

     E' assicurata ai Centri di formazione professionale l'autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi loro affidati nel piano regionale di formazione professionale.

     Nella definizione dell'orario e del calendario delle attività formative dovrà essere favorita la frequenza dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

     Per la selezione delle eventuali domande in soprannumero il centro dovrà attenersi alle direttive contenute nel piano annuale.

 

     Art. 21. (Coordinatore di centro). [2]

     Ad ogni centro è preposto un coordinatore.

     Il coordinatore di centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fra il personale docente della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.

     La nomina a Coordinatore di Centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

     Al coordinatore di centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità secondo le modalità e nella misura previste per i Coordinatori di settore appartenenti al ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale.

     Il Coordinatore di Centro, in caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a 60 giorni designa all'esercizio delle proprie funzioni un docente del Consiglio di direzione. In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

     Il coordinatore di Centro ha funzione di direzione e controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento dell'attività didattica del Centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente riferendo su tutti i fatti che assumono rilevanza ai fini della funzionalità del Centro e della piena utilizzazione del personale docente.

     Sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti.

 

     Art. 22. (Consiglio di gestione sociale). [3]

 

     Art. 23. (Consiglio dei docenti).

     In ogni Centro di formazione professionale è istituito il Consiglio dei docenti, presieduto dal Coordinatore del centro e composto dai docenti del centro, con i seguenti compiti:

     a) formulare proposte al Consiglio di gestione sociale per i piani di attività annuali e pluriennali relativi al centro;

     b) esaminare e coordinare le linee metodologiche ed i programmi didattici;

     c) fissare i criteri interdisciplinari ai quali i gruppi docente devono uniformarsi;

     d) decidere sull'adozione e sulla produzione dei materiali didattici e presentare al Consiglio di gestione sociale proposte per il potenziamento degli ausili didattici del centro, delle biblioteche d'aula e della biblioteca centrale;

     e) proporre iniziative di aggiornamento e sperimentazione;

     f) proporre iniziative per attività parascolastiche.

     Il Consiglio dei docenti ha facoltà di svolgere i propri compiti anche attraverso gruppi di lavoro nominati al suo interno.

 

     Art. 24. (Diritti degli allievi).

     Agli allievi dei corsi è garantito il diritto di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive, secondo le modalità che saranno stabilite nelle disposizioni dettate dall'Assessorato competente all'inizio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente e tenuto conto delle indicazioni emerse dai Consigli di gestione sociale.

     La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale. Sono fatte salve le garanzie di carattere assicurativo attualmente in vigore.

     Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge godono della facoltà di differire il servizio militare di leva e delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della l. 20 maggio 1970, n. 300.

 

TITOLO III

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

 

     Art. 25. (Erogazione di fondi ai Centri pubblici).

     Con decreto dell'Assessore competente sono accreditati ai Centri pubblici di formazione professionale i fondi per la realizzazione dell'attività formativa e dei servizi sociali previsti dal piano annuale.

     L'accreditamento dei fondi ai Centri pubblici di formazione professionali viene effettuato mediante aperture di credito, ai sensi dell'art. 56, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per l'intero ammontare delle assegnazioni, sulle quali i Coordinatori dei centri medesimi dispongono l'emissione di ordinativi a favore dei creditori.

 

     Art. 26. (Erogazione di contributi agli enti o agli Organismi convenzionati).

     Il finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'art. 17 si effettua con decreto dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, sulla base di apposito bilancio preventivo predisposto dagli enti gestori o dagli altri Organismi convenzionati.

     Il bilancio preventivo è predisposto sulla base di criteri e di parametri riferiti a:

     1) spese per le retribuzioni del personale e per i relativi oneri sociali:

     a) enti gestori:

     gli importi debbono essere previsti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria limitatamente all'organico del personale docente e non docente, previsto dalla regione per la realizzazione del piano annuale di intervento;

     b) organismi che non hanno come fine istitutivo principale la formazione professionale:

     gli importi debbono essere previsti nel rispetto del contratto o Regolamento vigente nel singolo organismo convenzionato;

     2) spese generali per l'organizzazione dei corsi;

     3) spese per il materiale didattico e di esercitazione;

     4) spese per le provvidenze connesse all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

     I criteri per l'attribuzione dei parametri di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno definiti nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 29 della presente legge.

     Tali parametri saranno fissati dalla Giunta regionale ed aggiornati contestualmente all'approvazione dei piani pluriennali di intervento.

     L'accreditamento dei fondi verrà effettuato sui conti correnti bancari distinti con riferimento a quanto segue:

     1) retribuzione del personale e relativi costi sociali;

     2) spese di organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

     La regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei centri, funzionali alla realizzazione del piano.

     Le modalità di rendicontazione saranno indicate nella convenzione di cui all'art. 16 e comunque la presentazione dei bilanci consuntivi dovrà avvenire non oltre 6 mesi dalla data di chiusura delle attività formative regolamentate dalla convenzione stessa.

 

     Art. 27. (Piano finanziario).

     Il finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla presente legge avviene con un piano finanziario annuale, che fa parte integrante del piano annuale di formazione professionale di cui al precedente art. 13.

     Nel piano finanziario dovrà essere indicato, per ciascuna sede di svolgimento dei corsi, l'ammontare della previsione di spesa per la retribuzione del personale, per l'organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze finalizzate all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi; dovranno inoltre essere indicate le previsioni di spesa per le ristrutturazioni o riconversioni conseguenti all'inclusione nel piano di nuovi settori di intervento o per il migliore adeguamento dei centri alle esigenze formative.

 

     Art. 28. (Fondo per la formazione professionale).

     Sino al 31 dicembre 1979 la gestione del piano finanziario e le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge vengono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna, di cui alla l.r. 17 dicembre 1956, n. 35, e successive modificazioni.

     A decorrere dal 1º gennaio 1980 sono abrogate le ll.rr. 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35.

     Con pari decorrenza è istituito il fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna al quale sono trasferite le disponibilità di cassa ed i residui attivi e passivi accertati in conto del fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna - di cui alle ll.rr. 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35 - alla data medesima.

     Il fondo è costituito:

     a) dall'utilizzo della corrispondente somma di lire 12 miliardi 287.000.000, prevista nel bilancio della regione per il 1979, provenienti dal risparmio conseguente all'abrogazione, a partire dal 1º gennaio 1980, delle succitate leggi regionali;

     b) dai contributi di organi statali;

     c) dai contributi del fondo sociale europeo;

     d) dai contributi di altri enti e di aziende private;

     e) dai recuperi di gestione delle attività di formazione professionale.

     Per l'Amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata ai servizi di tesoreria regionale.

     Sul fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, l'Assessore competente in materia di formazione professionale provvede:

     a) alle aperture di credito a favore dei centri pubblici di formazione professionale per la realizzazione dell'attività formativa e dei servizi sociali previsti nel piano annuale;

     b) al finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'art. 16;

     c) alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione dal d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale;

     d) alle spese derivanti dall'art. 1 della l.r. 29 novembre 1976, n. 65;

     e) alle altre eventuali spese comunque connesse al conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge.

     Con il Regolamento di attuazione di cui all'art. 29 della presente legge sono stabilite le norme per l'Amministrazione e l'erogazione delle disposizioni del fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, e per l'incasso di contributi.

 

     Art. 29. (Regolamento di attuazione).

     Le modalità di articolazione dei cicli formativi, la definizione degli standards minimi per l'abilitazione dei corsi di formazione professionale, le modalità dell'organizzazione dei Centri di formazione professionale, le modalità di elezione di rappresentanti del Consiglio di gestione sociale, le modalità di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi che devono presentare gli enti o organismi di cui all'art. 16, la definizione dei parametri di cui all'art. 26, le modalità per la determinazione degli oneri connessi alla realizzazione di attività formative presso aziende e per la copertura dei rischi di infortuni, le modalità di svolgimento del tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'art. 27 e per l'incasso dei contributi, sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la competente Commissione consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30. (Vigilanza e verifica).

     La vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività di formazione professionale è esercitata dall'Assessorato competente in materia. Spetta altresì allo stesso Assessorato la verifica dell'attuazione del piano formativo.

 

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 31.

     Alle finalità della presente legge l'Amministrazione regionale provvede con uno stanziamento globale annuo non superiore, a lire 8.000 per abitante residente in Sardegna; detto stanziamento viene calcolato sulla base dei dati della popolazione residente nell'Isola periodicamente rilevato dall'ISTAT. A tale importo si aggiungono le eventuali contribuzioni che dovessero pervenire dal fondo sociale europeo e dai competenti organi statali

 

     Art. 32.

     Entro il 31 dicembre 1979 la Giunta regionale presenterà apposito disegno di legge per disciplinare il definitivo inserimento del personale ex INAPLI, ENALC, INIASA e CISAPI trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi del d.P.R. n. 480 del 22 maggio 1975, ed inquadrato non ruolo speciale della formazione professionale dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Nella stessa legge verrà disciplinata altresì l'istituzione dell'Albo dei docenti dei Centri privati di formazione professionale.

 

     Art. 33. [4]

     Fino alla definizione dei piani pluriennali, gli obiettivi generali della formazione professionale sono fissati in una nota di specificazione che fa parte integrante del piano annuale e che viene approvata con le stesse modalità del piano medesimo.

 

     Art. 34.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 12 miliardi 287.000.000 si farà fronte per l'anno 1980 con le somme già destinate all'applicazione delle ll.rr. 11 maggio 1951, n. 6, 17 dicembre 1956, n. 35, 21 gennaio 1976, n. 3, e 29 novembre 1976, n. 65, e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 35.

     Sono abrogate le ll.rr. 1º agosto 1950, n. 42; 9 luglio 1952, n. 18; 11 luglio 1952, n. 22; 16 aprile 1955, n. 5; 3 febbraio 1961, n. 2; 28 maggio 1969, n. 28.

     Sono inoltre abrogate a partire dal 1º gennaio 1980 le ll.rr. 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35.

 

     Art. 36.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] L'art. 7, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1. riconduce al sistema contabile ordinario la contabilità speciale del Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, di cui all'art. 28 della presente legge.

[1] Gli attuali commi 5, 6 e 7 così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 agosto 1983, n. 18.

[1] Gli attuali commi 5, 6 e 7 così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 agosto 1983, n. 18.

[1] Gli attuali commi 5, 6 e 7 così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 agosto 1983, n. 18.

[1]1a I termini di cui al presente articolo sono stati sospesi dall'art. 67 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1982, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 43, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1985, n. 4.