§ 2.13.8 - L.R. 29 novembre 1976, n. 65.
Norme integrative alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3, esercizio delle funzioni delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.13 formazione professionale
Data:29/11/1976
Numero:65


Sommario
Art. 1.      La Regione, in attuazione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, subentra alla Cassa per il Mezzogiorno nelle funzioni sinora esercitate nel Centro interaziendale [...]
Art. 2.      Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.
Art. 3.      Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, di concerto con l'Assessore al bilancio, e su conforme deliberazione della [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.13.8 - L.R. 29 novembre 1976, n. 65.

Norme integrative alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3, esercizio delle funzioni delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e professionale nel Centro interaziendale sardo per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.S.A.P.I.).

 

Art. 1.

     La Regione, in attuazione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, subentra alla Cassa per il Mezzogiorno nelle funzioni sinora esercitate nel Centro interaziendale sardo per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.S.A.P.I.) nonché nella proprietà dei beni mobili e immobili del Centro stesso.

 

     Art. 2.

     Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.

     La Regione provvederà al riordinamento organico della materia di cui alla presente legge, in sede di emanazione delle norme sulla ristrutturazione della formazione professionale secondo quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, di concerto con l'Assessore al bilancio, e su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio conseguenti al trasferimento delle somme che verranno attribuite dallo Stato alla Regione per il funzionamento del Centro interaziendale sardo per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.S.A.P.I.).

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.