§ 2.12.5 - L.R. 27 dicembre 1968, n. 49.
Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle Organizzazioni dei lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:27/12/1968
Numero:49


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, concorsi e sussidi alle organizzazioni dei lavoratori chiamate ai sensi dell'art. 4 della L. 11 giugno 1962, n. 588, e dell'art. [...]
Art. 2.      I contributi, i concorsi e i sussidi di cui al precedente art. 1 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta [...]
Art. 3.      La Commissione di cui al precedente art. 2 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al Lavoro entro sessanta giorni dalla pubblicazione [...]
Art. 4.      I contributi, i concorsi e i sussidi sono accordati sulla base di preventivi di spesa o di finanziamento da presentare all'Assessorato regionale al Lavoro. All'Assessore regionale al Lavoro cui [...]
Art. 5.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 15413 così denominato


§ 2.12.5 - L.R. 27 dicembre 1968, n. 49.

Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle Organizzazioni dei lavoratori.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, concorsi e sussidi alle organizzazioni dei lavoratori chiamate ai sensi dell'art. 4 della L. 11 giugno 1962, n. 588, e dell'art. 10, numeri 1) e 4), della L.R. 11 luglio 1962, n. 7, a partecipare alla predisposizione del Piano di rinascita e dei suoi programmi e che abbiano costituito localmente uffici studi per l'approfondimento dei problemi economici e sociali della Sardegna, con particolare riferimento ai problemi del mondo del lavoro.

 

     Art. 2.

     I contributi, i concorsi e i sussidi di cui al precedente art. 1 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale al Lavoro, sentita una Commissione composta da:

     a) l'Assessore regionale al Lavoro, che la presiede;

     b) l'Assessore regionale alla rinascita, o un suo delegato;

     c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 10, numeri 1) e 4), della L.R. 11 luglio 1962, n. 7.

 

     Art. 3.

     La Commissione di cui al precedente art. 2 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al Lavoro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     I rappresentanti di cui al punto c) del precedente art. 2 sono designati dalle rispettive organizzazioni.

 

     Art. 4.

     I contributi, i concorsi e i sussidi sono accordati sulla base di preventivi di spesa o di finanziamento da presentare all'Assessorato regionale al Lavoro. All'Assessore regionale al Lavoro cui al termine dell'anno finanziario dovrà essere presentato rendiconto della spesa, è riservato il controllo sulla utilizzazione delle somme erogate.

 

     Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 15413 così denominato:

     «Contributi, concorsi e sussidi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori».

     A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione «Fondo per fronteggiare oneri pendenti da nuove disposizioni legislative».

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15413 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi futuri si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA