§ 5.3.1 - L.R. 11 luglio 1962, n. 7.
Compiti della regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:11/07/1962
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 22. 


§ 5.3.1 - L.R. 11 luglio 1962, n. 7. [1]

Compiti della regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.

 

CAPO I

COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

 

Art. 1.

     Le direttive per la formulazione dello schema generale di sviluppo economico e sociale della Sardegna, nonché del piano e dei programmi di cui all'art. 4 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, ai fini dell'art. 1 della stessa Legge sono determinate dalla Giunta regionale quale organi esecutivo della Regione.

 

     Art. 2.

     L'Assessorato alla rinascita dà attuazione alle direttive della Giunta regionale indicate dal precedente articolo.

     A tal fine:

     a) predispone lo schema generale di sviluppo della Sardegna in armonia con gli indirizzi della programmazione e con le tendenze dello sviluppo nazionale;

     b) elabora il piano organico di interventi, i programmi pluriennali e i programmi annuali di cui all'art. 4 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, formulandoli in aderenza alle «zone omogenee» individuate secondo le indicazioni del secondo comma dell'art. 1 della Legge citata;

     c) propone le iniziative atte ad assicurare il coordinamento dei programmi dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali con lo schema generale di sviluppo e con il piano ed i programmi straordinari di intervento;

     d) cura il coordinamento, in sede regionale, dei programmi deliberati dai competenti organi statali, da enti pubblici operanti in Sardegna o da enti locali, con lo schema generale di sviluppo e il piano e i programmi straordinari di intervento di cui alle precedenti lett. a) e b).

 

     Art. 3.

     Al fine di assicurare la maggiore partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo economico e sociale dell'Isola, l'Assessorato alla rinascita, sulla base delle direttive della Giunta regionale, promuove la partecipazione dei gruppi sociali al raggiungimento delle finalità dello schema generale di sviluppo, del piano e dei programmi di intervento; d'intesa con gli Assessorati competenti, cura la preparazione del personale dirigente per la realizzazione della politica di sviluppo e l'istituzione dei centri e nuclei di assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, di cui agli artt. 11 e 19 della Legge 11 giugno 1962, n. 588.

 

     Art. 4.

     L'Assessorato alla rinascita elabora, d'intesa con i competenti Assessorati, lo schema generale di sviluppo di cui al secondo comma, lett. a), dell'art. 2 della presente Legge e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale che lo sottopone all'approvazione della Giunta medesima.

     L'Assessorato alla rinascita, d'intesa con gli Assessorati competenti, cura altresì l'elaborazione del piano straordinario d'intervento, dei programmi pluriennali ed annuali di cui al secondo comma. lett. b), del precedente art. 2 e li trasmette al presidente della Giunta regionale che li sottopone all'approvazione della Giunta medesima e provvede per gli adempimenti di cui all'art. 4 della Legge 11 giugno 1962 n. 588.

     Presso l'Assessorato alla rinascita è istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti al piano, in numero non superiore a 12, presieduto dall'Assessore alla rinascita.

     Detto Comitato ha il compito di collaborare con l'Assessore alla rinascita per i fini di cui all'art. 2.

     L'incarico agli esperti del Comitato di cui ai commi precedenti è conferito con Decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore alla rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

     Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede ad assicurare l'organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali.

     Le proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale per l'assunzione degli oneri diretti e per la concessione dei contributi ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588, vengono formulate dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore alla rinascita.

 

     Art. 6.

     I rapporti con il tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dell'art. 5 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, saranno regolati da apposita convenzione.

     Il Presidente della Giunta regionale gestisce tale contabilità speciale.

     Le spese per gli interventi diretti e per la concessione di contributi sono ordinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

     L'Assessorato alle finanze, tramite la Ragioneria regionale, effettua il riscontro delle entrate e delle spese della gestione stessa.

     Il Presidente, sentita la Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle finanze ed alla rinascita, allo scopo di favorire una più ampia assistenza creditizia alle iniziative degli operatori economici, tenendo conto del rapporto tra gli investimenti effettuati ed i depositi raccolti da ogni singolo istituto nel triennio precedente, nonché del loro ammontare, può ordinare al tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso altri istituti bancari operanti in Sardegna, utilizzando una parte delle eventuali giacenze della predetta contabilità speciale.

     L'apertura di tali conti correnti fruttiferi può essere operata soltanto quando la misura dell'interesse degli stessi conti, da istituire presso gli istituti predetti, sarà non inferiore a quella corrisposta dal tesoriere.

     Nel contratto regolante i depositi di conto corrente presso i singoli istituti bancari sarà inclusa la clausola stabilente l'obbligo della restituzione immediata al tesoriere, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, per le esigenze della contabilità speciale.

 

     Art. 7.

     L' Assessorato alla rinascita predispone il rapporto annuale previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, e lo trasmette all'esame del Presidente della Giunta, che lo sottopone all'approvazione della Giunta e del Consiglio regionale prima della presentazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     In vista della redazione di tale rapporto gli Assessorati competenti faranno pervenire alla Presidenza della Giunta ed all'Assessorato alla rinascita una relazione sullo stato di attuazione del programma.

 

     Art. 8.

     La Giunta regionale, sulla base delle proposte organiche che l'Assessorato alla rinascita elabora con il concorso degli Assessorati competenti, determina la priorità di intervento ed i criteri per l'utilizzazione dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio regionale ed impartisce le direttive per la formulazione dei programmi di competenza della Regione, nonché degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

     In armonia con quanto previsto nel comma precedente ed ai fini del coordinamento di cui alla lett. c) dell'art. 2 della presente Legge e dell'art. 6 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, gli Assessorati competenti predispongono i rispettivi programmi annuali e li trasmettono al Presidente della Giunta regionale per la successiva approvazione da parte della Giunta medesima.

 

     Art. 9.

     La Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale la relazione illustrativa dello schema generale di sviluppo di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente Legge, nonché il piano ed i programmi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo, prima della presentazione degli stessi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

 

CAPO II

COMITATO DI CONSULTAZIONE E COMITATI ZONALI DI SVILUPPO

 

     Art. 10.

     Ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito presso l'Assessorato alla rinascita un Comitato di consultazione.

     Il Comitato è composto:

     1) da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale;

     2) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni:

     Confederazione generale dell'industria italiana, Associazione sindacale Intersind, Confederazione generale dell'agricoltura italiana e Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

     3) da un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e da un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

     4) da un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti e da un rappresentante dell'Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

     5) da due rappresentanti delle Associazioni artigiane.

     Dette rappresentanze sono riferite unitariamente all'intera Regione.

     Presidente del Comitato è l'Assessore alla rinascita.

     Alle riunioni del Comitato possono altresì essere invitati rappresentanti di altre categorie e di enti economici o culturali, esperti nelle materie oggetto della pianificazione e della programmazione.

     I membri del Comitato sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Legge.

     Ai membri del Comitato spettano i compensi e le indennità nelle misure previste dalla Legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3.

     Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita entro 30 giorni dall'insediamento, sentito il Comitato medesimo.

 

     Art. 11.

     In ogni zona omogenea, determinata secondo i criteri indicati nell'art. 1, secondo comma, della Legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito il Comitato zonale di sviluppo, con sede in uno dei comuni della zona.

     Compongono il Comitato:

     a) il Sindaco, o un suo delegato, e due rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni della zona con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e il Sindaco, o un suo delegato, di ciascun comune della zona con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

     b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni o associazioni indicate nel secondo comma del precedente articolo;

     c) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio provinciale della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni compresi nella zona;

     d) due esperti nei problemi economici e sociali prevalenti nella zona, uno dei quali esercita le funzioni di Presidente del Comitato, da scegliersi, di preferenza, tra il personale qualificato del Centro regionale di programmazione. Qualora nel territorio della zona omogenea siano compresi comuni di più province, fa parte del comitato il Presidente dell'Amministrazione provinciale non rappresentata a norma della precedente lett. c), o un suo rappresentante.

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita e su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     I componenti di cui alla lett. b) sono nominati secondo i criteri previsti nell'art. 10, per le analoghe rappresentanze.

     Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, sentito l'Assessore agli enti locali.

 

     Art. 12.

     Il Comitato zonale di sviluppo ha i seguenti compiti:

     a) segnalare all'Assessorato alla rinascita, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi generali del piano, le esigenze di sviluppo economico e sociale della zona;

     b) suggerire allo stesso Assessorato, che ne terrà informata la Giunta, tutti gli elementi e le proposte ritenuti utili per la migliore formulazione del piano e dei programmi, tenendo conto della suscettività propria delle strutture produttive prevalenti nella zona medesima ed avendo riguardo altresì alla situazione dell'occupazione, del reddito e dei prevedibili movimenti della popolazione;

     c) presentare segnalazioni e proposte in ordine all'attuazione dei programmi nell'ambito della zona e fornire indicazioni utili per la sollecita ed economica attuazione degli stessi;

     d) assumere iniziative di studio dei problemi di maggiore importanza della zona e riferire circa i risultati conseguiti.

     Ai lavori del Comitato sono invitati i tecnici operanti nei nuclei e centri di assistenza tecnica e sociale di cui al precedente art. 3, funzionanti nella zona.

     Le funzioni di segretario del Comitato riunito in Assemblea possono essere esercitate da un funzionario fornito dall'Amministrazione provinciale, di cui alla lett. c) del precedente articolo o, in sua assenza, dal segretario del comune nel quale siede lo stesso Comitato.

     L'esame di questioni particolari di alcuni comuni della zona potrà essere delegato ad un apposito Sottocomitato, da costituire secondo le indicazioni contenute nel regolamento previsto nel precedente articolo.

     Le spese per il funzionamento del Comitato saranno indicate nel regolamento di cui all'art. 11.

 

CAPO III

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 13.

     Per la predisposizione del piano e dei programmi di cui all'art. 2, è costituito presso l'Assessorato alla rinascita, per la durata della Legge 11 giugno 1962, n. 588, il Centro regionale di programmazione, composto da personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, statistiche, tecniche ed amministrative, in numero non superiore a 25 unità, oltre che da personale di concetto, esecutivo ed ausiliario che sarà ritenuto necessario per il funzionamento dello stesso Centro e che sarà fornito dall'Assessorato alla rinascita.

     La direzione del Centro è affidata ad un Direttore, coadiuvato da un Vice Direttore.

     Il Direttore esercita le funzioni di segretario del Comitato di esperti di cui al terzo comma del precedente art. 4, anche al fine di assicurare il coordinamento dell'attività del suddetto Comitato con quella del Centro regionale di programmazione.

     La nomina del Direttore e del Vice Direttore è fatta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

     Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, il Centro opera d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno e con gli uffici da essa all'uopo costituiti.

 

     Art. 14.

     Il personale del Centro regionale di programmazione viene assunto a tempo determinato, per chiamata diretta, su proposta dell'Assessore alla rinascita, con Decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta medesima. Con la stessa procedura vengono determinate le condizioni di assunzione e del trattamento economico.

     Al Centro può essere destinato a prestare servizio personale comandato dallo Stato e da enti pubblici, nonché personale alle - dipendenze della Regione.

     Con la procedura del primo comma possono essere concessi compensi speciali a favore del personale di cui al comma precedente.

     Al personale comandato spetta il trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza, nonché l'indennità di cui all'art. 4 della Legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, e quella di cui alla Legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2.

 

     Art. 15.

     Le spese occorrenti per il personale e per il funzionamento del Centro regionale di programmazione e del Comitato di esperti di cui all'art. 4, fanno carico ai titoli di spesa che saranno costituiti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, e sono ordinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

 

     Art. 16.

     L'Assessorato alla rinascita può avvalersi dell'opera di istituti ed enti specializzati per gli adempimenti tecnici di cui al secondo comma, lett. a) e b), dell'art 2 della presente Legge.

     Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi sono autorizzati, su proposta dell'Assessore alla rinascita, con Decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 17.

     I Comitati tecnici consultivi previsti da leggi regionali sono integrati da un rappresentante dell'Assessorato alla rinascita quale membro di diritto ove la rappresentanza dell'Assessorato predetto non sia già prevista dalle loro leggi istitutive.

     I rappresentanti di cui al precedente comma sono designati dall'Assessore alla rinascita e sono nominati secondo la procedura prevista per la nomina dei rappresentanti degli altri Assessorati regionali.

 

     Art. 18.

     Sino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sull'ordinamento generale degli uffici regionali, alle tabelle allegate alla Legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, sono apportate, per le esigenze dell'Assessorato alla rinascita e per gli adempimenti di cui all'art. 6 della presente Legge, le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     I posti di nuova istituzione, di qualifica superiore a quella iniziale, sono messi a concorso interno per esami e per titoli fra il personale di qualifica immediatamente inferiore, il quale compia entro il 31 dicembre 1962, ridotta di due anni, l'anzianità complessiva di servizio richiesta dall'art. 4 del D.P.G. 19 settembre 1960, n. 24.

     Il bando per il concorso interno di cui al comma precedente verrà emanato entro un mese dall'entrata in vigore della presente Legge.

     I posti non attribuiti ai sensi del secondo comma sono portati in aumento a quelli di qualifica iniziale.

     Per la copertura dei posti di qualifica iniziale vengono banditi concorsi pubblici per esami.

 

     Art. 19.

     Alle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 10, 12 e 16 della presente Legge si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 206 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per Esercizio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. La dizione del capitolo 206 è modificata come segue: «Spese per il funzionamento dei Comitati di consultazione e zonali, per consulenze, indagini, rilevazioni e studi relativi al programma organico straordinario di intervento (piano di rinascita) nonché spese di cui all'art. 4 della Legge regionale 21 marzo 1959, n. 7».

     (Omissis).

 

     Artt. 20.- 21.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 22.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Recano disposizioni finanziarie.