§ 1.3.14 - L.R. 8 febbraio 1955, n. 2.
Disposizioni integrative delle LL.RR. 7 dicembre 1949, n. 6 e 7, e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:08/02/1955
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da enti locali, o da enti pubblici, comandato in servizio presso gli organi della Regione, il quale esercita [...]
Art. 2.      I provvedimenti relativi sono adottati su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima.
Art. 3.      La presente legge cesserà di avere vigore con la applicazione della legge regionale sullo stato giuridico ed economico e sugli organici del personale dipendente dalla Regione.
Art. 4.      Alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi del Cap. 6 del Bilancio 1355 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.14 - L.R. 8 febbraio 1955, n. 2.

Disposizioni integrative delle LL.RR. 7 dicembre 1949, n. 6 e 7, e successive modificazioni.

 

Art. 1.

     Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da enti locali, o da enti pubblici, comandato in servizio presso gli organi della Regione, il quale esercita con carattere continuativo funzioni di grado superiore a quello rivestito nella propria amministrazione, è attribuita una indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico e comprensivo degli assegni principali ed accessori, del grado superiore corrispondente alle funzioni esercitate ed il trattamento del grado o della qualifica rivestiti, tenendo conto degli aumenti periodici in godimento.

     La misura di tale indennità non può comunque superare quella risultante dalla differenza tra il trattamento economico del grado rivestito e quello di due gradi superiore.

     Nei riguardi del personale proveniente dagli enti locali e da altri enti pubblici, qualora nei regolamenti di detti enti l'equiparazione ai gradi delle gerarchie statali non sia prevista, o non sia stata disposta dal competente Ministero ai sensi dell'art. 14 del D.Lgtv.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, l'equiparazione stessa, agli effetti dell'applicazione della presente legge, sarà stabilita dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima, in base al titolo di studio posseduto ed allo stipendio lordo attribuito al personale nei regolamenti dell'ente di provenienza confrontato con lo stipendio previsto nell'organico statale per i diversi gradi nella data in cui detti regolamenti furono approvati dalle amministrazioni di provenienza del personale comandato.

 

     Art. 2.

     I provvedimenti relativi sono adottati su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima.

     Essi decorrono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge e la loro efficacia è limitata al periodo di tempo, durante il quale il personale disimpegna le funzioni di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     La presente legge cesserà di avere vigore con la applicazione della legge regionale sullo stato giuridico ed economico e sugli organici del personale dipendente dalla Regione.

 

     Art. 4.

     Alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi del Cap. 6 del Bilancio 1355 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.