§ 3.1.162 - L.R. 6 marzo 2020, n. 6.
Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:06/03/2020
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
Art. 3 bis.  (Borse di studio regionali)
Art. 3 ter.  (Borse di studio integrative per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale)
Art. 4.  Requisiti per l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali
Art. 5.  Obblighi dei medici
Art. 6.  Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 3.1.162 - L.R. 6 marzo 2020, n. 6.

Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria [1]

(B.U. 9 marzo 2020, n. 11)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione garantisce ai professionisti sanitari di area medica e non medica l'accesso ad adeguati percorsi di formazione, di didattica, di assistenza e ricerca, favorendo la loro permanenza nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) [2].

2. Le scuole di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, suddivisi in aree e classi, sono individuati con decreto interministeriale (MIUR e Ministero della salute), n. 68 del 4 febbraio 2015, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le scuole di specializzazione si avvalgono, inoltre, della collaborazione delle cosiddette "reti formative" costituite:

a) dalle strutture di sede della scuola di specializzazione;

b) dalle strutture collegate che concorrono al completamento della rete formativa;

c) dalle strutture complementari tra le quali le strutture di supporto pubbliche e private a seguito della stipula di specifiche convenzioni.

4. Le scuole di specializzazione possono avvalersi anche di strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere.

5. Le scuole di specializzazione e le reti formative sono accreditate in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 2. Oggetto

1. La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla formazione specialistica dei medici, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici, degli odontoiatri, degli psicologi e dei veterinari [3].

2. Gli interventi previsti dalla presente legge garantiscono la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale attraverso:

a) l'incentivazione del percorso formativo specialistico dei medici nelle branche specialistiche di maggiore bisogno secondo le risultanze della rilevazione annuale e triennale effettuata dalla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente;

b) l'incentivazione all'utilizzo delle procedure, modalità e strumenti di rilevazione del fabbisogno inerente alle diverse aree del SSR da parte dei servizi competenti;

c) lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra la Regione, le scuole di specializzazione riconosciute e accreditate, le strutture del SSR e le università sede di scuola di specializzazione, anche al fine di inserire le strutture del SSR nella rete formativa interregionale delle scuole di specializzazione.

3. La Giunta regionale determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti nell'ambito del SSR, tenuto conto:

a) della programmazione regionale, annuale e pluriennale, in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche rilevate nell'ambito del SSR;

b) delle rilevazioni dei fabbisogni di personale sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).

 

     Art. 3. Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli statali, già previsti dal titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, determina ogni anno, entro il 30 aprile, le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula, con le università e le altre strutture accreditate, associate, parificate e riconosciute per la stipula dei contratti di formazione specialistica finalizzati alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina e presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, protocolli di intesa che possono anche prevedere l'inserimento delle strutture del SSR nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione.

4. In attuazione dei protocolli previsti dal comma 3, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede delle scuole di specializzazione di interesse e con le strutture sanitarie della rete formativa ad essa collegate, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai contratti aggiuntivi regionali.

5. I finanziamenti sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno alle università sede di scuola di specializzazione e alle altre strutture che destinano i benefici ai medici ammessi alle scuole di specializzazione delle rispettive facoltà di medicina e chirurgia, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6.

 

     Art. 3 bis. (Borse di studio regionali) [4]

1. [La Regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di: biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari] [5].

2. L'erogazione della borsa di studio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), avviene secondo le medesime modalità previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) per gli specializzandi medici.

3. La borsa di studio regionale è erogata nella misura e negli importi previsti per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3. Il finanziamento regionale è attribuito direttamente alle università beneficiarie [6].

 

     Art. 3 ter. (Borse di studio integrative per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale) [7]

1. La Regione finanzia borse di studio integrative in favore dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma della Sardegna.

2. La misura della borsa di studio integrativa è pari alla differenza tra l'importo previsto per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3 e l'importo stabilito dall'articolo 17 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006.

3. Le borse di studio integrative sono assegnate ai medici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006.

 

     Art. 4. Requisiti per l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali

1. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3, alle borse di studio di cui all'articolo 3 bis e alle borse di studio integrative di cui all'articolo 3 ter i professionisti sanitari, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica di cui all'articolo 3, alla data di concessione della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o alla data di concessione della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter;

b) non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), o ai sensi della presente legge, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata [8].

2. Il professionista sanitario assegnatario del contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter, prima dell'immatricolazione, sottoscrive presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'impegno a prestare la propria attività secondo le modalità previste dall'articolo 5 [9].

3. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2 precludono l'accesso del professionista sanitario al contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, alla borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o alla borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter [10].

 

     Art. 5. Obblighi dei medici

1. Il professionista sanitario assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter:

a) consegue il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto di formazione specialistica aggiuntivo di cui all'articolo 3, della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter;

b) svolge la propria attività professionale di formazione, per tutta la durata del contratto o della borsa, presso le reti formative individuate dalle disposizioni statali, regionali e universitarie applicabili;

c) s'impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione [11].

2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa triennale di cui al comma 1, lettera c), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR o dalle università con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, la borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o la borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter [12].

 

     Art. 6. Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali

1. Il professionista sanitario assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter che risolva anticipatamente il rapporto per rinuncia al corso di studi e risulti titolare nel triennio successivo di un nuovo contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una nuova borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una nuova borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter o che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), restituisce il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare [13].

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali [14]

1. La presente legge si applica a decorrere dai primi bandi di concorso utili per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3, delle borse di studio di cui all'articolo 3 bis e delle borse di studio integrative di cui all'articolo 3 ter.

1 bis. La legge regionale n. 5 del 1992 continua ad applicarsi ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi e alle borse di studio assegnate ai sensi della medesima legge regionale n. 5 del 1992, fino al completamento del ciclo di studi al quale si riferiscono [15].

 

     Art. 8. Norma finanziaria [16]

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per gli anni 2020-2022 la spesa di euro 5.000.000 annui. Ai predetti oneri si fa fronte mediante pari incremento delle risorse allocate nella missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118.

2. Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118

2020 euro 5.000.000 (cassa e competenza)

2021 euro 5.000.000

2022 euro 5.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024 (cassa e competenza)

2020 euro 5.000.000 (cassa e competenza)

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.8353

2021 euro 5.000.000

2022 euro 5.000.000.

3. A decorrere dall'anno 2023, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1 - cap. SC02.1118.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Titolo così modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[4] Articolo inserito dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[7] Articolo inserito dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[8] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2020, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2020, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2020, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[13] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[14] Articolo sostituito dall'art. 54 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[15] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2020, n. 19.