§ 5.2.257 - L.R. 3 agosto 2017, n. 18.
Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:03/08/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Disposizioni finanziarie
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2017 (Abrogazioni e norma finanziaria)
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2017 (Sostituzione di allegati)
Art. 4.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016 (Diaria personale ARGEA)
Art. 5.  Modifica degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 12 del 2007
Art. 6.  Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 (Estensione delle tutele)
Art. 7.  Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016
Art. 8.  Stato di previsione delle entrate e delle spese
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 5.2.257 - L.R. 3 agosto 2017, n. 18.

Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007.

(B.U. 7 agosto 2017, n. 37)

 

Art. 1. Disposizioni finanziarie

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 17, comma 2, della direttiva concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di euro 40.000, in termini di competenza e cassa per l'anno 2017, e di euro 60.000, per ciascuna della annualità 2018 e 2019, finalizzata alla concessione di contributi a favore di ENAS, AGRIS, LAORE e consorzi di bonifica e, in subordine, degli altri soggetti responsabili, come individuati all'articolo 3 della medesima direttiva per il sostenimento degli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi annuali di monitoraggio e controllo dei parametri qualitativi delle acque reflue rigenerate distribuite e dei parametri pedologici e agronomici, oltre che delle matrici ambientali, finalizzati alla valutazione degli effetti del riutilizzo dei reflui depurati sui suoli, sulle colture e sull'ambiente (missione 09 - programma 06 - titolo 1). Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

2. Per le attività propedeutiche alla revisione e all'aggiornamento del Piano stralcio sull'utilizzo delle risorse idriche (PSURI), del Nuovo piano regolatore generale degli acquedotti (NPRGA) e del Piano di tutela delle acque, e alla relativa raccolta di informazioni per la gestione, l'analisi, il reporting e l'editing attraverso strumenti GIS, è autorizzata la spesa, in termini di competenza e di cassa, di euro 110.000, per l'annualità 2017, e di euro 140.000 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (missione 09 - programma 06 - titolo 1). Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si fa fronte, rispettivamente, per euro 110.000, in termini di competenza e cassa per l'anno 2017, mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1, e per euro 140.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), destinata agli interventi di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), iscritta in conto della medesima missione 09 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.

3. Al fine di consentire il completamento e la certificazione alla Commissione europea degli interventi della Scheda 2A del programma Garanzia giovani, le risorse iscritte, per le medesime finalità, nell'esercizio 2017 in conto della missione 15 - programma 04 - titolo 1, del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, possono essere utilizzate fino ad euro 1.544.000 per far fronte ai progetti avviati negli anni 2015 e 2016.

4. Al fine di garantire copertura al fabbisogno prioritario di personale dell'Amministrazione regionale mediante attivazione delle procedure di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, e per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'ulteriore somma di euro 300.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1). Agli oneri derivanti dal periodo precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della legge regionale n. 5 del 2017, iscritta in conto della missione 08 - programma 02 - titolo 2, del bilancio regionale 2017-2019. Al fine di valorizzare le professionalità interne, la Giunta regionale, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale, attiva procedure selettive per titoli e colloquio per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo assunto con concorso pubblico, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e un'anzianità di servizio non inferiore a quella di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero dei posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva dei posti destinata al personale interno, utilizzabile ai sensi del succitato articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 [1].

5. In attuazione delle disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), la Direzione generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio competente in materia di servizi finanziari provvede alla chiusura dei conti correnti ancora aperti presso l'Istituto tesoriere, accesi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa). Per gli interventi risultati non ancora conclusi la Giunta regionale autorizza le relative variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto dell'originaria finalità della spesa. Le giacenze dei restanti conti correnti, riferiti ad interventi per i quali non è stata certificata la realizzazione o prosecuzione dei lavori o per i quali è stata certificata la conclusione, pari ad euro 22.000.000, sono riversate, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio 2017, nel titolo 3, tipologia 500, dell'entrata del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019, per essere riassegnate nelle missioni, programmi e titoli della spesa secondo le variazioni di bilancio riportate nell'allegato 5 (tabella n. 1) e nell'allegato 7 (tabella n. 2) richiamati all'articolo 8 e annessi alla presente legge.

6. A seguito di maggiore accertamento di risorse diverse da quelle tributarie e per le quali non sono previsti vincoli di destinazione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alla correlata iscrizione in entrata nel titolo 3, tipologia 500 e in spesa prioritariamente nella missione 20 - programma 03 - titolo 1, in apposito fondo non impegnabile a garanzia degli equilibri di bilancio. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad iscrivere le risorse non necessarie alla finalità di cui al precedente periodo nella missione 14 - programma 01, per essere destinate alla programmazione unitaria di politiche di sviluppo [2].

7. Al fine dell'assolvimento a carico dell'Amministrazione regionale dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 5 del 2017, nell'elenco n. 13 allegato alla legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019), è inserito il capitolo SC08.6654 (missione 13 - programma 07 - titolo 2 - macroaggregato 204).

8. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 35.000 a favore del Consiglio delle autonomie locali quale contributo straordinario per l'organizzazione di un evento inerente alle tematiche delle zone interne (missione 18 - programma 01 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2017, che si intende conseguentemente abrogato, iscritte in conto della missione 15 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 5 del 2017, relativa ad azioni di semplificazione in favore di comuni ed imprese, è riprogrammata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (missione 01 - programma 11 - titolo 1). Alla copertura degli oneri relativi all'annualità 2018, pari ad euro 100.000, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013), iscritta in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 1, del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

10. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 800.000 quale contributo ai sodalizi sportivi per la partecipazione ai campionati nazionali di cui agli articoli 27 e 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) (missione 06 - programma 01 - titolo 1), di cui euro 400.000 per integrazione del contributo relativo al campionato 2016/2017 approvato con il programma 2016 ed euro 400.000 ad integrazione del contributo relativo al campionato 2017/2018 approvato con il programma 2017.

11. Per finalità di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale 27 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), concernente il servizio di vigilanza per la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, è autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 40.000 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

12. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (missione 05 - programma 01 - titolo 2). Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

13. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie), è autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 10.000 (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

14. Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari, è autorizzata, per l'anno 2017, a favore delle medesime, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1). Gli enti di cui al periodo precedente, in considerazione del riordino delle circoscrizioni provinciali attuato ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), utilizzano le somme loro spettanti, prioritariamente, per contribuire all'alimentazione del Fondo risorse decentrate del personale dipendente, qualora esistano evidenti squilibri a causa delle intervenute modifiche circoscrizionali che hanno determinato la nuova configurazione territoriale. Il Fondo risorse decentrate del personale dipendente non può, in ogni caso, superare l'entità del fondo di un ente simile con riguardo alla pianta organica idonea alla gestione delle funzioni attribuite.

15. È autorizzata, per l'anno 2017, la somma di euro 150.000 a favore degli istituti tecnici superiori della Sardegna, da destinare allo svolgimento di attività formative (missione 04 - programma 02 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della legge regionale n. 5 del 2017, iscritte in conto della medesima missione 04 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

16. È autorizzata, per l'anno 2017, per le finalità di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna), a favore del Centro servizi culturali di Carbonia, la somma di euro 10.000 per iniziative connesse all'anniversario dei "Fatti del 1937" accaduti nella miniera di Sirai - Bacino carbonifero del Sulcis (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante pari utilizzo delle risorse già stanziate, per le stesse finalità, in conto della medesima missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10, 11, 13 e 14 si provvede con quota parte delle risorse riversate alle entrate del bilancio regionale, di cui al comma 5 come risultante dalle variazioni di bilancio riportate nell'allegato 5 (tabella n. 1) e nell'allegato 7 (tabella n. 2) richiamati all'articolo 8 e annessi alla presente legge.

18. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 30.000 per le celebrazioni dell'Anno gramsciano 2016-2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della legge regionale n. 5 del 2017, iscritte in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.

19. Il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009) è abrogato.

20. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), le parole "euro 1.500.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.200.000 annui" (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2017 (Abrogazioni e norma finanziaria)

1. Alla legge regionale n. 5 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2:

1) il comma 2 è abrogato;

2) nel comma 4 le parole "31 luglio 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017";

b) al comma 26 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'erogazione delle suindicate risorse è attuata con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.";

c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, relative agli anni 2020 e 2021, nonché alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, relative agli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede, per i medesimi importi, mediante l'entrata già accertata e già imputata nei successivi bilanci pluriennali per le medesime annualità in conto del capitolo EC122.028 - titolo 1 - tipologia 103, eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nelle stesse annualità".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2017 (Sostituzione di allegati)

1. Nella legge regionale n. 6 del 2017, ferma restando la numerazione originaria degli allegati, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'allegato 12 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome), è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge;

b) nell'allegato 15 (Nota integrativa) sono apportate le seguenti modifiche:

1) il prospetto della sezione J (Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011) è sostituito dall'allegato 2 alla presente legge;

2) l'allegato 2 (Elenco delle entrate ricorrenti) è sostituito dall'allegato 3 alla presente legge.

3) l'allegato 5 (Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016), già oggetto di modifica con la legge regionale 1° giugno 2017, n. 10 (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2017, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 36 del 2016 in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017, e modifiche alla legge regionale n. 6 del 2017), è sostituito dall'allegato 4 alla presente legge.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016 (Diaria personale ARGEA)

1. Il comma 40 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), è abrogato.

 

     Art. 5. Modifica degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 12 del 2007

(Normativa tecnica e norme sugli sbarramenti esistenti)

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'Allegato A può essere modificato ed integrato con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.";

b) nell'articolo 5:

1) al comma 1, le parole "30 giugno 2017" sono sostituite con le parole "30 giugno 2018" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono estinti.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che non abbiano presentato, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio si applicano congiuntamente:

a) la sanzione pecuniaria di euro 5.000;

b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento.

L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa qualora, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, il gestore o il proprietario inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio secondo quanto previsto dall'Allegato A.";

3) al comma 4, dopo la parola "diniego" sono aggiunte le parole "o decadenza" e l'ultimo periodo è soppresso;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di cui al comma 2, lettera b), o al comma 4; qualora ne accerti l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di protezione civile e sull'esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili."

 

     Art. 6. Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 (Estensione delle tutele)

1. Nel comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le medesime tutele si applicano, inoltre, al residuo personale assunto anche a tempo determinato, ai collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, appositamente contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della convenzione, a condizione che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali attività lavorative.".

 

     Art. 7. Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016

(Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna")

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)), come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2016, dopo la parola "NASPI" è introdotto il seguente periodo: "e del personale assunto anche a tempo determinato, ai collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, appositamente contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della convenzione, a condizione che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali attività lavorative.".

 

     Art. 8. Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, e per gli esercizi 2018 e 2019 le variazioni di cui all'allegato 5 (tabella n. 1 per le entrate) e all'allegato 7 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla presente legge.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) e gli effetti finanziari delle modifiche introdotte dagli articoli 2 e 3 decorrono dal 1° gennaio 2017.

 

Allegati alla presente legge

Allegato 1 - Sostitutivo dell'allegato 12 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome) della legge regionale n. 6 del 2017;

Allegato 2 - Sostitutivo del prospetto della sezione J della Nota integrativa al bilancio di previsione (Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011) della legge regionale n. 6 del 2017;

Allegato 3 - Sostitutivo dell'allegato 2 (Elenco delle entrate ricorrenti) alla Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019 (legge regionale n. 6 del 2017);

Allegato 4 - Sostitutivo dell'allegato 5 (Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016) della Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019 (legge regionale n. 6 del 2017);

Allegato 5 - Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologia;

Allegato 6 - Riepilogo dell'entrata per titoli;

Allegato 7 - Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli;

Allegato 8 - Riepilogo variazioni delle spese per titoli e missioni - parte A e parte B;

Allegato 9 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli – Variazioni;

Allegato 10 - Prospetto degli equilibri;

Allegato 11 - Prospetto dei vincoli di finanza pubblica;

Allegato 12 - Allegato per il tesoriere.

(Omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 settembre 2017, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 23 aprile 2018, n. 12.