§ 3.5.10 – L.R. 17 maggio 1999, n. 17.
Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 sport
Data:17/05/1999
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano triennale.
Art. 3.  Conferenza regionale dello sport.
Art. 4.  Programma annuale.
Art. 5.  Commissione comunale per lo sport.
Art. 6.  Comitato regionale per lo sport.
Art. 7.  Compiti e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport.
Art. 8.  Modalità di concessione delle agevolazioni.
Art. 9.  Albo regionale delle società sportive.
Art. 10.  Albo comunale delle società sportive.
Art. 11.  Interventi a favore dei comuni.
Art. 11 bis.  Contributi e priorità per le unioni di comuni.
Art. 12.  Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo.
Art. 13.  Spese ammesse a contributo.
Art. 14.  Criteri di priorità.
Art. 15.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 16. 
Art. 17.  Centri sportivi articolati.
Art. 18.  Coordinamento con norme statali e comunitarie ed estensione delle agevolazioni.
Art. 19.  Contributi per la gestione di impianti sportivi.
Art. 20.  Convenzioni per il contenimento dei costi di gestione.
Art. 21.  Regolamento di gestione degli impianti.
Art. 22.  Contributi destinati all'attività sportiva giovanile
Art. 23.  Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale.
Art. 24.  Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica.
Art. 25.  Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici.
Art. 26.  Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali.
Art. 27.  Contributi per la partecipazione a campionati nazionali.
Art. 28.  Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale.
Art. 29.  Convenzioni con il CONI, le compagnie e aziende di trasporto.
Art. 30.  Contributi per le attività istituzionali delle federazioni del CONI.
Art. 31.  (Contributi).
Art. 32.  Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 33.  Contributi per le attrezzature sportive.
Art. 34.  Formazione degli operatori di settore.
Art. 35.  Contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive.
Art. 36.  Misure per la tutela delle attività non agonistiche.
Art. 37.  Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico - agonistiche.
Art. 38.  (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI)
Art. 38 bis.  (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato italiano paralimpico (CIP))
Art. 39.  Tutela sanitaria delle attività sportive.
Art. 40.  Attività di ricerca.
Art. 41.  Poteri di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 42.  Criteri, procedure e modalità d'attuazione.
Art. 43.  Norma finanziaria.
Art. 44.  Abrogazioni.
Art. 45.  Norma transitoria.


§ 3.5.10 – L.R. 17 maggio 1999, n. 17.

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

(B.U. 22 maggio 1999, n. 16).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

     2. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, si ispira ai principali atti internazionali e comunitari in materia di sport ed in particolare alla Carta Europea dello Sport approvata dalla 7ª Conferenza dei Ministri Europei dello Sport nel 1992 a Rodi.

     3. La Regione:

     a) concorre alla realizzazione e alla gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;

     b) favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal CONI, nonché dei sodalizi sportivi ad essi affiliati mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive;

     c) promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti e dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio extra regionale;

     d) attua adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi le cui attività ed iniziative di livello nazionale ed internazionale concorrano alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;

     e) promuove la formazione e l'aggiornamento di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;

     f) attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto della vigente normativa;

     g) favorisce la ricerca scientifica sullo sport.

     4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 vengono perseguite anche mediante il decentramento di funzioni e risorse agli enti locali, secondo le modalità specificate nei successivi articoli.

 

     Art. 2. Piano triennale.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale competente in materia di sport predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del Comitato previsto all'articolo 6.

     2. Il piano - corredato di una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti, nonché sulle attività sportive in queste praticate - contiene:

     a) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;

     b) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica;

     c) l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;

     d) le linee fondamentali di programmazione per le attrezzature sportive;

     e) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;

     f) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici e degli animatori sportivi;

     g) le linee fondamentali di programmazione e di intervento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;

     h) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata e alla validità del piano.

     3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente [1].

 

     Art. 3. Conferenza regionale dello sport.

     1. Con cadenza triennale l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la Conferenza regionale dello sport alla quale partecipano:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di sport;

     b) i Presidenti e gli Assessori dello sport delle province sarde, o loro delegati;

     c) i Sindaci dei comuni della Sardegna, o loro delegati;

     d) il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;

     e) i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI, o loro delegati;

     f) i Rettori delle Università della Sardegna, o loro delegati;

     g) i Provveditori agli studi delle Province sarde, o loro delegati;

     h) un rappresentante di ciascuna federazione sportiva del CONI operante in Sardegna;

     i) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante in Sardegna;

     l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

     m) un rappresentante dell'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna;

     n) il Presidente dell'Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;

     o) i Presidenti delle Associazioni Provinciali diplomati ISEF o loro delegati;

     p) un rappresentante dell'Unione Stampa Sportiva Italiana;

     q) un rappresentante del "Comitato regionale dello Sport per tutti", o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito.

     2. La Conferenza ha il compito di verificare, anche con il concorso di altri rappresentanti del mondo sportivo, politico, economico e culturale sardo, l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 2, nonché di elaborare proposte e indicazioni che cooperino alla predisposizione del successivo piano.

 

     Art. 4. Programma annuale.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi [2].

     2. Detto programma specifica ed attua gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale e gli interventi relativi agli impianti e alle infrastrutture sportive di interesse sovracomunale e tutti gli altri interventi la cui realizzazione sia affidata a soggetti diversi dagli enti locali, nonché la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

 

     Art. 5. Commissione comunale per lo sport.

     1. Ogni comune istituisce una Commissione comunale per lo sport.

     2. La Commissione formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale.

     3. La Commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive di cui all'articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 6. Comitato regionale per lo sport.

     1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il Comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia e composto da:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di Presidente;

     b) il dirigente scolastico regionale, o un suo delegato;

     c) il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;

     c bis) il Presidente del Comitato regionale Sardegna del CIP (Comitato italiano paralimpico), o un suo delegato [3];

     d) [i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI operanti in Sardegna, o loro delegati] [4];

     e) quattro rappresentanti di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI [5];

     f) due esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dal Comitato regionale sardo del CONI [6];

     g) il Presidente dell'Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;

     h) un esperto in attività fisico-motorie designato dall'ISEF, o struttura equipollente, operante in Sardegna;

     i) un ingegnere esperto in impiantistica sportiva, designato dal Comitato regionale sardo del CONI;

     l) [un giornalista designato dalla delegazione regionale sarda dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) ] [7];

     m) [un rappresentante del "Comitato regionale dello sport per tutti", o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito, o un suo delegato] [8];

     n) cinque Sindaci designati dall'ANCI di cui uno dei comuni capoluogo di provincia, uno dei comuni oltre 25.000 abitanti, uno dei comuni da 10.000 a 25.000 abitanti, uno dei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, uno dei comuni inferiori a 3.000 abitanti;

     o) [i Presidenti delle province sarde o loro delegati] [9].

     2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di sport.

     3. Ai componenti il Comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed una medaglia giornaliera di presenza nella misura fissata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale medesima.

 

     Art. 7. Compiti e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport.

     1. Il Comitato regionale per lo sport ha il compito di:

     a) proporre iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive;

     b) formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano triennale e del programma annuale;

     c) formulare pareri e suggerimenti sui termini per la presentazione delle richieste di intervento;

     d) formulare suggerimenti e proposte operative per la più razionale e spedita attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;

     e) esprimere valutazioni in merito allo stato di attuazione della presente legge e concorrere a verificare la realizzazione dei programmi dalla stessa previsti, in termini di risultati conseguiti e di effetti prodotti;

     f) esprimere pareri su qualsiasi altro argomento attinente la materia sportiva.

     2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e del programma annuale o, comunque, ogni qualvolta lo reputi necessario l'Assessore regionale competente in materia di sport o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

     3. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data di richiesta formulata dall'Assessorato regionale competente in materia di sport, di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce l'insediamento e il regolare funzionamento.

 

     Art. 8. Modalità di concessione delle agevolazioni.

     1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge viene determinato annualmente, per i vari interventi, con determinazione del dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport [10].

     2. Con lo stesso strumento operativo l'Amministrazione regionale può provvedere nel corso dell'anno al differimento dei suddetti termini relativamente a quei settori di intervento per i quali si dimostri una fondata esigenza.

     3. Nei casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali - pur confermando, con apposita dichiarazione regolarmente resa, la corrispondenza qualitativa e quantitativa della iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista - sono tenuti a produrre la regolare documentazione consuntiva per un importo non inferiore al contributo concesso.

     4. Nei casi in cui la percentuale contributiva sia esattamente individuata nella presente legge, il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con determinazione del dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport, qualora in sede di verifica in loco delle opere o delle iniziative in genere o a seguito di istruttoria delle rispettive pratiche, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa [11].

     5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

     a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

     b) vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;

     c) venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 11, 12 e 17, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.

 

     Art. 9. Albo regionale delle società sportive. [12]

     [1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo isolano, la Regione costituisce l'albo regionale delle società e delle associazioni sportive sarde e ne cura l'aggiornamento e la gestione servendosi della collaborazione del CONI. Una sezione dell'albo regionale dello sport è riservata alle società professionistiche isolane con sede in Sardegna e una alle associazione affiliate alla federazione sportiva riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Entrambe le sezioni sono gestite direttamente dalla Regione [13].

     2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in Sardegna, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione e può essere utilizzato dalla Presidenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 12 del Codice Civile, mediante l'esercizio del potere a tale scopo delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

     2 bis. L'iscrizione all'albo regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 [14].]

 

     Art. 10. Albo comunale delle società sportive.

     1. Ciascun comune, avvalendosi della Commissione prevista dall'articolo 5, istituisce l'albo comunale delle società sportive e ne cura la tenuta.

     2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

 

TITOLO II

IMPIANTISTICA

 

     Art. 11. Interventi a favore dei comuni.

     1. L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle proposte formulate dalle province e dai comuni, è autorizzata a concedere ai comuni singoli e associati contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base, anche al fine di procedere ad una azione di riequilibrio territoriale regionale del settore.

     2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.

     3. Le quote degli interventi contributivi regionali sono così determinati:

     a) per importi sino a 500 milioni, fino all'80 per cento del costo globale dell'opera;

     b) per importi sino a 700 milioni, fino al 60 per cento del costo globale dell'opera;

     c) per importi sino a 1.000 milioni, fino al 40 per cento del costo globale dell'opera.

     4. L'erogazione dei fondi di cui al comma 3 è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti locali interessati, del reperimento delle risorse necessarie alla copertura della parte di intervento non garantita dal contributo regionale.

     5. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono cumulabili, all'interno del tetto del costo globale dell'opera, con le altre provvidenze provenienti da qualsivoglia soggetto pubblico o privato.

     6. I criteri per la predisposizione dei programmi di intervento, nonché le modalità per la pratica assegnazione ed erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti, sono determinati con le procedure di cui all'articolo 42, tenendo anche conto delle priorità fissate nel piano triennale di cui all'articolo 2, come specificato all'articolo 14.

     7. I fondi di investimento destinati ai comuni per lo sport, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, possono essere utilizzati per ripianare in tutto o in parte la quota non coperta dai contributi regionali ai sensi dei commi precedenti.

 

     Art. 11 bis. Contributi e priorità per le unioni di comuni. [15]

     1. L'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all'articolo 6 e su proposta dell'unione dei comuni, predispone annualmente un programma di interventi per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti sportivi da destinare a uso sovra comunale.

2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate, rispettivamente del 90, 75 e 60 per cento dei costi globali.

 

     Art. 12. Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 11, contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a condizione che:

     a) si tratti di società e associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva o di cooperative giovanili regolarmente costituite che abbiano come fine preminente quello di promuovere e incentivare l'attività motoria e/o sportiva;

     b) il comune competente per territorio esprima, con formale provvedimento, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

     c) il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il comune nella conclusione del contratto;

     d) siano ricomprese nell'albo regionale di cui all'articolo 9.

     2. Il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 è indispensabile per i richiedenti che inoltrino le istanze di intervento successivamente alla costituzione del predetto albo.

     3. Per le opere di cui al presente articolo, la misura dei contributi è così determinata:

     a) fino al 50 per cento per le opere di importo non superiore ai 300 milioni;

     b) fino al 40 per cento per le opere di importo non superiore ai 500 milioni;

     c) fino al 30 per cento per le opere di importo non superiore ai 1.000 milioni.

     4. Le percentuali di cui al comma 3 sono incrementate del 20 per cento se l'impianto è localizzato su terreno pubblico.

     5. I suddetti contributi vengono erogati:

     a) quanto al 40 per cento, a seguito della formale consegna dei lavori;

     b) quanto al saldo, ad esaurimento dei necessari adempimenti di collaudo.

     6. Gli impianti che abbiano beneficiato dei contributi di cui al presente articolo debbono essere posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque debbono essere destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.

     7. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono estese - per le finalità e secondo le percentuali negli stessi indicati - all'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna e alle federazioni sportive nazionali che costituiscano in Sardegna la base del proprio centro tecnico nazionale.

     8. Le agevolazioni medesime possono essere altresì concesse per lavori di completamento e sistemazione delle opere finanziate in attuazione di precedenti programmi regionali di settore.

     9. Agli organismi sportivi che, per completamento, costruzione, ristrutturazione, ed ampliamento di impianti sportivi di base, siano stati ammessi alla contribuzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 ed abbiano contratto o abbiano in via di contrazione mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, si applicano, per la parte residua, i benefici della presente legge.

 

     Art. 13. Spese ammesse a contributo.

     1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo regionale, concorrono a costituire il costo globale dell'opera:

     a) l'importo del progetto esecutivo;

     b) le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo;

     c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

 

     Art. 14. Criteri di priorità.

     1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica viene operata, in sede di predisposizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri di priorità fissati dal piano triennale di cui all'articolo 2.

     2. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.

     3. Sulla base dei criteri indicati dal comma 1, è data priorità:

     a) alle opere di completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla potenziale utenza;

     b) agli interventi di integrazione per ricondurre agli standard previsti dalla presente legge le opere di edilizia sportiva scolastica.

     4. I medesimi criteri sono inoltre utilizzati per la determinazione dell'ammontare dei singoli interventi contributivi di cui all'articolo 11, entro le misure massime dallo stesso previste.

 

     Art. 15. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. I contributi in conto capitale sono erogati:

     a) quanto agli enti locali, nella misura del 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e, per la somma residua, a stati di avanzamento degli stessi;

     b) quanto ai beneficiari privati, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'articolo 12, comma 5.

 

     Art. 16. [16]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato e la prestazione di garanzie reali e obbligatorie necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11, 12 e 17 della presente legge.

 

     Art. 17. Centri sportivi articolati.

     1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per la loro polivalenza, dimensione e costo di gestione, interessano bacini di utenza sovracomunale, l'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e su proposta delle Province, predispone annualmente un apposito programma di interventi, elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 2.

     2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

     3. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione ordinaria e straordinaria possono essere a totale carico della Regione che deve provvedervi:

     a) [quanto alla progettazione, acquisizione delle aree e realizzazione delle strutture, mediante accensione di appositi mutui con Istituti di credito] [17];

     b) [quanto alla gestione, attingendo dai fondi di un apposito capitolo del bilancio regionale a tale scopo istituito] [18].

     4. Gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti sono delegati alla realizzazione, ne acquisiscono la proprietà e provvedono anche indirettamente alla gestione, stipulando convenzioni obbligatorie con i comuni del bacino di utenza.

     5. Nel primo programma possono essere ricompresi anche gli interventi per il completamento delle strutture sportive previste dall'articolo 18 della legge regionale n. 36 del 1989.

 

     Art. 18. Coordinamento con norme statali e comunitarie ed estensione delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di edilizia sportiva.

     2. Le stesse agevolazioni sono estese agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 36 del 1989, limitatamente alla parte in conto capitale ed all'interno delle misure previste dai precedenti articoli 11 e 12, esclusivamente per i casi in cui il mancato avvio dei lavori - sempre che lo stesso non sia imputabile al soggetto beneficiario - abbia comportato un aumento dei costi di realizzazione delle opere.

 

     Art. 19. Contributi per la gestione di impianti sportivi.

     1. Con decreto dell'Assessore competente in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono assegnati alle province i fondi per la concessione ai comuni e all'associazionismo sportivo privato dei contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico.

     2. Con decreto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Regione determina, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, criteri e modalità per il trasferimento dei fondi ed il corretto utilizzo degli stessi da parte delle Amministrazioni provinciali.

     3. Qualora l'impianto non sia gestito direttamente dall'ente locale, ne deve essere comunque garantito l'uso pubblico, con apposito regolamento.

     4. Le associazioni sportive devono, qualora il comune ne faccia richiesta, stipulare convenzione col medesimo per l'uso pubblico, quantomeno parziale, degli impianti per cui beneficino di contributi pubblici.

 

     Art. 20. Convenzioni per il contenimento dei costi di gestione.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comitati provinciali del CONI, con le federazioni sportive regionali, con le istituzioni scolastiche, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o struttura equipollente operante in Sardegna, finalizzate al contenimento dei costi di gestione degli impianti ad elevato tasso di utenza sportivo-sociale.

     2. L'intervento regionale non può superare il settanta per cento delle spese ammissibili ed è regolato secondo criteri e modalità stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 21. Regolamento di gestione degli impianti.

     1. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport ed approvato dalla Giunta regionale.

     2. Nei limiti della fruibilità degli impianti o delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai sodalizi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato, nonché alla popolazione scolastica che non disponga di adeguate strutture.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per le opere realizzate in base alla preesistente normativa regionale in materia di sport.

 

TITOLO III

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA',

DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO

 

     Art. 22. Contributi destinati all'attività sportiva giovanile [19].

     1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale sancite in materia dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e senza pregiudizio per le provvidenze previste per altri settori d'intervento, l'Amministrazione regionale concede contributi forfettari integrati per la promozione e lo svolgimento delle attività sportive a favore di società sportive isolane di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile [20].

     2. Dette società devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere affiliate ininterrottamente ad almeno una federazione sportiva del CONI da almeno cinque anni;

b) avere svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere giovanile;

c) avere un numero di tesserati giovanili non inferiore a 50 unità o a 25 nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o a 5 in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Per gli sport olimpici individuali il numero di tesserati giovanili non deve essere inferiore a 25 unità o a 15 unità nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o a 5 unità nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti [21].

     3. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a lire 200.000 per atleta appartenente alle categorie giovanili e praticanti attività federale. In caso di atleti disabili la quota individuale di cui sopra è elevata sino a lire 400.000. Per le associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), ferma restando la quota per atleta, il numero dei tesserati di cui alla lettera c) del comma 2 è ridotto a 10 unità.

     3 bis. Per le associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) si prescinde dalla nozione di attività giovanile e il contributo di cui al comma 3 è assegnato con riferimento al numero totale degli atleti praticanti attività federale; a modifica della lettera a) del comma 2, il limite dei cinque anni di attività è, per dette società affiliate alla FISD, riportato al numero di due anni di attività effettivamente svolta e certificata dal Presidente nazionale della Federazione (UPB S11.045 - cap. 11117/05) [22].

     4. Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato dai Presidenti regionali delle competenti federazioni sportive del CONI [23].

 

     Art. 23. Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale.

     1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi forfettari [24].

     2. I contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono erogati agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in un’unica soluzione, ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 9 della presente legge [25].

     2-bis. In ogni caso, è definito un limite massimo di quantificazione del contributo a favore del singolo ente di promozione sportiva, pari al doppio del contributo medio concesso nell'annualità di riferimento. Le somme eccedenti il limite massimo del singolo contributo sono ripartite tra gli altri beneficiari in maniera proporzionale al contributo individuale di ciascun ente di promozione ammesso alla programmazione annuale [26].

 

     3. [All'interno dello stanziamento previsto per le finalità di cui al presente articolo, una quota contributiva fino al 12 per cento è riservata alla delegazione regionale sarda del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI)] [27].

     4. [Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni, previa apposita fideiussione bancaria e secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989, nella misura massima del 50 per cento] [28].

     4 bis. [La somma da ripartire fra gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le finalità di cui al presente articolo è pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel competente capitolo (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0850)] [29].

 

     Art. 24. Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica.

     1. Nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 5, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna e compatibilmente con le norme sull'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al Capo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico-sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.

     2. Dette provvidenze hanno carattere forfettario, non possono superare la soglia del 90 per cento delle spese ammissibili nel preventivo e vengono erogate sulla base di programmi annuali di attività, redatti dalle istituzioni scolastiche interessate e coordinati a cura dei competenti Provveditorati agli studi.

     3. Nel preventivo di cui al comma 2 deve essere, fra l'altro, indicata la provenienza dei fondi che, sommati alle provvidenze regionali, consentano di conseguire il pareggio del bilancio.

     4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento degli stessi, previa ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989 e le spese relative alle eventuali fidejussioni entrano a far parte del monte delle spese ammissibili.

 

     Art. 25. Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti titolari di impianti sportivi utilizzati dalle istituzioni scolastiche contributi intesi a favorire l'utilizzo di detti impianti da parte dell'utenza generale in orario extra-scolastico.

     2. I contributi sono erogati secondo i termini e le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 24.

 

     Art. 26. Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

     1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di proporzionalità, localizzate nel territorio regionale.

     2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede contributi a favore di enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche.

     3. L'entità dei contributi è determinata nel programma annuale di cui all'articolo 4, in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e di realizzazione e sugli stessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.

     4. L'Assessore regionale competente in materia di sport è autorizzato, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, a concedere contributi straordinari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l'ordinaria programmazione degli interventi, per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale [30].

     5. [La quota riservata all'intervento di cui al precedente comma 4 non può eccedere il 25 per cento dello stanziamento globale destinato alle iniziative in argomento] [31].

     6. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento degli stessi, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.

 

     Art. 27. Contributi per la partecipazione a campionati nazionali.

     1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi isolani per la partecipazione a campionati non professionistici e dalle federazioni regionali del CONI che partecipano ai campionati italiani per rappresentative regionali per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre che comportino trasferte in territorio extraregionale con trasferte plurime o con gare di andata e ritorno [32].

     2. L'intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extra regionale e avuto riguardo a:

     a) livello del campionato disputato;

     b) area geografica in cui vengono disputate le gare;

     c) numero dei componenti la squadra tipo;

     d) numero delle trasferte.

     3. Gli elementi di cui ai punti a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce, e in modo leggibile, unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.

     4. Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono estese, nelle stesse forme, misure e modalità, alle gare in trasferta successive alla fase di campionato da considerarsi ordinaria e che devono determinare la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso, o il passaggio ad altra serie.

     5. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, quanto al 60 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato e per la quota residua dietro dimostrazione dell'avvenuta regolare partecipazione a tutte le gare previste in calendario.

     6. In relazione agli adempimenti per la corresponsione delle anticipazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.

     7. Le suddette contribuzioni non sono cumulabili con le provvidenze concesse per le stesse finalità dall'Amministrazione regionale.

     7 bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfetari, nella misura massima prevista dal comma 2, a favore delle federazioni sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione delle loro rappresentative ai campionati italiani [33].

     7 ter. [Per le squadre che vincono i rispettivi campionati nazionali della massima serie, con conseguente diritto di partecipazione alle Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto, Champions League, è prevista una premialità del contributo regionale pari al 50 per cento del finanziamento programmato su base annuale per la stessa squadra] [34].

 

     Art. 28. Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale.

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfettari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, a favore delle società e associazioni sportive non professionistiche affiliate alle federazioni del CONI e/o agli enti di promozione dallo stesso riconosciuti, alle federazioni sportive regionali del CONI nonché alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra regionale e che, comunque, non ricadano nella categoria specificamente prevista all'articolo 27.

     2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle federazioni sportive e agli enti di promozione, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza.

     3. I contributi vengono concessi avuto riguardo a:

     a) valore tecnico, agonistico e educativo dell'iniziativa interessata;

     b) area geografica di svolgimento dell'iniziativa;

     c) durata dell'iniziativa;

     d) numero dei partecipanti alla trasferta.

     4. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta, in calce e in modo leggibile, unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.

     4-bis. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi previsti dal presente articolo e consentire una precisa quantificazione della somma spettante ai beneficiari, l'obbligazione giuridica relativa ai contributi per le trasferte effettuate nei mesi da ottobre a dicembre si perfeziona con la presentazione della relativa rendicontazione ed il successivo e conseguente impegno [35].

 

     Art. 29. Convenzioni con il CONI, le compagnie e aziende di trasporto.

     1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 27 e 28 e per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche sarde, fatta eccezione per i costi di trasporto marittimo sostenuti dalle società dilettantistiche sarde non aventi sede nelle isole minori per le trasferte nelle isole stesse, la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con il CONI e con le compagnie ed aziende di trasporto ferroviario aereo, marittimo ferroviario e su gomma, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale sanitario [36].

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ad animali e attrezzature strettamente necessari per la partecipazione alle iniziative sportive nonché, nel caso di portatori di handicap o di soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ai loro accompagnatori.

     3. In presenza di convenzioni regolarmente sottoscritte e operanti, i contributi forfettari di cui agli articoli 27 e 28 vengono ridotti della quota di sconto effettivamente praticata per le sole spese di viaggio.

 

     Art. 30. Contributi per le attività istituzionali delle federazioni del CONI.

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle attività istituzionali delle federazioni regionali del CONI. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, in un’unica soluzione ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 9 della presente legge [37].

 

TITOLO IV

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE

AI CAMPIONATI FEDERALI NAZIONALI DI MAGGIOR RILIEVO [38]

 

     Art. 31. (Contributi). [39]

     1. Il Piano triennale dello sport individua i campionati federali nazionali degli sport di squadra di maggior rilievo.

     2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi previsti dal presente articolo alle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati individuati ai sensi del comma 1.

     3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alle gare in trasferta, successive alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie, nonché alle gare in trasferta relative alla partecipazione alle coppe nazionali o internazionali conseguenti ai risultati ottenuti nei campionati federali.

     4. Sui contributi di cui al presente articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento a seguito di comprovata iscrizione al campionato e ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.

     5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.

     6. Sponsorizzazioni di squadre professionistiche sono previste nell’ambito dei piani di comunicazione, finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per specifici obiettivi promozionali.

     6 bis. Per le squadre partecipanti alle coppe europee, è prevista una premialità pari al 50 per cento del contributo assegnato nel precedente esercizio finanziario [40].

 

     Art. 32. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi. [41]

     [1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma preventivo delle sponsorizzazioni e ne autorizza, previa assunzione dei necessari impegni di spesa, l'attuazione, per una quota pari al 60 per cento dell'importo globale, con anticipazioni a favore dei soggetti inseriti nel programma medesimo.

     2. Le anticipazioni non possono superare il 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e la loro erogazione è subordinata all'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.

     3. La liquidazione del saldo è autorizzata con apposito provvedimento di spesa, che deve essere assunto in conformità delle effettive spese sostenute, della proficuità dell’attività svolta e di quant’altro previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 31 [42].]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI SUPPORTO E

TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

 

     Art. 33. Contributi per le attrezzature sportive.

     1. La Regione conferisce alle province la competenza in ordine alla destinazione dei fondi per l'acquisto di attrezzature sportive alle organizzazioni scolastiche, al CONI, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali, nonché alle società e associazioni sportive affiliate alle predette federazioni e agli enti.

     2. L'importo delle assegnazioni alle province è destinato con decreto dell'Assessore competente in materia di sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

     3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono determinati criteri e tempi per l'utilizzazione dei fondi da parte delle Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 34. Formazione degli operatori di settore.

     1. La Regione promuove le attività di formazione e aggiornamento di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture periferiche del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dell'ISEF o struttura equipollente, operanti in Sardegna.

 

     Art. 35. Contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive.

     1. L'Amministrazione regionale può concedere contributi agli enti locali, alle strutture periferiche del CONI, alle federazioni sportive del CONI, agli enti di promozione sportiva, nonché alle associazioni provinciali diplomati ISEF per:

     a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche;

     b) la realizzazione di campagne promozionali.

     2. L'entità del contributo concedibile non può superare la soglia del 60 per cento delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa.

     3. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.

     4. L'erogazione del contributo, o del saldo dello stesso, avviene a seguito di presentazione del rendiconto finanziario redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.

 

     Art. 36. Misure per la tutela delle attività non agonistiche.

     1. La Regione favorisce la corretta e razionale attività fisico - motoria dei praticanti attività sportiva non agonistica, mediante la concessione ai Comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva di adeguati sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità, esperienza e prestigio ed operanti in strutture che non si propongano scopi di lucro.

     2. Le prestazioni degli operatori di cui al comma 1 devono essere esclusivamente destinate ai praticanti compresi in fasce non agonistiche, ai portatori di handicap, nonché a soggetti che necessitano di attività fisico - riabilitativa.

     3. I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione ai comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva fino alla concorrenza massima di euro 0,30 per abitante residente nella provincia nel secondo anno precedente quello di iscrizione dell'apposito stanziamento annuale nel bilancio regionale [43].

 

     Art. 37. Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico - agonistiche.

     1. La Regione promuove e favorisce il mantenimento presso le realtà societarie locali degli atleti di elevate doti tecnico - agonistiche che abbiano praticato sport attivo in Sardegna per almeno cinque anni e conseguito particolari meriti in campo nazionale e internazionale, mediante la concessione ai sodalizi isolani presso i quali gli stessi risultino tesserati di appositi incentivi finanziari.

     2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, i sodalizi sportivi interessati devono inviare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dall'articolo 8, apposita richiesta, corredata del curriculum degli atleti interessati, nel quale devono essere tra l'altro specificati i risultati dagli stessi conseguiti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due anni.

     3. La graduatoria dei sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi è definita dal dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport, sulla base dei risultati agonistici conseguiti dall'atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti quella nella quale viene formulata la domanda di contributo [44].

     4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione può altresì istituire borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università degli Studi dell'Isola.

 

     Art. 38. (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI) [45]

     1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato regionale del CONI, nonché di quelle realizzate in collaborazione con la Regione [46].

     1 bis. [Tra gli interventi finanziati con il contributo di cui al comma 1 rientra, in ogni caso, l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica] [47].

     2. Il programma delle attività è approvato con determinazione del Dirigente competente in materia di sport [48].

     2 bis. [Il programma di cui al comma 2 include la descrizione dell'intervento indicato al comma 1 bis, che prevede la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori] [49].

     3. È autorizzata un'anticipazione sul contributo in misura non superiore al 60 per cento.

     3 bis. A decorrere dall'anno 2023, il contributo stanziato a favore del Comitato regionale Sardegna del CONI è stabilito in euro 400.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1) [50].

 

     Art. 38 bis. (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato italiano paralimpico (CIP)) [51]

     1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo a sostegno delle iniziative promosse o organizzate dal Comitato regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, per un ammontare massimo del 25 per cento, a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate. Il contributo è determinato in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 06 - programma 01 - titolo 1). Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il contributo è stabilito nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità, con la legge di bilancio, nella missione 06 - programma 01 - titolo 1.

 

     Art. 39. Tutela sanitaria delle attività sportive.

     1. Per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31 (Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria delle attività sportive) e dalla legge regionale 7 dicembre 1995, n. 36 (Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31).

     2. [52].

     3. Ferme restando le competenze esercitate in materia dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, l'Assessorato competente in materia di sport contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi risultano affiliati.

     4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 42, stabilisce, fra l'altro, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione del presente articolo.

     4 bis. Per conseguire le finalità di tutela sanitaria previste dal presente articolo, la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali, che possono avvalersi anche di organismi privati, che prevedano l’effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per lo svolgimento di attività sportive [53].

 

     Art. 40. Attività di ricerca.

     1. L'Amministrazione regionale promuove la conoscenza dell'attività motoria in tutte le sue manifestazioni e implicazioni psico - fisiche mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari a favore di appositi centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna, nonché di enti ed organizzazioni al CONI conferenti.

     2. Ai fini del conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 8, un progetto di ricerca annuale, o comunque articolabile per annualità, nel quale devono essere indicati l'organico che concorre all'effettuazione della ricerca stessa ed il preventivo di spesa ripartito per annualità comprendente le fonti di finanziamento.

     3. La quota d’intervento regionale non può eccedere il 70 per cento del costo dell’iniziativa e sulla stessa è ammessa l’anticipazione totale del contributo per i centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna e nella misura massima del 70 per cento per gli enti ed organizzazioni conferenti al CONI, nonché secondo le modalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 [54].

 

     Art. 41. Poteri di vigilanza, verifica e controllo.

     1. L'Assessorato competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali si dispieghi l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi, accertamenti e azioni di monitoraggio. Le azioni di monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna possono essere realizzate anche in collaborazione con il CONI [55].

     2. I soggetti interessati sono tenuti a prestare la necessaria opera di supporto e collaborazione all'attività ispettiva di cui comma 1.

 

     Art. 42. Criteri, procedure e modalità d'attuazione.

     1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione della legge medesima, ove non già stabiliti nei precedenti articoli.

 

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 43. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 33.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 18.350.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 13.450.000.000 per l'anno 2001 ed anni successivi. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse destinate agli interventi di cui all'abroganda normativa richiamata dall'articolo 42, con le variazioni di cui al comma 2, nonché relativamente agli interventi di cui agli articoli 11, 12, 16 e 17, comma 3, lett. a), mediante utilizzo di una quota parte, pari a lire 4.000.000.000 per l'anno 1999 e a lire 2.500.000.000 per l'anno 2000, della riserva istituita dall'articolo 39, comma 2, punto 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed iscritta in conto del capitolo 03017.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

 

     Art. 44. Abrogazioni.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sorto abrogate la legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte riguardante lo sport; la legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni; la legge regionale 15 aprile 1994, n. 14 ed è inoltre abrogato l'articolo 34 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28.

 

     Art. 45. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande inoltrate ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 9 giugno 1989, n. 36 e 15 aprile 1994, n. 14, sempre che presentate nei termini e corredate della prescritta documentazione, sono definite in base alle predette leggi.

     2. Per gli interventi non precedentemente previsti e disciplinati, le relative domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[3] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e così sostituita dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[4] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[7] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[8] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[9] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[10] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[13] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[14] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[15] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[17] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[18] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[19] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[20] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[21] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[23] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[25] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[26] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[27] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[28] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[29] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[30] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[31] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[32] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[33] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[34] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[35] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[36] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2017, n. 17.

[37] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[38] Denominazione così sostituita dall’art. 23 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[39] Articolo così sostituito dall’art. 23 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[40] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[41] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[42] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[43] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[44] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[45] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[46] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[47] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2017, n. 17 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 34.

[48] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[49] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2017, n. 17 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 34.

[50] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[51] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[52] Modifica il comma 3, art. 1 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 36.

[53] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[54] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[55] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.