§ 2.6.70 - L.R. 20 marzo 2018, n. 9.
Disposizioni in materia di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:20/03/2018
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale.
Art. 2.  Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.
Art. 3.  Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.
Art. 4.  Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale.
Art. 4 bis.  (Guida professionale di pesca)
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 2.6.70 - L.R. 20 marzo 2018, n. 9.

Disposizioni in materia di pesca.

(B.U. 22 marzo 2018, n. 16)

 

Art. 1. Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale.

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse rilasciate sul demanio marittimo, sul mare territoriale e sul demanio regionale, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) [1].

4. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

 

     Art. 2. Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;

b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;

c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività [2].

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;

b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;

c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna [3].

5. La licenza di pesca non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;

b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;

c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

 

     Art. 4 bis. (Guida professionale di pesca) [4]

1. È istituita la figura della guida professionale di pesca, caratterizzata da:

a) lo svolgimento per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, dell'attività di accompagnamento e assistenza alle persone nell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa, al fine di promuoverne l'esercizio corretto, favorendo la fruizione turistica del territorio regionale;

b) l'iscrizione ad un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

1. I commi 13 e 14 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.