§ 3.2.41 - L.R. 22 aprile 1997, n. 16.
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/04/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione dell'Albo.
Art. 3.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 4.  Adempimenti successivi all'iscrizione.
Art. 5.  Cancellazione.
Art. 6.  Ricorsi.
Art. 7.  Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi.
Art. 8.  Raccordo con le attività di formazione professionale.
Art. 9.  Raccordo con le politiche attive del lavoro.
Art. 10.  Convenzioni.
Art. 11.  Contenuto degli schemi di convenzione-tipo.
Art. 12.  Determinazione del corrispettivo.
Art. 13.  Durata della convenzione.
Art. 14.  Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
Art. 15.  Forme di controllo e di tutela dell'utenza.
Art. 16.  Disposizioni generali.
Art. 17.  Contributi per l'avviamento ed il consolidamento.
Art. 18.  Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro.
Art. 19.  Contributi in conto occupazione e per particolari servizi.
Art. 20.  Convenzioni di innovazione e sviluppo.
Art. 21.  Contributi ai consorzi di cooperative sociali.
Art. 22.  Contributi a favore di enti pubblici.
Art. 23.  Disposizioni e competenze attuative.
Art. 24.  Beneficiari degli interventi.
Art. 25.  Composizione e funzionamento della Commissione.
Art. 26.  Compiti della Commissione.
Art. 27.  Abrogazione e rinvio a norme nazionali.
Art. 28.  Norma finanziaria.


§ 3.2.41 - L.R. 22 aprile 1997, n. 16.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(B.U. 2 maggio 1997, n. 14).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), garantendo altresì la piena attuazione del principio di parità tra uomo e donna:

     a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;

     b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

     c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi;

     d) istituisce la "Commissione regionale per la cooperazione sociale";

     e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

 

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

     Art. 2. Istituzione dell'Albo.

     1. E' istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali.

     2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

     a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

     3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione per l'accesso alle convenzioni e per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 3. Requisiti per l'iscrizione.

     1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritti nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio delle cooperative.

     2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:

     a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio;

     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;

     d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale con i dati disaggregati per sesso;

     e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa;

     f) relazione sull'attività svolta;

     g) copia dell'ultimo bilancio;

     h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio;

     i) dichiarazione degli amministratori di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

     3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

     4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

     a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio;

     b) atto costitutivo e statuto;

     c) relazione sull'attività svolta;

     d) copia dell'ultimo bilancio:

     e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

     5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

     6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data notifica ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.

     8. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

     9. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

 

     Art. 4. Adempimenti successivi all'iscrizione.

     1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

     a) entro trenta giorni l'avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio;

     b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio;

     c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti configurati al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991;

     d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori.

     2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell'articolo 3.

     3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla lettera d) del comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

 

     Art. 5. Cancellazione.

     1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4.

     2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 381 del 1991.

     3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

 

     Art. 6. Ricorsi.

     1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'Albo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

     2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica.

     3. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

     4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva.

 

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, DI

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 7. Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi.

     1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni.

     2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le convenzioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1984 ed all'articolo 33 della legge regionale n. 35 del 1987, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo I della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione-tipo di cui al successivo titolo III.

 

     Art. 8. Raccordo con le attività di formazione professionale.

     1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.

     2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 47 del 1979, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei Piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Raccordo con le politiche attive del lavoro.

     1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro secondo le norme di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui al titolo IV della presente legge.

 

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

 

     Art. 10. Convenzioni.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti:

     a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;

     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991.

     2. Qualora la Giunta regionale non rispetti il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nell'attivare le convenzioni con le cooperative sociali e loro consorzi dovranno rispettare i criteri stabiliti negli articoli 11, 12 e 13.

 

     Art. 11. Contenuto degli schemi di convenzione-tipo.

     1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere:

     a) l'indicazione delle attività oggetto della convenzione e delle loro modalità di svolgimento;

     b) la durata della convenzione, di norma pluriennale;

     c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività:

     d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge n. 381 del 1991;

     e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

     f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro;

     g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

     h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

     i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

     l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

     m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

     2. Per quanto concerne le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

     3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991:

     a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;

     b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

     4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 2.

     5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

 

     Art. 12. Determinazione del corrispettivo.

     1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

     1) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

     a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

     b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

     c) in entrambi i casi, nella formulazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio;

     2) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

 

     Art. 13. Durata della convenzione.

     1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale.

     2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti.

 

     Art. 14. Criteri di valutazione per la scelta del contraente.

     1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi:

     a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

     b) rispetto delle norme contrattuali di settore;

     c) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

     d) qualificazione professionale degli operatori;

     e) valutazione comparata costi-qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

     2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.

     3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare:

     a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento;

     b) presenza di piani individualizzati, contenenti obbiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

 

     Art. 15. Forme di controllo e di tutela dell'utenza.

     1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti.

 

TITOLO IV

MISURE DI INCENTIVAZIONE

 

     Art. 16. Disposizioni generali.

     1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

     Art. 17. Contributi per l'avviamento ed il consolidamento.

     1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

     a) investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'articolo 18;

     b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;

     c) spese per prestazioni di servizi ricevuti;

     d) interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

     2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b), della medesima legge.

     3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all'articolo 20 ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; è invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.

 

     Art. 18. Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro.

     1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.

     2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.

     3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.

 

     Art. 19. Contributi in conto occupazione e per particolari servizi.

     1. Alle cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991.

     2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 20. Convenzioni di innovazione e sviluppo.

     1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

 

     Art. 21. Contributi ai consorzi di cooperative sociali.

     1. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per:

     a) attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali;

     b) servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.

     3. Alle cooperative sociali che intendano consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.

 

     Art. 22. Contributi a favore di enti pubblici.

     1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, è concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.

 

     Art. 23. Disposizioni e competenze attuative.

     1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della Commissione per la cooperazione sociale di cui al titolo V, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.

     2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

 

     Art. 24. Beneficiari degli interventi.

     1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti o categorie di persone ricompresi dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991, come sotto specificati:

     a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;

     b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;

     c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;

     d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;

     e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;

     f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;

     g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate;

     g bis) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate [1];

     g ter) persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense [2];

     g quater) lavoratori disabili di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 [3];

     g quinquies) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione; è fatto salvo il diritto alla riservatezza [4].

 

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

 

     Art. 25. Composizione e funzionamento della Commissione.

     1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è istituita presso l'Assessorato del lavoro la Commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta:

     a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede, o da un suo delegato;

     b) dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato;

     c) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

     d) dal direttore dell'Agenzia regionale del lavoro o da un suo delegato;

     e) dal responsabile della Direzione regionale del lavoro - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

     f) da un rappresentante effettivo e da un supplente, con comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

     g) dal consigliere di parità previsto dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125;

     h) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale viene altresì attribuito il compito di conservatore dell'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge.

     2. La Commissione è convocata dal Presidente.

     3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.

 

     Art. 26. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione esprime parere:

     a) sulle domande di iscrizione all'Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge che tali documenti siano regolari;

     b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;

     c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV;

     d) sugli schemi di convenzione-tipo di cui all'articolo 10 della presente legge.

     2. La Commissione formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 27. Abrogazione e rinvio a norme nazionali.

     1. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale n. 33 del 1988, nonché tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 28. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.000.000.000 e fanno carico ai sottoelencati capitoli del bilancio triennale 1997-1998-1999 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Agli interventi previsti dall'articolo 8 si provvede con le risorse regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio.

     5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, così come rideterminate dall'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, così come ulteriormente rideterminate dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 1997 (legge finanziaria 1997) sono ulteriormente rideterminate in lire 32.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 60.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 50.000.000.000 per l'anno 1999.


[1] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[3] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[4] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.