§ 2.10.39 - L.R. 23 giugno 1998, n. 18.
Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:23/06/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di attività agrituristiche.
Art. 2 bis.  (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande)
Art. 3.  Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo.
Art. 4.  Denominazione delle attività agrituristiche.
Art. 5.  Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica.
Art. 6.  Limiti per l'esercizio dell'agriturismo.
Art. 7.  Norme igienico-sanitarie.
Art. 8.  Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo.
Art. 9.  Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna.
Art. 10.  Obblighi dell'operatore agrituristico.
Art. 10 bis.  (Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche)
Art. 11.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 12.  (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 12 bis.  (Controlli sull’attività agrituristica)
Art. 13.  Incentivi per l'attività agrituristica.
Art. 14.  Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi.
Art. 15.  Attività di studio, di ricerca e formazione professionale.
Art. 16.  Classificazione delle aziende agrituristiche.
Art. 17.  Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1998.
Art. 18.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1979 concernente l'acquisto di fondi rustici.
Art. 19.  Abrogazione della legge regionale n. 32 del 1986.
Art. 20.  Attuazione degli aiuti.
Art. 21.  Norma transitoria.
Art. 22.  Norma finanziaria.


§ 2.10.39 - L.R. 23 giugno 1998, n. 18. [1]

Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60. [2]

(B.U. 3 luglio 1998, n. 20).

 

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina e promuove l'agriturismo, integrandolo con l'offerta turistica regionale, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale e ambientale del proprio territorio e di promuovere lo sviluppo rurale.

 

     Art. 2. Definizione di attività agrituristiche.

     1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

     2. Rientrano tra tali attività:

     a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;

     b) somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all’elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni

esterne [3];

     c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti di cui alla lettera b) [4];

     d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale [5].

     3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

 

          Art. 2 bis. (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande) [6]

1. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare della Sardegna. In caso di obiettiva indisponibilità di alcune produzioni in ambito regionale e di loro effettiva necessità nell'uso comune dell'ospitalità, è consentito l'impiego di produzioni di altra provenienza rispetto a quelle indicate all'articolo 2, comma 2, lettera b). La Giunta regionale disciplina le relative modalità di applicazione.

2. È consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

3. La trasformazione della carne e del latte di produzione propria per uso familiare e per la somministrazione dei pasti negli agriturismo è consentita, in deroga alle vigenti norme, nei locali polivalenti (cucine) previsti in dette strutture, previo controllo e autorizzazione delle autorità competenti e nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

a) per i prodotti caseari fino a 50 litri di latte/giorno;

b) per gli insaccati fino a 800 chili di carne/anno.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 si intendono acquisite qualora l'autorità competente non provveda entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.

 

     Art. 3. Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo.

     1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

     Art. 4. Denominazione delle attività agrituristiche.

     1. I termini "agriturismo" e "agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica.

     1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     2. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica si intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

     3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo in rapporto all'attività agricola principale e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

 

     Art. 6. Limiti per l'esercizio dell'agriturismo.

     1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.

     2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.

     3. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi 1 e 2, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 1800 coperti mensili esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all’albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna [7].

 

     Art. 7. Norme igienico-sanitarie.

     1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

     2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

     3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

     4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.

     5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile.

     6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel D.P.R. n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale.

     7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi mensili:

     a) volatili: 150 capi;

     b) conigli: 75 capi;

     c) UGB - capi bovini equivalenti: 3 capi.

     8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge n. 283 del 1962, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 8. Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo.

     1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata:

     a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

     b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 5, nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate;

     c) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda USL al personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;

     d) dal parere della azienda USL relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;

     e) dalla copia della concessione o autorizzazione edilizia, ove richiesta.

     2. Il Sindaco, in applicazione dell'articolo 688 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     3. Il Sindaco accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT).

     4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione; scaduto tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

     5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

     6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d'accoglimento della domanda, rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di "operatore agrituristico", nel quale devono essere indicati l'oggetto delle attività praticabili e le modalità e i limiti del loro esercizio.

     7. L'operatore agrituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno all'Assessorato regionale della agricoltura e riforma agropastorale unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, di cui all'articolo 9.

     8. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

 

     Art. 9. Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna.

     1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso dell'autorizzazione comunale.

     2. L'iscrizione all'elenco è richiesta dall'interessato secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 8.

     3. La tenuta dell'elenco è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale che cura l'istruttoria delle domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.

     4. L'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale esercita le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale. Copia dell'elenco è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

 

     Art. 10. Obblighi dell'operatore agrituristico.

     1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica ha l'obbligo di:

     a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;

     b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell'articolo 8, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di iscrizione all'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 9 e le tariffe praticate;

     c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale;

     d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;

     e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso;

     f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione;

     g) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza;

     g bis) approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche [8].

 

          Art. 10 bis. (Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche) [9]

     1. Al fine di completare l’offerta dei prodotti non disponibili nell’azienda agrituristica, è istituito l’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l’interesse a fornire tali prodotti. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro 15 giorni dalla data di presentazione, definisce, con successiva delibera, le modalità di istituzione e tenuta del suddetto elenco.

 

     Art. 11. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 10, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni.

     2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, quando sia stato accertato dal Comune stesso che l'operatore:

     a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente verificabili;

     b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 o non rispetti il criterio di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica di cui all'articolo 5;

     c) abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

     3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

     4. Del provvedimento di revoca va data dal Sindaco immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale il quale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

 

     Art. 12. (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie) [10]

     1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

     2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all’articolo 4, utilizzando illegittimamente i termini “agriturismo” o “agrituristico” o similari, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 1.500 a euro 4.000.

     3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell’apposito titolo autorizzatorio di cui all’articolo 1, commi dal 16 al 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e senza essere iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000. Il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell’esercizio illegalmente aperto, e l’attività non può essere autorizzata per un periodo di sei mesi dal provvedimento di chiusura.

     4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all’alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell’articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 300 a euro 3.000.

     5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei seguenti casi:

     a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;

     b) mancata esposizione al pubblico del titolo autorizzatorio, dell’attestato di iscrizione all’elenco regionale e delle tariffe praticate;

     c) violazioni dell’articolo 2, comma 2, lettera b).

 

          Art. 12 bis. (Controlli sull’attività agrituristica) [11]

     1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

     2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il controllo è effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a regime è previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala provinciale delle aziende iscritte all’elenco suddetto.

     3. I controlli sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione che provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12 per le violazioni accertate nell’attuazione del piano.

     4. L’Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 13. Incentivi per l'attività agrituristica.

     1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, può essere concesso un contributo per i seguenti scopi:

     a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;

     b) realizzazione delle opere relative:

     1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;

     2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici;

     3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;

     4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;

     5) ai collegamenti telefonici;

     c) allestimento di piazzole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;

     d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

     e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

     f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di recinzione, chiudente con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati;

     g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;

     h) locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali;

     i) realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti;

     l) laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la cultura della famiglia rurale.

     2. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura del 45 per cento degli investimenti in beni immobili e del 30 per cento per gli altri tipi di investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti in beni immobili e del 20 per cento per gli altri investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende non siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del citato regolamento CE 950/97.

     3. Il contributo può essere concesso:

     a) sotto forma di contributo in conto capitale;

     b) sotto forma di mutui a tasso agevolato;

     c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste dalle lettere a) e b).

     4. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito agrario.

     5. [12].

     6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi ai sensi della normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non sono cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti le stesse opere.

 

     Art. 14. Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi.

     1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi dell'articolo 13 non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo.

     2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.

     3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica comporta ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dodici anni dalla loro erogazione.

 

     Art. 15. Attività di studio, di ricerca e formazione professionale.

     1. La Regione:

     a) promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo;

     b) cura la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo;

     c) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo dell'offerta agrituristica regionale;

     d) sostiene la realizzazione di "progetti pilota" per iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive d'insediamenti industriali.

 

     Art. 16. Classificazione delle aziende agrituristiche.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.

 

     Art. 17. Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1998. [13]

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1979 concernente l'acquisto di fondi rustici.

     1. I mutui disciplinati dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 "Concessioni di mutui per l'acquisto di fondi rustici" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi per il pagamento del prezzo di acquisto dei terreni, nella misura stabilita congrua dal Servizio provinciale dell'agricoltura ai sensi degli articoli 5 e 10 della citata legge regionale, e per il pagamento delle imposte e delle spese, relative alla stipula del contratto di compravendita, che gravano sull'acquirente dei terreni.

     2. [14].

 

     Art. 19. Abrogazione della legge regionale n. 32 del 1986.

     1. E' abrogata, con esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10, la legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo".

 

     Art. 20. Attuazione degli aiuti.

     1. Agli aiuti previsti dall'articolo 18 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS della decisione favorevole della Commissione CE ovvero della scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.

     2. Gli aiuti alle imprese previsti dagli articoli 13 e 15 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/CE della Commissione del 6 marzo 1996.

 

     Art. 21. Norma transitoria.

     1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1986 possono continuare a esercitare, in via provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine i Comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3, 5 e 6. Se viene accertato il possesso di tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.

     2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1986, transitano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna istituito con l'articolo 9 della presente legge, mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a ciascuno a suo tempo attribuito. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori agrituristici iscritti provvisoriamente nell'elenco e ai quali non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo sono cancellati dall'elenco stesso.

     3. Gli imprenditori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 32 del 1986 possono continuare a utilizzare, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio indicati nelle autorizzazioni, anche in assenza dei requisiti igienici-sanitari indicati dall'articolo 8, commi 2 e 3.

     4. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, l'elenco nominativo di tutti gli operatori agrituristici da essi autorizzati e in attività, con indicazione del domicilio legale delle aziende.

     5. Le domande di finanziamento presentate dagli imprenditori agrituristici a valere sulla legge regionale 32 del 1986 mantengono la loro validità nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 e sono liquidate con le risorse previste per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dagli articoli:

     a) 15, lett. a), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate nel capitolo 06304 del bilancio della Regione per gli anni 1998- 2000 e successivi;

     b) 15, lett. b), si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 - fondo per la formazione professionale;

     c) 15, lett. c), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate sul capitolo 01090 del bilancio della Regione per gli anni 1998- 2000 e successivi;

     d) 13, commi 1, 2 e 3, 15, lett. d), si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 - abrogata dall'articolo 19 - e con le variazioni di cui al comma 2;

     e) 18, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 (cap. 06220).

     2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998 - 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli dei bilanci per gli anni 1998 - 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 11 maggio 2015, n. 11.

[2] Titolo così rettificato con avviso apparso sul B.U. della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 31 agosto 1998, pag 1640.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[6] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[8] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, con la decorrenza di cui all'art. 9 della stessa L.R. 1/2010.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[11] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

[12] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[13] Modifica il comma 2, art. 3 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8.

[14] Modifica il comma 1, art. 31 della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.