§ 4.5.99 - L.R. 21 febbraio 2020, n. 1.
Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:21/02/2020
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Gestione dei depositi di posidonia nelle spiagge
Art. 2.  Recupero e riuso della posidonia
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.5.99 - L.R. 21 febbraio 2020, n. 1.

Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata

(B.U. 27 febbraio 2020, n. 9)

 

Art. 1. Gestione dei depositi di posidonia nelle spiagge

1. La Regione riconosce la posidonia spiaggiata come strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera e come risorsa riutilizzabile. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco, che è soluzione preferibile, i comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora i depositi di posidonia sul litorale impediscano la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, possono procedere, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e statali, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune [1].

2. Le operazioni di spostamento della posidonia da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, sono stagionali con rimozione della posidonia dai soli litorali in cui è impedita la fruibilità della spiaggia nella stagione estiva. Le operazioni di spostamento avvengono entro il mese di aprile e quelle di riposizionamento entro il mese di novembre, salvo casi eccezionali che sono valutati dai comuni competenti. Le operazioni di rimozione e riposizionamento devono essere effettuate nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge. Qualora il riposizionamento nella spiaggia di origine non fosse possibile a seguito di nuovi copiosi depositi di posidonia, è possibile il riposizionamento in altra spiaggia limitrofa.

3. Nei casi in cui i comuni, o i titolari di concessioni demaniali, acquisito il parere dell'Amministrazione comunale, a causa di particolari condizioni ritenessero necessario optare per la rimozione permanente dei depositi di posidonia non altrimenti gestibili, devono prioritariamente conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, in particolare di compostaggio.

4. Qualora si proceda allo spostamento della posidonia, è fatto assoluto divieto procedere al suo smaltimento in discarica [2].

5. Tutte le operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento sono effettuate previa separazione della sabbia dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica al fine del recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile di provenienza. Tale vagliatura può avvenire nella spiaggia di prelievo o nel sito in cui è conferita la posidonia [3].

6. Per lo svolgimento dell'attività di raccolta, spostamento e riposizionamento è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici che non devono in alcun caso arrecare danno all'arenile. Solo qualora le caratteristiche del litorale lo consentano, è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici aventi peso superiore alle 2,5 tonnellate. In tal caso, è comunque necessario ricorrere ad opportune misure di mitigazione degli impatti sull'arenile, volte alla migliore distribuzione del carico al fine di ridurre la pressione sul sottofondo sabbioso, quale, ad esempio, la riduzione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici. È vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

7. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti.

8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [4].

9. L'Amministrazione regionale può concedere appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

10. L'Assessorato competente in materia di ambiente, nei limiti delle disponibilità finanziarie in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1, effettua uno studio puntuale dei litorali sardi, corredato dalle relative eventuali sperimentazioni, per verificarne lo stato di conservazione o degrado e per monitorare eventuali fenomeni di erosione. Le risultanze del monitoraggio, tenuto conto della diversità morfologica dei litorali, forniscono gli indirizzi utili per le operazioni di gestione previste dal presente articolo. L'Assessorato competente in materia di ambiente può promuovere specifici protocolli con università, enti di ricerca e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas Sardegna) finalizzati alla classificazione di tutte le spiagge del territorio regionale e sistemi continui di monitoraggio del fenomeno di sedimentazione organica della posidonia nelle spiagge del territorio regionale.

11. La Regione redige il Piano di gestione della posidonia, nel rispetto dei criteri di gestione indicati nella presente legge. Il Piano contiene:

a) indicazioni di carattere generale sulle spiagge e sui litorali della Sardegna;

b) schede puntuali su ogni singolo sito ritenuto di interesse comunale e/o regionale;

c) linee guida alle quali le amministrazioni comunali e i titolari di concessioni demaniali devono attenersi per la loro gestione e manutenzione.

Il Piano è aggiornato ogni anno a cura dell’Assessorato della difesa dell’ambiente a seguito delle attività di cui al comma 10.

 

     Art. 2. Recupero e riuso della posidonia

1. La Regione promuove e incoraggia il recupero e il riuso dei residui di posidonia, rimossi durante il periodo primaverile-estivo che non è possibile ridistribuire nelle spiagge di provenienza o in altre idonee, in particolare presso impianti di trattamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può concedere agli operatori appositi contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») da destinarsi alla realizzazione e all'adeguamento degli impianti di trattamento, recupero e compostaggio.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione dell'articolo 1, commi dall'1 all'8, i comuni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 1, comma 9, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari per far fronte all'eventuale insufficienza delle risorse disponibili iscritte nei bilanci dei comuni interessati (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione provvede all'attuazione dell'articolo 1, commi 10 e 11, e dell'articolo 2 nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente per tali finalità in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1 e in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 2.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2021, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all’interno del territorio del Comune.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2021, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2021, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2021, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.