§ 2.12.10 - L.R. 28 aprile 1978, n. 31.
Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico sociale regionale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:28/04/1978
Numero:31


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni confederali regionali della Federazione sindacale, di cui all'art. 13 della l.r. 1º agosto 1975, n. [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
Art. 5.      Con l'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di cui al precedente art. 1, ivi comprese le organizzazioni provinciali e di categoria loro affiliate, sono escluse dai benefici [...]
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il seguente [...]


§ 2.12.10 - L.R. 28 aprile 1978, n. 31.

Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico sociale regionale e modifiche della l.r. 27 dicembre 1968, n. 49.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni confederali regionali della Federazione sindacale, di cui all'art. 13 della l.r. 1º agosto 1975, n. 33, al fine di consentirne la partecipazione con le proprie strutture al processo di formazione e verifica dell'attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla l. 24 giugno 1974, n. 268, e al conseguimento delle finalità di cui alla l.r. 1º agosto 1975, n. 33.

 

     Art. 2. [1]

     La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata del programma di attività e iniziative che le organizzazioni confederali regionali intendono svolgere ai fini di cui all'articolo 1, nonché da una relazione concernente l'attività svolta agli stessi fini nell'anno precedente.

 

     Art. 3. [2]

     Lo stanziamento annuale verrà ripartito tra le organizzazioni aventi diritto, in proporzione alla loro rappresentatività, con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e sentita una Commissione composta da:

     a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

     b) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;

     c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 13 della l.r. 1º agosto 1975, n. 33.

 

     Art. 4.

     Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza.

     In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, l'Assessore regionale del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.

 

     Art. 5.

     Con l'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di cui al precedente art. 1, ivi comprese le organizzazioni provinciali e di categoria loro affiliate, sono escluse dai benefici previsti dalla l.r. 27 dicembre 1968, n. 49, concernente «Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori» e dalla partecipazione alla Commissione di cui all'art. 2 della stessa legge regionale.

 

     Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il seguente capitolo:

     Capitolo 10028 - Contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico- sociale della Regione (Tit. I, Sez. 5, Cat. 05).

     (Omissis).

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10028 dello stato di previsione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo già modificato dall'art. 109 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e così successivamente sostituito dall'art. 63 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] Articolo così modificato dall'art. 109, terzo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.