§ 2.10.67 - L.R. 24 novembre 2023, n. 13.
Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:24/11/2023
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Avvio dell'attività oleoturistica.
Art. 3.  Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.
Art. 4.  Formazione e promozione.
Art. 5.  Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.
Art. 6.  Attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti.
Art. 7.  Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica.
Art. 8.  Commercializzazione.
Art. 9.  Vigilanza e controllo.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 2.10.67 - L.R. 24 novembre 2023, n. 13.

Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna.

(B.U. 27 novembre 2023, n. 63)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine "oleoturismo" si intendono:

a) tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio nel cui areale si svolge l'attività, e alla conoscenza dell'olio;

b) le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio;

c) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

d) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

 

     Art. 2. Avvio dell'attività oleoturistica.

1. Possono esercitare l'attività oleoturistica:

a) l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività di olivicoltura o di produzione di olio extravergine di oliva in forma individuale o societaria;

b) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli.

2. L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), competente per territorio.

3. Il SUAPE provvede a comunicare l'avvenuta presentazione della SCIA all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'inserimento nell'elenco degli operatori di cui all'articolo 7.

 

     Art. 3. Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

b) attestato di frequenza con profitto di un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva);

e) aver svolto per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, da organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

 

     Art. 4. Formazione e promozione.

1. L'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati a tale attività, può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale e con le associazioni di categoria agricole i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati a tale attività, può sostenere lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

 

     Art. 5. Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistica hanno i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da esporre in evidenza contenente i dati relativi all'accoglienza oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale multilingue in cui sia presente almeno il sardo, l'italiano e l'inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti fruibile in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito oleicolo sia agro-alimentare e sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

i) attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati effettuata con contenitori e strumenti idonei, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

 

     Art. 6. Attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti.

1. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:

a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP STG;

b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Dall'attività di degustazione sono escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

 

     Art. 7. Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disciplina con propria deliberazione le modalità di gestione dell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

 

     Art. 8. Commercializzazione.

1. Ai soggetti che svolgono l'attività oleoturistica è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

 

     Art. 9. Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La Regione effettua i controlli sui requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica di cui agli articoli 3 e 5. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.

 

     Art. 10. Sanzioni.

1. Chiunque svolge l'attività oleoturistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Il comune competente per territorio dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività oleoturistica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile della violazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.

2. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

3. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora la stessa violazione sia commessa entro i tre anni successivi.

5. Le sanzioni sono applicate dal comune competente per territorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune competente per territorio a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1 comma 2, si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento è vietato l'esercizio dell'attività.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).