§ 2.4.89 - L.R. 11 aprile 2022, n. 8.
Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:11/04/2022
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Aiuti alle associazioni degli allevatori
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.4.89 - L.R. 11 aprile 2022, n. 8.

Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)

(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)

 

Art. 1. Aiuti alle associazioni degli allevatori

1. In continuità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate [1]:

a) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) aderente alla Associazione Italiana Allevatori (AIA) ad integrazione dei fondi statali erogati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le finalità di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), nella misura del 100 per cento delle spese da questa sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;

b) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute;

b bis) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per le spese sostenute per l'attuazione di programmi aggiuntivi di raccolta dati di interesse regionale funzionali alla selezione e al miglioramento del bestiame di cui alla lettera a) ed azioni di accompagnamento sulle razze locali a rischio di estinzione di cui all'articolo 30, comma 7, lettera e), del regolamento UE n. 2022/2472 [2].

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

3. Restano di competenza dell'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze all'Agenzia AGRIS Sardegna, per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame svolte per le annualità pregresse.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 2.100.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante l'impiego delle risorse già iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sulla missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC06.1034.

3. [A decorrere dall'anno 2025, all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 2] [3].

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2022, n. 12.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 luglio 2022, n. 12.