§ 2.2.69 - L.R. 14 novembre 2000, n. 21.
Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:14/11/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità degli aiuti.
Art. 2.  Beneficiari degli aiuti.
Art. 3.  Investimenti ammessi a finanziamento.
Art. 4.  Intensità dell'aiuto.
Art. 5.  Finalità dell'intervento e intensità dell'aiuto.
Art. 6.  Beneficiari degli aiuti.
Art. 7.  Investimenti ammessi a finanziamento.
Art. 8.  Interventi a favore della valorizzazione e della promozione dei prodotti agricoli.
Art. 9.  Aiuti per le spese di controllo e certificazione.
Art. 10.  Beneficiari degli aiuti.
Art. 11.  Ricerca e sviluppo.
Art. 12.  Promozione istituzionale.
Art. 13.  Riconoscimento delle associazioni di produttori e loro unioni.
Art. 14.  Aiuti alle associazioni di produttori e loro unioni per l'avviamento.
Art. 15.  Aiuti all'avviamento ai Consorzi di tutela.
Art. 16.  Aiuti alle associazioni degli allevatori.
Art. 17.  Strade interpoderali.
Art. 18.  Opere di infrastrutturazione rurale.
Art. 19.  Finalità e intensità degli aiuti.
Art. 20.  Beneficiari degli aiuti.
Art. 21.  Aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano.
Art. 22.  Modalità di erogazione degli aiuti.
Art. 23.  Limiti degli aiuti.
Art. 24.  Agricoltura biologica.
Art. 25.  Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1998.
Art. 26.  Attuazione degli interventi.
Art. 27.  Esecuzione degli aiuti.
Art. 28.  Norma finanziaria.
Art. 29.  Urgenza.


§ 2.2.69 - L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura.

(B.U. 17 novembre 2000, n. 35).

 

Capo I

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

 

Art. 1. Finalità degli aiuti.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole, finalizzati a:

     a) ridurre i costi di produzione;

     b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;

     c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali;

     d) promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole.

 

     Art. 2. Beneficiari degli aiuti.

     1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende, singole o associate, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

     a) redditività;

     b) il rispetto dei requisiti minimi in materia di zooprofilassi delle malattie infettive, ambiente, igiene e benessere degli animali; in tali casi è data priorità alle domande;

     c) il possesso da parte del conduttore di conoscenze e competenze professionali adeguate.

     2. Possono beneficiare degli aiuti anche le aziende che intendano realizzare gli investimenti necessari per conformarsi ai requisiti di cui al comma 1, lettera b).

     3. Per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 1 è riconosciuta priorità alle richieste inoltrate da giovani agricoltori.

 

     Art. 3. Investimenti ammessi a finanziamento.

     1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

     a) opere di miglioramento fondiario;

     b) impianto di colture arboree specializzate;

     c) costruzione o miglioramento di beni immobili;

     d) acquisto di macchine e attrezzature agricole;

     e) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;

     f) acquisto di riproduttori, maschi e femmine, di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza [1];

     g) [acquisto di fattrici di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza] [2];

     h) acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese legali e notarili, tasse e costi di registrazione;

     i) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento;

     l) ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole migliorative della redditività delle aziende.

 

     Art. 4. Intensità dell'aiuto.

     1. L’intensità massima dell’aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata:

     a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (60 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);

     b) 40 per cento nelle altre zone (50 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni) [3].

     2. Nei casi particolari sottoelencati, purché non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità dell'aiuto può essere così modificata:

     a) per investimenti finalizzati a conseguire o a superare i requisiti comunitari minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali:

     1) 75 per cento nelle zone svantaggiate;

     2) 60 per cento nelle altre zone;

     b) per investimenti finalizzati alla conservazione di elementi di interesse storico o archeologico situati in aziende agricole:

     1) sino al 100 per cento delle spese sostenute se si tratta di fattori non produttivi;

     2) sino al 75 per cento per le zone svantaggiate e al 60 per cento per le altre zone, se si tratta di fattori produttivi dell'azienda.

     3. Per la ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole può essere concesso fino al 100 per cento della spesa sostenuta per costi legali e amministrativi, per tasse e costi di registrazione.

 

Capo II

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

 

     Art. 5. Finalità dell'intervento e intensità dell'aiuto.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a concedere aiuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse per fini di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, o per realizzare investimenti che consentano di raggiungere i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

 

     Art. 6. Beneficiari degli aiuti.

     1. Possono beneficiare degli aiuti, se dimostrano redditività, le aziende agricole associate in forma cooperativa nonché i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale.

 

     Art. 7. Investimenti ammessi a finanziamento.

     1. Per le finalità di cui all'articolo, 5 sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

     a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

     b) acquisto di macchine e attrezzature, ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti;

     c) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;

     d) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento.

 

Capo III

Aiuti a favore della valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

e della produzione zootecnica

 

     Art. 8. Interventi a favore della valorizzazione e della promozione dei prodotti agricoli.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per attività volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario nonché per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni e per la partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato.

 

     Art. 9. Aiuti per le spese di controllo e certificazione.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare aiuti per l'introduzione di sistemi di controllo, certificazione e assicurazione della qualità dei prodotti e dei processi di filiere produttive. L'aiuto è pari al 100 per cento delle spese sostenute dagli operatori agricoli nel primo anno di istituzione di tali sistemi di controllo, negli anni successivi l'aiuto viene erogato con una progressiva diminuzione del 20 per cento.

     2. Per le produzioni biologiche non si applica la regola dell'aiuto decrescente per quanto riguarda le spese relative all'adesione ai sistemi di controllo ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 10. Beneficiari degli aiuti.

     1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 8 e 9 le imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative, i consorzi di privati, i consorzi misti di cooperative e privati, nonché i consorzi di tutela a rilevanza nazionale e, esclusivamente per le produzioni biologiche, anche i singoli operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici.

 

     Art. 11. Ricerca e sviluppo.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare agli organismi di cui all'articolo 10, attività di studio e ricerca finalizzata allo sviluppo dei relativi settori produttivi.

     2. L'ammontare delle spese relative all'attività di cui al comma 1 è interamente rimborsata dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 12. Promozione istituzionale.

     1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'attività di promozione a carattere istituzionale in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato di Amsterdam.

 

     Art. 13. Riconoscimento delle associazioni di produttori e loro unioni.

     1. L'Amministrazione regionale riconosce le associazioni dei produttori e le loro unioni costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e concentrare l'offerta.

 

     Art. 14. Aiuti alle associazioni di produttori e loro unioni per l'avviamento.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 13 aiuti all'avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

     a) affitto locali;

     b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici;

     c) costi del personale;

     d) costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative.

     2. L'aiuto è concesso sino al 100 per cento della copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una progressiva riduzione del 20 per cento per ciascun anno di esercizio.

     3. Sono altresì concessi nuovi aiuti all'avviamento, limitatamente alle spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione, nel caso l'attività dell'associazione o dell'unione di produttori aumenti in maniera significativa.

 

     Art. 15. Aiuti all'avviamento ai Consorzi di tutela.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di tutela aiuti all'avviamento nella misura e nelle forme previste nell'articolo 14.

 

     Art. 16. Aiuti alle associazioni degli allevatori.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

     a) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, nella misura del 100 per cento delle spese da queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;

     b) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a);

     c) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;

     d) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna fino al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna [4].

 

Capo IV

Interventi a favore delle infrastrutture rurali

 

          Art. 17. Strade interpoderali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di strade interpoderali al servizio di una pluralità di aziende, minimo tre, con la concessione di contributi nelle misure che seguono:

     a) 90 per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali, da aprire a pubblico transito, di collegamento tra due strade pubbliche o di interesse pubblico;

     b) 60 per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali di collegamento tra le aziende e una strada pubblica o di interesse pubblico.

 

     Art. 18. Opere di infrastrutturazione rurale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del 90 per cento della spesa ammessa, ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità montane che realizzino interventi di costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali che per loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità montane, programmi di elettrificazione rurale nella misura del 90 per cento della relativa spesa di realizzazione.

 

Capo V

Aiuti a favore della silvicoltura e della arboricoltura da legno

 

     Art. 19. Finalità e intensità degli aiuti.

     1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e di incrementare l'estensione della superficie boschiva della Sardegna, è autorizzata a concedere aiuti nella misura del 75 per cento della spesa per gli interventi sotto elencati:

     a) esecuzione di lavori di ricostituzione di boschi deteriorati, realizzazione di lavori imboschimento comprese opere di apertura di viali taglia fuoco, eventuali decespugliamenti e diradamenti, costruzioni di muri divisori o di confine, recinzioni perimetrali, apertura di strade di esbosco, fabbricati di servizio e ogni altra opera utile per la difesa dagli incendi e per il miglior governo del soprassuolo boschivo;

     b) operazioni relative al primo diradamento e spalcatura delle piante non tagliate, eseguite rimboschimenti di conifere e al ripristino delle fasce taglia fuoco e della viabilità;

     c) esecuzione di operazioni di potatura in impianti specializzati per la produzione di legno da opera;

     d) operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero bruciato quando il costo di tale operazione è superiore all'eventuale ricavo.

     2. Sull'ammontare dell'aiuto concesso per i lavori di ricostituzione boschiva, diradamenti e potature, sono portati in detrazione i recuperi per la vendita del legname di risulta.

 

     Art. 20. Beneficiari degli aiuti.

     1. Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e i comuni o loro associazioni che dimostrino di avere la piena disponibilità dei terreni e siano legittimati all'esecuzione delle opere.

     2. Nei terreni appartenenti al demanio statale, al demanio regionale, ad imprese pubbliche o a persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 50 per cento da Stato, Regione o da imprese pubbliche, sono ammessi aiuti esclusivamente per interventi di recupero di boschi danneggiati da disastri naturali, nonché per opere di prevenzione e di rimboschimento.

 

Capo VI

Aiuti al contenimento di costi di produzione

 

     Art. 21. Aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti alle imprese agricole a copertura della differenza di costo, a parità di calorie consumate, tra il gas metano e il carburante agricolo utilizzato, che non usufruisce di altre agevolazioni.

     2. La concessione dell'aiuto cessa con l'attuazione del "Programma di metanizzazione della Sardegna" di cui all'articolo 6 della Legge 31 marzo 1998, n. 73.

 

Capo VI

Disposizioni generali

 

     Art. 22. Modalità di erogazione degli aiuti.

     1. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere erogati sotto forma di:

     a) sovvenzioni in conto capitale;

     b) concorso su interessi a fronte di mutui o prestiti concessi dalle banche;

     c) combinazione delle forme sopraindicate, purché l'ammontare complessivo non superi i limiti massimi previsti per i singoli interventi.

     2. L'Amministrazione regionale, su domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare acconti sugli aiuti, fino alla misura massima dell'80 per cento.

 

     Art. 23. Limiti degli aiuti.

     1. Non sono concessi aiuti per opere iniziate prima della presentazione delle domande di aiuto e del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

     2. Non sono concessi aiuti per investimenti che comportino aumenti di produzione per prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati.

     3. Non sono concessi aiuti che contrastino con i divieti e le restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato.

 

     Art. 24. Agricoltura biologica.

     1. Nell'anno finanziario 2000 una quota pari a lire 3.000.0000.000 dello stanziamento previsto sul capitolo 06029 è destinato agli interventi relativi all'agricoltura biologica.

 

     Art. 25. Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1998. [5]

 

     Art. 26. Attuazione degli interventi.

     1. La definizione dei piani, dei programmi e delle direttive generali relative all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, compete alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

 

     Art. 27. Esecuzione degli aiuti.

     1. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

 

     Art. 28. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, lettere d) ed e), 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 e 24, sono valutati in lire 17.250.000.000 per l'anno 2000, in lire 3.300.000.000 per l'anno 2001 e in lire 3.100.000.000 annue per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis).

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, lettere a), b), c), f), g), h), i) e l), degli articoli 16 e 18, si fa fronte con gli stanziamenti recati dai seguenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e con gli stanziamenti recati dagli stessi capitoli dei bilanci per gli anni successivi: (Omissis).

     4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli di cui ai commi 2 e 3 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     5. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 06015, 06016, 06017, 06029, 06033, 06036, 06085, 06209, 06236, 06031, 06086-01, 06150-01, 06151, 06163-01, 06171, 06220, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

     Art. 29. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 15.

[2] Lettera soppressa dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 15 con la decorrenza stabilita dal comma 3, art. 11, della stessa L.R. 15/2003.

[4] Lettera modificata dall’art. 6 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 40.

[5] Sostituisce il comma 4, art. 23 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8.