§ 1.3.165 - L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.
Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:22/12/2011
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare
Art. 3.  Nuova disciplina del FITQ
Art. 4.  Entrate
Art. 5.  Tipologia delle prestazioni
Art. 6.  Posizione contributiva individuale
Art. 7.  Rendita vitalizia
Art. 8.  Integrazione della pensione indiretta o di reversibilità
Art. 9.  Riconoscimento una tantum
Art. 9 bis.  (Riscatto)
Art. 10.  Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 11.  Anticipazioni
Art. 12.  (Piccoli prestiti)
Art. 13.  Organi di amministrazione. Rinvio
Art. 14.  Omogeneità nel comparto
Art. 15.  Assegni in godimento. Pensioni privilegiate
Art. 16.  Copertura finanziaria
Art. 17.  Abrogazioni
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 1.3.165 - L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 38)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi, disciplina la riforma della previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge prevede:

a) la disciplina applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II;

b) la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V.

 

Capo II

Personale non iscritto al FITQ e personale assunto dal 1° gennaio 2012

 

     Art. 2. Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Ggiunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

2. L'adesione al nuovo sistema è volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente è iscritto all'INPS (ex gestione INPDpdAPp) ai fini della corresponsione del TFR.

 

Capo III

Disposizioni sul funzionamento del FITQ

 

     Art. 3. Nuova disciplina del FITQ

1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 5 spettano ai dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.

 

     Art. 4. Entrate

1. Il FITQ è alimentato dalle seguenti entrate:

a) contributo a carico dell'Amministrazione regionale, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6 per l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2012; il contributo è calcolato con l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Cconversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo le modalità previste dal medesimo comma 10;

b) contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari allo 3,5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile [1];

c) contributo a carico dell'iscritto, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari al 3,5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile [2];

d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

e) redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;

g) ogni altra entrata eventuale;

h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.

2. Fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonché di far fronte a iscrizioni o riconoscimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti entro la data del 1° settembre 2011 a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, la Regione corrisponde al FITQ un contributo annuale [3].

3. Alla scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere incrementate in sede di contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva del comparto.

 

     Art. 5. Tipologia delle prestazioni

1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:

a) rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 7;

b) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità,

ai sensi dell'articolo 8;

c) una tantum ai sensi dell'articolo 9;

d) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10;

e) anticipazioni ai sensi dell'articolo 11;

f) concessione facoltativa di piccoli prestiti ai dipendenti,

ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 6. Posizione contributiva individuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una posizione contributiva individuale, per ciascun iscritto al FITQ, il cui ammontare è così determinato:

a) contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), versato a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) somma dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), versati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

     Art. 7. Rendita vitalizia

1. All'atto del collocamento in quiescenza, maturati i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, il montante di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), risultante nella posizione contributiva individuale, è rivalutato secondo gli indici di rivalutazione annua stabiliti dall'articolo 2120, comma 4, del Codice civile e trasformato in una rendita vitalizia, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione della tabella A di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quiescenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale), integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni.

3. Per la determinazione della rendita di cui al comma 2 spettante ai dipendenti con meno di quindici anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011, la percentuale del 50 per cento, calcolata secondo i criteri e i parametri di cui al medesimo comma 2, è proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di anni ottenuto sottraendo da quindici gli anni di effettiva iscrizione al FITQ alla medesima data.

4. La rendita determinata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente al collocamento in quiescenza.

5. A domanda del dipendente il montante calcolato ai sensi del comma 1 è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dal regolamento di gestione [4].

 

     Art. 8. Integrazione della pensione indiretta o di reversibilità

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già in quiescenza spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti per l'erogazione del trattamento di base.

2. L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato applicando alla rendita vitalizia che sarebbe spettata all'iscritto, ovvero in corso di erogazione, le aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'INPS gestione ex INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.

 

     Art. 9. Riconoscimento una tantum

1. All'iscritto che lascia il servizio per infermità o collocamento a riposo per limiti di età, senza aver maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ, è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma una tantum determinata dai contributi versati dal 1° gennaio 2012, dedotto il trattamento di cui all'articolo 10.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, agli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 è corrisposta una somma determinata nel modo seguente:

a) per una anzianità di iscrizione al FITQ da uno a dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 25 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011;

b) per una anzianità di iscrizione al FITQ superiore ai dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 30 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011.

3. La somma delle quote determinate ai sensi dei commi 1 e 2 è rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

4. In caso di decesso, la somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura di cui ai commi 1, 2 e 3 ai superstiti dell'iscritto deceduto che non ha maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ.

 

     Art. 9 bis. (Riscatto) [5]

1. In armonia con i principi nazionali in materia di previdenza complementare, l'iscritto che ha maturato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che cessa dal servizio per cause diverse dal collocamento in quiescenza ovvero l'iscritto che non ha maturato i predetti requisiti e cessa dal servizio per motivi diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, ha diritto alla restituzione della posizione contributiva individuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

     Art. 10. Cessazione del rapporto di lavoro

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto all'iscritto un trattamento di fine rapporto pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall'articolo 2120 del Codice civile al netto di eventuali anticipazioni.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile percepite nell'ultimo decennio precedente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ maturato alla medesima data, al netto di eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011; al personale con meno di dieci anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011 la predetta somma è calcolata in misura pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ alla medesima data.

3. La somma di cui al comma 2 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente alla cessazione.

4. Dal trattamento così determinato è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta per lo stesso periodo di iscrizione al FITQ allo stesso titolo dall'INPS ex gestione INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).

5. Il trattamento determinato ai sensi del presente articolo, ripartito secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura ai superstiti dell'iscritto deceduto.

5-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), all'iscritto che cessa dal servizio è corrisposta, entro sessanta giorni dalla cessazione, una prima quota di importo non superiore a euro 45.000, a valere sui trattamenti di cui ai commi 1 e 2. La parte residua è accreditata entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il termine di sessanta giorni per l'erogazione della prima quota di trattamento di fine rapporto decorre dal 31 luglio 2022 [6].

 

     Art. 11. Anticipazioni

1. L'iscritto può ottenere una o più anticipazioni a valere sul trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10.

2. In ogni caso la misura complessiva delle anticipazioni non può superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e tenuto conto delle anticipazioni già erogate.

3. Le anticipazioni sono erogate nei seguenti casi:

a) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell'iscritto e dei figli, comprese le somme necessarie per estinguere o rinegoziare i relativi mutui, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa, dopo quindici anni dall'iscrizione al fondo;

b) per spese sanitarie riguardanti l'iscritto, i propri figli e il coniuge, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento della spesa sanitaria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2;

c) per spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria dei figli dell'iscritto, svolta in Italia o all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

3 bis. In deroga al comma 2 l'anticipazione di fine rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, può essere erogata ai cessati dal servizio per l'importo del trattamento maturato disponibile e non ancora interamente erogato [7].

3 ter. Le richieste sono soddisfatte annualmente secondo i limiti e i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato. Hanno comunque priorità le richieste di anticipazione presentate per la prima volta [8].

4. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti e secondo i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965; hanno comunque priorità le richieste presentate per ottenere la prima anticipazione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione delle anticipazioni da erogare nell'anno successivo.

 

     Art. 12. (Piccoli prestiti) [9]

1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, e sono recuperati in un numero di rate non superiore a sessanta per importi fino a euro 10.000 e fino a centoventi per importi superiori.

2. Sui piccoli prestiti è dovuto un tasso di interesse nominale annuo non superiore al 4 per cento e comunque non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo.

3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all'articolo 11, la somma complessiva erogata non può comunque superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di cessazione dal servizio del dipendente, il recupero del residuo debito avviene a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge e come stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del Fondo per i piccoli prestiti di cui al presente articolo.

6. I piccoli prestiti sono concessi secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con la quale la Giunta stabilisce il tasso di interesse entro i limiti stabiliti dal comma 2.

 

Capo IV

Organi di amministrazione

 

     Art. 13. Organi di amministrazione. Rinvio

1. Ggli organi di amministrazione e la gestione del fondo sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965, in quanto compatibili con la presente legge.

 

Capo V

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 14. Omogeneità nel comparto

1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Ggiunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;

d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto.

 

     Art. 15. Assegni in godimento. Pensioni privilegiate

1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.

2. Relativamente all'assegno integrativo della pensione privilegiata, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), nonché per i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e per i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1965.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono valutati in euro 10.250.000 annui e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede con legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) [10].

 

     Art. 17. Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, 3, 4 - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965 e tutte le modifiche ed integrazioni ad essi relative nonché tutte le disposizioni che regolano la materia comunque incompatibili con la presente legge; l'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42) - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge; l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

 

     Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[2] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2013, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2013, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura del 50% del montante finale accumulato.

[5] Articolo inserito dall'art. 118 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[7] Comma inserito dall'art. 118 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[8] Comma inserito dall'art. 118 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2013, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.