§ 3.4.51 – L.R. 20 settembre 2006, n. 15.
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:20/09/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Servizi alla produzione - Sardegna film commission.
Art. 3.  Centri di produzione.
Art. 4.  Opere di interesse regionale.
Art. 5.  Sviluppo della sceneggiatura.
Art. 6.  Produzione di cortometraggi.
Art. 7.  Produzione di lungometraggi.
Art. 8.  Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi.
Art. 9.  Diffusione e distribuzione.
Art. 10.  Cumulo degli interventi.
Art. 11.  Commissione tecnico-artistica.
Art. 12.  Selezione delle opere.
Art. 13.  Anticipazioni finanziarie da parte della Regione.
Art. 14.  Cineteca regionale sarda - Centro di documentazione audiovisiva.
Art. 15.  Promozione della cultura cinematografica.
Art. 16.  Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca.
Art. 17.  Definizioni.
Art. 18.  Sviluppo e qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica.
Art. 19.  Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 20.  Nucleo tecnico regionale.
Art. 21.  Monitoraggio del sistema dell’offerta cinematografica.
Art. 22.  (Stati generali del cinema)
Art. 23.  Direttive di attuazione.
Art. 24.  Monitoraggio
Art. 25.  Modalità di concessione degli aiuti.
Art. 26.  Norma finanziaria.


§ 3.4.51 – L.R. 20 settembre 2006, n. 15.

Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.

(B.U. 26 settembre 2006, n. 32).

 

Capo I

Finalità

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

     2. Nell’ambito delle competenze ad essa attribuite la Regione persegue i seguenti obiettivi:

     a) incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola;

     b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l’accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;

     c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

     d) incentivare l’attività di associazioni e circoli del cinema, l’esercizio cinematografico e l’incremento di spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;

     e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l’educazione all’immagine;

     f) assicurare l’acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna, anche con la collaborazione dell’Ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;

     g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito del cinema e degli audiovisivi.

 

Capo II

Interventi a favore della produzione

 

     Art. 2. Servizi alla produzione - Sardegna film commission.

     1. La Regione istituisce la ”Sardegna film commission" con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante [1]:

     a) 1’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

     b) l’erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative e benefici finanziari [2];

     c) la promozione di opere cinematografiche ed audiovisive che valorizzano l’immagine e la conoscenza della Sardegna;

     d) la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e internazionali.

     2. La Sardegna film commission è gestita da un organismo associativo senza fini di lucro cui partecipano la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro [3].

     3. La direzione della Sardegna film commission è affidata, con procedura ad evidenza pubblica, ad una figura di ampia e documentata esperienza nel campo cinematografico che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell’attività dello stesso organismo. Il rapporto di lavoro del direttore della Sardegna film commission è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.

     4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto della Sardegna film commission, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni.

 

     Art. 3. Centri di produzione.

     1. La Regione promuove la realizzazione e l’allestimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva e favorisce l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea.

 

Capo III

Interventi per le opere di interesse regionale

 

     Art. 4. Opere di interesse regionale.

     1. Gli interventi previsti dal presente capo riguardano opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un diretto legame con la cultura, la lingua e l’identità regionale e sono riservati:

     a) alla sceneggiatura;

     b) alla produzione di lungometraggi e di cortometraggi, così come definiti dai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

     c) alla distribuzione.

     2. Le opere devono essere prioritariamente destinate alla circolazione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.

     3. Sono escluse le opere tipicamente televisive come notiziari, reportage giornalistici e redazionali, talk show e le produzioni realizzate a scopi promozionali, pubblicitari e propagandistici.

     4. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilità economico-finanziaria espresso dalla Commissione di cui all’articolo 11.

 

     Art. 5. Sviluppo della sceneggiatura.

     1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4, concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale.

     2. Ogni anno possono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri previsti dall’articolo 12. Il contributo, limitatamente ad un’opera, è concesso a favore di imprese individuali e società di produzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 12, almeno uno degli interventi deve essere destinato ad un giovane esordiente.

     3. Il contributo deve tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l’acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi e per tutte le attività di preproduzione; esso è concesso nella misura massima del 60 per cento delle stesse, fino all’ammontare massimo di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per l’acquisizione dei diritti d’autore nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie.

 

     Art. 6. Produzione di cortometraggi.

     1. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4.

     2. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese, fino a un massimo di 40.000 euro.

     3. Il contributo è concesso a favore di persone fisiche o giuridiche, con un adeguato riconoscimento dei progetti che vedano coinvolti i giovani.

 

     Art. 7. Produzione di lungometraggi. [4]

     1. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, la Regione concede contributi non superiori al 35 per cento del costo complessivo dell'opera ovvero prestiti a tasso agevolato. La misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa europea.

 

     Art. 8. Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 7 è istituito un Fondo di rotazione la cui dotazione è determinata in euro 1.200.000 per l’anno 2006 e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

     2. La gestione del Fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.

     3. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi, previa fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film, elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Possono accedere ai benefici di cui al presente comma esclusivamente società di produzione, anche per più progetti purché presentati in anni differenti, fatto salvo il rispetto dei massimali d’aiuto stabiliti in sede comunitaria.

     4. Per l’effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all’intera copertura dei costi di produzione.

     5. La mancata restituzione del prestito comporta l’acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e lo sfruttamento dell’opera fino al recupero degli importi dovuti; i soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti.

 

     Art. 9. Diffusione e distribuzione.

     1. La Regione eroga contributi per il lancio pubblicitario e per campagne promozionali e di marketing, sia in Italia che all’estero, tesi ad agevolare la distribuzione e la diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema.

     2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione o distribuzione operanti a livello nazionale o internazionale da almeno un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese; l’ammontare non può essere superiore al 10 per cento del costo di produzione del film.

     3. La Regione favorisce con appositi contributi la creazione di società di produzione e di distribuzione aventi sede nell’Isola facilitando l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea [5].

 

     Art. 10. Cumulo degli interventi.

     1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell’Unione europea.

     2. Gli interventi di cui alla presente legge, fatti salvi ulteriori limiti posti dalla normativa comunitaria e nazionale, non possono in alcun caso superare per ogni singolo film il 50 per cento del costo con riferimento al bilancio consuntivo, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa che esso contiene, ivi comprese la realizzazione della sceneggiatura, la promozione e la distribuzione.

     3. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi nazionali sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.

 

     Art. 11. Commissione tecnico-artistica.

     1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:

     a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220), e successive modifiche ed integrazioni, ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico, ovvero che abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;

     b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 203 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico, ovvero che abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;

     c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 203 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico ovvero che abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;

     d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna;

     e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.

Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo possono essere nominati, con le medesime modalità, commissari supplenti i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza [6].
     2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema [7].

     3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni, decadono allo scadere del terzo anno dalla nomina e possono essere confermati per egual periodo, per una volta [8].

     4. La Commissione nella sua prima riunione elegge il presidente; funge da segretario un dipendente dell’Assessorato regionale competente.

     5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la maggioranza dei componenti.

     6. A far data dall'esercizio 2019, ai componenti della Commissione di valutazione e selezione delle opere di interesse regionale, quali esperti esterni, è riconosciuto un compenso la cui misura, da graduare in relazione alla tipologia, complessità e quantità dei progetti da esaminare, è stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i limiti di contenimento della spesa pubblica e nei limiti dello stanziamento di bilancio annualmente disposto. Gli oneri connessi rientrano nelle spese per il funzionamento della commissione. Per la durata del loro mandato, i commissari non possono usufruire di alcun beneficio previsto dal presente capo [9].

 

     Art. 12. Selezione delle opere.

     1. Annualmente l’Assessorato regionale competente dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande per accedere ai benefici previsti dal presente capo.

     2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9, sulla base dei criteri stabiliti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 23 [10].

     3. [La Commissione tecnico-artistica adotta la medesima procedura di cui al comma 2 per gli interventi di cui all’articolo 5, tenuto conto dei requisiti indicati alle lettere a), b), c), f) e g) del comma 2] [11].

     4. La Commissione tecnico-artistica, nel rispetto della graduatoria dei progetti di lungometraggio ammessi ai benefici di cui all’articolo 7, indica quelli di rilevante interesse regionale da cofinanziare tramite l’intervento diretto della Regione che partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9. Le opere in coproduzione con la Regione non possono accedere ai benefici previsti dall’articolo 7 [12].

     5. All'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente competente in materia di cinema, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione tecnico artistica [13].

     6. In assenza di progetti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico e artistico dalla Commissione, le risorse di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 possono non essere assegnate. Le somme non spese sono destinate al fondo di rotazione di cui all’articolo 8.

 

     Art. 13. Anticipazioni finanziarie da parte della Regione.

     1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 5, 6 e 9, la Regione concede, su richiesta degli interessati, un’anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dietro consegna dei materiali da destinarsi all’archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 10 dell’articolo 14 [14].

     2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere completate entro un anno dalla data di comunicazione dell’ottenimento dei benefici; quelle di cui all’articolo 7 entro tre anni.

 

Capo IV

Interventi per la conservazione, diffusione nel territorio, formazione e ricerca

 

     Art. 14. Cineteca regionale sarda - Centro di documentazione audiovisiva.

     1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione “Cineteca regionale sarda” al fine di favorire l’acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché la conservazione e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale; ad essa partecipano la Regione, gli enti locali e soggetti pubblici e privati idonei a concorrere alle finalità di cui al presente comma.

     2. Le quote della Fondazione, all’interno della quale la Regione mantiene una partecipazione maggioritaria, sono detenute da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento.

     3. Lo statuto della Fondazione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. Il direttore della Fondazione è scelto mediante procedura ad evidenza pubblica fra figure rappresentative e di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione e per un periodo che non deve essere di durata superiore a quello della legislatura e deve concludersi al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.

     5. La Fondazione, per la gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, si attiene ai requisiti, alle metodologie e agli standard definiti a livello nazionale e internazionale, anche per quanto riguarda i profili professionali degli operatori.

     6. La Regione, sulla base di specifici programmi di attività, concorre al fondo di dotazione iniziale e ai finanziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione, in modo da garantirne, unitamente ai contributi degli altri soci, il funzionamento; in caso di estinzione o trasformazione della Fondazione i beni conferiti in uso dalla Regione ritornano nella sua disponibilità.

     7. La Fondazione per le attività di conservazione, restauro e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere può avvalersi di altri organismi pubblici o privati, sulla base di accordi e nel rispetto della normativa in materia di protezione del patrimonio audiovisivo.

     8. La Regione riconosce il valore e l’importanza dell’attività svolta dal centro per i servizi culturali “Società umanitaria”, di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, con sede in Cagliari; a tal fine la Giunta regionale predispone i necessari atti amministrativi e normativi per l’integrazione del suo patrimonio e delle sue competenze ed esperienze professionali all’interno della Fondazione.

     9. La Regione riconosce il valore storico dell’archivio della sede regionale della RAI e ricerca con la stessa una fattiva collaborazione per la salvaguardia e la diffusione del patrimonio audiovisivo in tale archivio custodito.

     10. Copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualità tale da permetterne la conservazione, la riproducibilità e l’utilizzo via internet, è depositata presso la Fondazione, con diritto d’uso per scopi non commerciali.

 

     Art. 15. Promozione della cultura cinematografica.

     1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.

     2. La Regione eroga i contributi, di cui al comma 1, fino al 70 per cento delle spese, per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, privilegiando la qualità, l’esperienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale e la loro diffusione su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 16. Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca.

     1. La Regione concede contributi a università, scuole e istituti pubblici e privati che abbiano significative e documentate esperienze di settore per l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema.

     2. La Regione, nell’ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l’alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico e prevede borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza.

     3. La Regione concede a soggetti qualificati operanti in Sardegna contributi per studi e ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.

 

Capo V

Diffusione dell’esercizio cinematografico in Sardegna

 

     Art. 17. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per sala cinematografica, per cinema-teatro e per multisala quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

     b) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per proiezioni cinematografiche;

     c) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio destinato a proiezioni per un’utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.

 

     Art. 18. Sviluppo e qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica.

     1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:

     a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale ed ambientale ed in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

     b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione, il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;

     c) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi;

     d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone interne, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

     e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o all’ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

     1. La Giunta regionale, previo parere del Nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 20, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni tenuto conto:

     a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;

     b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;

     c) dell’ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

     d) dell’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);

     e) della dimensione, qualità e completezza dell’offerta nel bacino d’utenza;

     f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

     2. La Giunta regionale disciplina:

     a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

     b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a cento posti e per i cinecircoli e cinestudi.

     3. Non sono soggette alle sopra indicate prescrizioni le autorizzazioni per le iniziative relative agli esercizi in corso di realizzazione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata rilasciata almeno la concessione edilizia da cui risulti la destinazione d’uso o, comunque, per i quali le procedure autorizzative siano state già avviate alla data del 15 settembre 2006.

 

     Art. 20. Nucleo tecnico regionale.

     1. La Regione istituisce il Nucleo tecnico regionale con funzioni consultive per la predisposizione dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 18.

     2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica tre anni ed è composto da:

     a) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di urbanistica;

     c) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio;

     d) un rappresentante dell’Unione delle province sarde (UPS);

     e) un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

     f) un rappresentante della Delegazione regionale Sardegna dell’Associazione generale dello spettacolo (AGIS);

     g) un rappresentante dell’Unione delle camere di commercio della Sardegna.

     3. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.

     4. Ai componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale n. 27 del 1987.

     5. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

 

     Art. 21. Monitoraggio del sistema dell’offerta cinematografica.

     1. La Regione, al fine di monitorare compiutamente il sistema dell’offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, in raccordo con i comuni, le province e le camere di commercio, nonché con la collaborazione della Delegazione regionale Sardegna dell’Associazione generale dello spettacolo (AGIS).

 

Capo VI

Disposizioni procedurali e finanziarie

 

     Art. 22. (Stati generali del cinema) [15]

     1. Con cadenza triennale, l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del cinema al fine di favorire un confronto tra l'Amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.

     2. Fanno parte degli Stati generali di cui al comma 1:

     a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che li presiede;

     b) i rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;

     c) i rappresentanti delle associazioni di categoria riconosciute dal Ministero della cultura legalmente costituite da almeno due anni e operanti in Sardegna;

     d) gli esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui all'articolo 15, comma 1;

     e) il direttore generale della Direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;

     f) il direttore e il presidente della Fondazione Sardegna Film Commission.

 

     Art. 23. Direttive di attuazione.

     1. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 24. Monitoraggio [16].

     1. [I programmi di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta di cui all’articolo 22] [17].

     2. L’Assessorato regionale competente effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla presente legge e trasmette annualmente i dati relativi al Consiglio regionale allegando un’apposita relazione.

 

     Art. 25. Modalità di concessione degli aiuti. [18]

     1. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge è subordinato alla approvazione da parte della Commissione europea.

     2. Fino alla approvazione di cui al comma 1 gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi con i limiti e le condizioni di cui al regime “de minimis”.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.200.000 per l’anno 2006 ed in euro 3.000.000 per l’anno 2007 e successivi.

     2. Le risorse disposte a favore della presente legge, stabilite con legge di bilancio, sono destinate prioritariamente, per una quota non inferiore al 60 per cento, agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 [19].

     3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

     in diminuzione

     03 - Programmazione

     UPB S03.006

     Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

     2006 euro 1.200.000

     2007 euro 3.000.000

     2008 euro 3.000.000

     mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

     in aumento

     UPB S11.043 (NI)

     Dir. 01 Serv. 06

     Interventi a favore del cinema

     2006 euro 1.200.000

     2007 euro 3.000.000

     2008 euro 3.000.000

     4. Le spese previste per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quella corrispondente per gli anni successivi.


[1] Alinea così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[8] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20.

[10] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[13] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[14] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[16] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[17] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[19] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.