§ 1.3.172 - L.R. 22 dicembre 2016, n. 37.
Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:22/12/2016
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 (Gestione delle risorse umane)
Art. 3.  Reclutamento speciale
Art. 4.  Proroga dei contratti
Art. 5.  Reclutamento ordinario
Art. 6.  Mobilità del personale del soppresso ESAF
Art. 7.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2016
Art. 9.  Monitoraggio del personale delle società partecipate e delle aziende sanitarie
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 1.3.172 - L.R. 22 dicembre 2016, n. 37.

Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale.

(B.U. 23 dicembre 2016, n. 59)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità per il superamento del precariato e per la progressiva riduzione del numero dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, attraverso forme di reclutamento speciale ai sensi della normativa vigente. Essa, inoltre, disciplina la contestuale attivazione, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di procedure di reclutamento ordinario che consentano l'ingresso nelle amministrazioni del sistema Regione di nuove competenze e professionalità utili a garantire il miglioramento dell'azione amministrativa nello svolgimento dei compiti istituzionali.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 (Gestione delle risorse umane)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"Art. 6.1 (Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione)

1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Le medesime amministrazioni possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di precariato esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato."

 

     Art. 3. Reclutamento speciale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratti a termine, compatibilmente con i vincoli assunzionali e nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, approva un Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione.

2. Il piano di cui al comma 1 è finalizzato alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo maturati presso le amministrazioni del sistema Regione e prevede:

a) l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica che abbia maturato i requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);

b) lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio riservate esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni, con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007;

c) l'espletamento di procedure di reclutamento speciale ordinario, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), richiamato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101 del 2013, a favore di coloro che abbiano maturato i requisiti ivi previsti.

3. Alle procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), è destinato fino al 50 per cento delle risorse assunzionali complessivamente determinate ai sensi della normativa vigente.

4. Il piano di cui al comma 1, adottato sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, con riferimento a ciascuna delle amministrazioni del sistema Regione:

a) individua il personale in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

b) definisce per ciascun anno, sulla base delle risorse assunzionali disponibili, le unità di personale da avviare a stabilizzazione per ciascuna delle procedure di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sulla base di una graduatoria determinata dall'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine presso le amministrazioni del sistema Regione;

c) disciplina i tempi e le modalità di attuazione.

5. Lo stanziamento del fondo per il reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente dell'Amministrazione regionale, iscritto in conto della missione 01 - programma 10, è incrementato, a decorrere dall'anno 2017, di euro 500.000.

6. Al fine di consentire agli enti e alle agenzie del sistema Regione l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2017, la spesa di euro 1.000.000 annui, quale integrazione delle risorse già disponibili nei rispettivi bilanci, da ripartire tra le stesse amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle relative capacità assunzionali (missione 01 - programma 10 - titolo 1).".

7. Il piano di cui al comma 1 non comprende il personale interessato da altri piani di stabilizzazione in fase di attuazione e disciplinati da specifiche norme, quello impiegato in attività di formazione nei Centri regionali di formazione professionale (CRFP), gli addetti agli uffici stampa, gli addetti agli uffici di gabinetto o alle strutture di staff del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

8. Il personale già rientrante nel piano di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è incluso nelle procedure di stabilizzazione disciplinate dalla presente legge.

9. Alle procedure di cui al comma 2 partecipa anche il personale che ha maturato i requisiti con periodi di lavoro svolti, in tutto o in parte, presso enti locali nell'espletamento, per una durata prevalente attestata dal responsabile della struttura, di funzioni trasferite in capo alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili con la normativa di settore, anche al personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna e presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

 

     Art. 4. Proroga dei contratti

1. Esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge volte al superamento del precariato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni del sistema Regione, contestualmente all'approvazione del piano pluriennale di cui all'articolo 3, provvedono, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al rinnovo o alla proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, dei contratti di lavoro a temine interessati dalle procedure di cui alla presente legge e individuati con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera a) [1].

 

     Art. 5. Reclutamento ordinario

1. L'Amministrazione regionale, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, oltre alla quota delle risorse assunzionali destinata alle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, attiva le procedure di reclutamento ordinario secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, nel rispetto delle procedure di mobilità disciplinate dalla medesima legge. L'Amministrazione regionale subordina il loro avvio, in relazione alle professionalità necessarie, allo scorrimento di graduatorie vigenti, nell'ambito dell'intero sistema Regione, di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni. A tale fine l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 6. Mobilità del personale del soppresso ESAF

1. Il personale di ruolo del soppresso ESAF trasferito alla società Abbanoa ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), è ricompreso nelle procedure di mobilità del sistema Regione previste dall'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, fino ad esaurimento di tutto il personale avente diritto, nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti e in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni del sistema Regione. [È data priorità a coloro che hanno presentato domanda di mobilità in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2005. Al trasferimento del personale di cui al presente comma segue il corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie da parte della società di provenienza secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione [2]].

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

1. All'articolo 37 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Per le medesime finalità previste dal comma 5, l'ASPAL adotta le misure per il superamento del precariato, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, e dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013, a favore del personale di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di stabilizzazione previsti dalle suddette leggi. A tal fine, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono prorogati o rinnovati i contratti a termine fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, l'ASPAL, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 9, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato con le modalità previste dall'articolo 36, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, personale dotato di idonea esperienza attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami che prevedano la valorizzazione delle competenze ed esperienze maturate nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro o le province. L'attivazione di tali procedure è subordinata alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013.".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2016

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 dopo le parole "(legge di stabilità 2016)" sono aggiunte le seguenti "in deroga ai piani di stabilizzazione le province sono autorizzate a prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato nei limiti delle risorse disponibili fino al completamento dell'applicazione del processo di riordino delle autonomie locali.";

b) al comma 36 le parole "è autorizzata l'estensione per un periodo di dodici mesi dei contratti in essere" sono sostituite dalle parole "è autorizzato il rinnovo per un periodo di dodici mesi dei contratti".

 

     Art. 9. Monitoraggio del personale delle società partecipate e delle aziende sanitarie

1. Al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e a tutela dei livelli occupazionali, in considerazione del previsto riordino della disciplina dei settori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua il monitoraggio del personale impiegato presso ciascuna delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e delle aziende sanitarie con specifico riferimento alla tipologia contrattuale e alle categorie di appartenenza.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari ad euro 7.616.000 annui a decorrere dall'anno 2017 (missione 01 - programma 10 - titolo 1), si fa fronte rispettivamente:

a) per gli anni 2017 e 2018 mediante utilizzo delle risorse già stanziate per i medesimi anni nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1, per l'attuazione del piano del fabbisogno del personale, incrementate di euro 1.500.000 mediante pari riduzione delle disponibilità finanziarie iscritte per gli anni 2017 e 2018 in conto della missione 15 - programma 01 - titolo 1;

b) a decorrere dall'anno 2019, con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, sino alla definizione delle procedure di stabilizzazione, quantificati in euro 4.751.139,27 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate per gli anni 2017 e 2018 nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 in conto delle seguenti missioni e programmi:

 

missione

programma

importo

1

10

413.783,95

1

11

288.274,76

1

12

1.718.231,75

5

2

123.792,34

8

1

731.430,12

9

2

18.139,32

12

7

37.866,54

14

1

53.746,03

15

3

29.316,07

19

2

1.336.558,38

TOTALE

 

4.751.139,27

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale n. 9 del 2016, iscritte per gli anni 2017 e 2018 nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC02.0889 e, a decorrere dall'anno 2019, con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 9 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[2] Periodi abrogati dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.