§ 1.3.118 - L.R. 7 giugno 1989, n. 27.
Abrogazione del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 concernente: «Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:07/06/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 - è abrogato.
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.118 - L.R. 7 giugno 1989, n. 27.

Abrogazione del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 concernente: «Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale», già modificata con legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35.

 

Art. 1.

     1. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 - è abrogato.

     2. La norma transitoria di cui all'articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, relativamente alla parte concernente le funzioni di coordinamento generale, è estesa al personale da assegnarsi al Servizio ispettivo ai sensi dell'articolo 22, comma secondo, della legge medesima.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.