§ 1.4.42 - L.R. 15 luglio 1986, n. 47.
Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della regione Sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:15/07/1986
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 1.4.42 - L.R. 15 luglio 1986, n. 47. [1]

Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della regione Sarda.

 

Art. 1.

     L'attività amministrativa della regione autonoma della Sardegna è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi della regione, delle proprie aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

 

     Art. 2.

     La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

 

     Art. 3.

     Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

     I soggetti indicati nel precedente art. 1 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

 

     Art. 4.

     Il diritto di accesso si esercita mediante visura di estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

     La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati dai successivi artt. 5 e 7, fatte salve le norme statali sul bollo e in materia tributaria. Sino a quando gli uffici predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta alle Amministrazioni che hanno formati i documenti e li detengono stabilmente.

     Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento e di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro 30 giorni dalla richiesta

 

     Art. 5.

     1. Saranno raccolte presso la Segreteria generale della Giunta regionale le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

     2. Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui al successivo art. 6 e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all'accesso.

     3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione [2].

     4. Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti [3].

     4 bis. Tutta l'attività e i documenti della Giunta regionale, della Direzione generale della Presidenza della Giunta, degli Assessorati nonché degli enti strumentali e delle aziende regionali sono resi noti nei siti Internet della Regione autonoma della Sardegna e dei predetti enti e aziende [4].

 

     Art. 6.

     La Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili controlla l'osservanza e l'applicazione della presente legge, ed annualmente effettua una relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

     Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e reclami in ordine al modo di applicazione della legge.

     Le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano alla Commissione le informazioni ed i documenti ad essa richiesti, entro il termine dalla medesima assegnato.

 

     Art. 7.

     Le singole Amministrazioni della regione autonoma della Sardegna designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l'estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti.

     Con decreti del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

     Presso gli uffici designati ai sensi del primo comma, devono essere tenute a disposizione degli aventi titolo le raccole del Bollettino Ufficiale della regione e di tutte le pubblicazioni ufficiali, nonché degli atti di cui all'art 5 della presente legge, delle Amministrazioni cui gli uffici stessi appartengono.

 

     Art. 8.

     L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Giunta regionale.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell'elenco di cui al comma che precede.

     In ogni caso copia aggiornata dell'elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 9.

     Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio dell'Amministrazione di cui al precedente art. 1, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura.

 

     Art. 10.

     Con l'entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali.

 

     Art. 11.

     A tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei rapporti formati dalla Commissione di cui al precedente art. 6, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di realizzazione del diritto all'accesso e propone le modificazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[3] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.