§ 1.3.127 - L.R. 14 settembre 1993, n. 41.
Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:14/09/1993
Numero:41


Sommario
Art. 4.  (Interpretazione autentica).


§ 1.3.127 - L.R. 14 settembre 1993, n. 41.

Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento.

 

 

     Artt. 1. - 3 bis. [1]

 

Art. 4. (Interpretazione autentica).

     1. La norma del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, deve essere interpretata nel senso che, nella specifica procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, qualora denominate divisioni e sezioni, sono considerate corrispondenti rispettivamente a servizi e settori e come tali sono valutate. Al predetto criterio, che ha carattere primario, subentra, esclusivamente nella ipotesi di differente denominazione, 11 criterio sussidiario secondo il quale la corrispondenza delle strutture organizzative con i servizi e i settori e determinata secondo i principi di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, fermo restando che la struttura organizzativa articolata al suo interno in substrutture corrisponde a servizio.

     2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1 ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegate alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda delle foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116.

     3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1, per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino alla attivazione del regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2 che siano rimaste operanti, nonché i servizi ed i settori istituiti con legge regionale o con il regolamento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

     4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione che, successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituite con legge ovvero sulla base della legge.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.