§ 2.13.16 - L.R. 13 giugno 1989, n. 42.
Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.13 formazione professionale
Data:13/06/1989
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è abrogato.
Art. 4.      1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere [...]
Art. 5.      1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990.
Art. 6.      1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1982, [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.13.16 - L.R. 13 giugno 1989, n. 42.

Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è abrogato.

 

     Art. 4.

     1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere sui fondi propri ed a valere su finanziamenti della Comunità economica europea e dello Stato.

     2. L'importo complessivo di tale spesa è fissato sulla base dell'ammontare complessivo dello stanziamento dell'anno precedente a valere sui fondi propri e dei finanziamenti comunitari e statali conseguiti nell'anno medesimo, decrementato o maggiorato entro il 10 per cento.

     3. Entro l'importo in tale modo fissato, la Regione è tenuta all'attuazione del proprio piano di formazione professionale non appena approvato ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, anche per la parte relativa alle attività corsuali per le quali pende o verrà richiesto il finanziamento comunitario e/o statale.

     4. Per la parte eccedente, la Regione è tenuta all'attuazione del piano predetto solo in dipendenza dell'accertamento dell'entrata delle assegnazioni comunitarie e/o statali.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 5.

     1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990.

 

     Art. 6.

     1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 169.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 2 marzo 1982, n. 7.

[2] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 2 marzo 1982, n. 7.