§ 1.3.167 - L.R. 13 giugno 2012, n. 12.
Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:13/06/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Collaborazioni coordinate e continuative - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011
Art. 2.  Salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari
Art. 3.  Concorso dirigenti: requisiti da applicare
Art. 4.  Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni
Art. 5.  Rinnovo contratti ex articolo 4, comma 45, della legge regionale n. 6 del 2012
Art. 6.  Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 1.3.167 - L.R. 13 giugno 2012, n. 12.

Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica.

(B.U. 21 giugno 2012, n. 28)

 

Art. 1. Collaborazioni coordinate e continuative - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

 

"1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari.".

 

2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.

 

     Art. 2. Salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari

1. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari è autorizzata a decorrere dall'anno 2012 una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).

2. Il Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline", di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 (Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline"), entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge predispone tutti gli atti inerenti l'organizzazione funzionale del parco, approva la pianta organica del personale ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale e provvede alla copertura delle figure professionali previste.

3. Il Consorzio, per l'espletamento delle suddette funzioni e al fine di assicurare nel frattempo la gestione degli ecosistemi presenti nel parco, è autorizzato a rinnovare per un periodo di sei mesi il contratto di lavoro del personale precario con coloro che già operavano alla data del 31 marzo 2012, privilegiando, in caso di scelta, l'anzianità di servizio maturata alla predetta data.

 

     Art. 3. Concorso dirigenti: requisiti da applicare [1]

1. Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P.19691/482 dell'8 luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 32 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

 

     Art. 4. Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni

1. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 - Pon Atas (misure 1.1., 1.2 e 2.2) e dell'Accordo di programma quadro - APQ - rivolte ai soggetti preselezionati nell'ambito dei medesimi programmi e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009 [2].

2. Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3. Il Piano pluriennale per il superamento del precariato è prorogato fino al completo assorbimento degli aventi diritto alla stabilizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni [3].

 

     Art. 5. Rinnovo contratti ex articolo 4, comma 45, della legge regionale n. 6 del 2012

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 880.000 in favore dell'ARPAS per l'attuazione dell'articolo 4, comma 45, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) (UPB S04.07.001).

 

     Art. 6. Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna [4]

1. A decorrere dal 26 maggio 2012, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali, ai consiglieri regionali competono, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), le indennità ed i rimborsi di spese in vigore al 31 dicembre 2003.

2. Conseguentemente, l'indennità di carica è ridotta nella misura del 30 per cento, la diaria è ridotta nella misura del 20 per cento.

3. Ai Gruppi consiliari compete un contributo pari a quello in vigore al 31 dicembre 2003 ridotto del 20 per cento.

4. Il Collegio dei questori disciplina le modalità di utilizzo e di rendicontazione di tale contributo, anche relativamente alla gestione del personale e delle collaborazioni professionali di cui alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 2.480.000 per l'anno 2012 ed in euro 1.600.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014:

 

in aumento

 

UPB S04.08.005

 

Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente

 

2012 euro 1.600.000

 

2013 euro 1.600.000

 

2014 euro 1.600.000

 

UPB S04.07.001

 

Agenzia regionale protezione ambiente della Sardegna (ARPAS)

 

2012 euro 880.000

 

2013 euro ---

 

2014 euro ---

 

 

in diminuzione

 

UPB S08.01.002

 

Fondo speciale nuovi oneri legislativi - parte corrente

 

2012 euro 1.600.000

 

2013 euro 1.600.000

 

2014 euro 1.600.000

 

mediante corrispondente riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012)

 

UPB S06.02.002

 

Promozione e propaganda turistica

 

2012 euro 880.000

 

2013 euro ---

 

2014 euro ---

 

mediante corrispondente riduzione dal capitolo SC06.0177 - Spese per la promozione del turismo in Sardegna (articolo 2, legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e articolo 26, legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005)).

 

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2012, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 13/2012 e dell'art. 2, comma 2, L.R. 17/2012.

[3] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 2, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.