§ 4.5.31 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 5.
Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline".


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:26/02/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità del Parco.
Art. 2.  Delimitazione.
Art. 3.  Consorzio del Parco.
Art. 4.  Costituzione e statuto.
Art. 5.  Assemblea del Parco e Consiglio direttivo.
Art. 6.  Il Presidente del Parco.
Art. 7.  Comitato scientifico e Consulta.
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.  Durata degli organi. Incompatibilità.
Art. 10.  Direttore del Parco.
Art. 11.  Servizi e personale del Parco.
Art. 12.  Sede del Parco.
Art. 13.  Attuazione delle finalità del Parco.
Art. 14.  Piano del Parco: finalità e contenuti.
Art. 15.  Piano del parco: efficacia giuridica.
Art. 16.  Piano del Parco: procedure.
Art. 17.  Regolamento del Parco.
Art. 18.  Programma pluriennale di sviluppo del parco.
Art. 19.  Accordi di programma.
Art. 20.  Coordinamento degli interventi.
Art. 21.  Nullaosta.
Art. 22.  Poteri di autotutela del consorzio.
Art. 23.  Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale.
Art. 24.  Beni immobili.
Art. 25.  Entrate del Parco.
Art. 26.  Divieti.
Art. 27.  Sorveglianza.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Misure provvisorie di salvaguardia.
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Entrata in vigore.


§ 4.5.31 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 5.

Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline".

(B.U. 8 marzo 1999, n. 7).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Istituzione e finalità del Parco.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "Molentargius-Saline".

     2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti

 

     Art. 2. Delimitazione.

     1. Il territorio del Parco si estende nei Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, comprendendo il sistema del Molentargius

- Saline, secondo la delimitazione provvisoria individuata nella

cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A e descritta

nell'allegato B della presente legge.

     2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del Parco di cui al successivo articolo 14.

     3. I Comuni di Cagliari e Quartu S. Elena con proprio atto deliberativo, adottato a maggioranza assoluta dei consigli comunali, possono chiedere l'inserimento del Poetto nel territorio del Parco anche prima dell'approvazione del piano del Parco ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena.

     4. Il Parco è istituito nel rispetto dei decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

 

     Art. 3. Consorzio del Parco.

     1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio istituito ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Il consorzio è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius.

     3. Sono organi del consorzio:

     a) l'Assemblea;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Direttore;

     e) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Costituzione e statuto.

     1. Il consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.

     2. Il consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai Consigli degli enti interessati, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.

     3. Lo statuto detta norme, in conformità alla normativa in materia di consorzi di enti locali ove non derogata dalla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.

     4. Qualora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati non abbiano raggiunto le necessarie intese, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli enti una proposta di convenzione e di statuto.

     5. Qualora nei sei mesi successivi tutti gli enti non approvino un identico testo di convenzione e di statuto, il consorzio è costituito con gli enti aderenti ad un medesimo testo, intendendosi in tal senso modificate di diritto, quanto alla partecipazione degli enti, le deliberazioni già assunte.

     6. Gli enti che aderiscono al consorzio successivamente alla prima seduta dell'Assemblea del Parco entrano a far parte del consorzio senza necessità di ulteriore delibera degli enti già aderenti.

 

     Art. 5. Assemblea del Parco e Consiglio direttivo.

     1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del consorzio.

     2. In particolare l'Assemblea:

     a) predispone il piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;

     b) approva il regolamento del Parco;

     c) approva il programma pluriennale di gestione;

     d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;

     e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;

     f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;

     g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;

     h) nomina il Direttore del Parco;

     i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

     3. L'Assemblea del Parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al consorzio ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge n. 142 del 1990.

     4. I soggetti partecipanti al consorzio designano i propri rappresentanti nell'Assemblea entro un mese dall'approvazione della convenzione e dello statuto. Qualora l'ente non provveda si applica la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

     5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

     6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea.

 

     Art. 6. Il Presidente del Parco.

     1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza del consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

 

     Art. 7. Comitato scientifico e Consulta.

     1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.

     2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi del consorzio. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

     3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme vigenti per le amministrazioni provinciali.

 

     Art. 9. Durata degli organi. Incompatibilità.

     1. La durata degli organi e le compatibilità sono disciplinate dallo statuto.

 

     Art. 10. Direttore del Parco.

     1. Il direttore dei Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

     2. Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il consorzio di gestione.

     3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

     4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico dei dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.

     5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:

     a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;

     b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;

     c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;

     d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;

     e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

     6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

 

     Art. 11. Servizi e personale del Parco.

     1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

     2. L'articolazione della struttura tecnico amministrativa è stabilita dall'Assemblea.

     3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

     4. E' istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

 

     Art. 12. Sede del Parco.

     1. La sede legale del Parco è stabilita dallo statuto del consorzio.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PARCO

 

     Art. 13. Attuazione delle finalità del Parco.

     1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dal consorzio attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

 

     Art. 14. Piano del Parco: finalità e contenuti.

     1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

     2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:

     a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;

     b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano,

     c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

     d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;

     e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;

     f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

     g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

     3. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

     a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

     b) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;

     c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.

     4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

 

     Art. 15. Piano del parco: efficacia giuridica.

     1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 14 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo 14, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

     2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 16. Piano del Parco: procedure.

     1. Il consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e la invia ai Comuni interessati e alla Provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.

     2. I pareri dei Comuni e della Provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.

     3. Il consorzio, esaminati i pareri dei Comuni e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del Parco; il Piano viene pubblicato presso le sedi del consorzio, della Provincia e dei Comuni interessati per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

     4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.

     5. Decorso il termine di cui al comma 3, il Consorzio trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

     6. L'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.

     7. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.

     8. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.

     9. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

 

     Art. 17. Regolamento del Parco.

     1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

     a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni dell'ecosistema;

     b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;

     c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

     d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;

     e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;

     f) l'uso ed il regime delle acque;

     g) la gestione della fauna e della vegetazione;

     h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.

     2. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale della difesa dall'ambiente, provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

 

     Art. 18. Programma pluriennale di sviluppo del parco.

     1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del parco, il consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco.

     2. A tal fine il consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, il consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

     4. Il Piano pluriennale, adottato dal consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.

 

     Art. 19. Accordi di programma.

     1. Il Presidente della Giunta regionale promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra Regione, consorzio di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del Programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

 

     Art. 20. Coordinamento degli interventi.

     1. Ai fini del coordinamento degli interventi il consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Parco.

 

     Art. 21. Nullaosta.

     1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del Parco.

     2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il consorzio non provveda entro il termine stabilito.

     3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

     4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 22. Poteri di autotutela del consorzio.

     1. Il legale rappresentante del consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

     2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

 

     Art. 23. Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale.

     1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile la procedura di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

     2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

 

     Art. 24. Beni immobili.

     1. Il consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

 

     Art. 25. Entrate del Parco.

     1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

     2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione del consorzio con un contributo annuale.

     3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria degli enti partecipanti al consorzio sono determinate dallo statuto.

     4. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.

     5. Il consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

TITOLO V

NORME DI TUTELA E SANZIONI

 

     Art. 26. Divieti.

     1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

     2. In particolare sono vietati:

     a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;

     b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

     c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

     d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;

     e) l'apertura di discariche;

     f) l'asportazione della sabbia;

     g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;

     h) il porto di armi da caccia;

     i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;

     l) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.

     3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

     4. I divieti di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 non si applica al territorio all'interno del perimetro dell'impianto sportivo di tiro.

 

     Art. 27. Sorveglianza.

     1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:

     a) dal personale del consorzio appositamente incaricato;

     b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;

     c) dai corpi di polizia municipale dei Comuni aderenti al consorzio del Parco, nei limiti della loro competenza;

     d) dalle altre forze di polizia.

     2. Il personale del consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal consorzio.

     3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.

 

     Art. 28. Sanzioni.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli nn. 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

     2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. Misure provvisorie di salvaguardia.

     1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico "Molentargius-Monte Urpinu" di cui al decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 1.000.000.000 e fanno carico al capitolo 05020 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

 

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizione legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e artt. 36 e 41 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)

 

2000                   lire 1.000.000.000

2001                   lire 1.000.000.000

 

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della Tabella A

allegata alla L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

 

Cap. 03147

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per

investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994,

n. 27, art. 11, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n.

1 ) (spesa obbligatoria)

1999    lire 1.000.000.000

 

In aumento

 

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE

Cap. 05020 (N.I) [2.1.1.5.8.2.08.29] [08.02]

Contributo al consorzio di gestione del Parco regionale naturale

"Molentargius-Saline" (art. 25 della presente legge)

 

1999                   lire 1.000.000.000

2000                   lire 1.000.000.000

2001                   lire 1.000.000.000

 

 

     Art. 31. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO A (Cartografie) (Omissis)

 

 

 

ALLEGATO B

 

     Il territorio del parco è individuato graficamente sulla tavola allegata e delimitato descrittivamente come segue:

     A) quanto al Comune di Quartu S. Elena: partendo dal confine col Comune di Cagliari sulla riva del mare, si segue il confine comunale che attraversa le Saline e lo Stagno di Molentargius fino a raggiungere la SS n. 125. Da qui si segue detta strada in direzione nord-est-est, fino al confine col Comune di Cagliari al ponte sul Riu di Selargius; da qui si percorre il confine col Comune di Cagliari fino ad incontrare nuovamente la SS n. 125 che si segue per m 750. A questo punto si segue la seguente linea spezzata:

     - tratto A-B dall'asse della SS n. 125 formante con questo un angolo di 90° ed avente la lunghezza di m 525 circa;

     - tratto B-C di lunghezza di circa m 800, posto parallelamente all'asse di viale Colombo ad una distanza dal medesimo di circa m 705;

     - tratto C-C' di lunghezza di circa m 160 e formante col tratto B-B un angolo di 140°;

     - tratto C'-C" di lunghezza di m 425, formante col tratto C-C' un angolo di 40°;

     - tratto C''-D di lunghezza di circa m 200, formante col tratto C'-C'' un angolo di 120° circa;

     - tratto D-F di lunghezza pari a circa m 525, formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 60°;

     - tratto E-F di lunghezza di m 1250 circa, formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 90°, raggiungendo in tal modo la strada provinciale di Villasimius. A questo punto si segue tale strada fino all'incrocio con la strada litoranea del Poetto;

     - tratto I-L della lunghezza di circa m 50 formante con la strada provinciale di Villasimius un angolo di 60°;

     - tratto L-M formante un angolo di 90° con la litoranea fino al mare.

     B) quanto al Comune di Cagliari: partendo dal confine col territorio comunale di Quartu S. Elena sulla SS n. 125 si segue il lato destro di tale strada fino ad incontrare l'asse del canale di Terramaini, che viene seguito verso sud fino all'altezza di via Sa Perda Bianca; si prosegue sull'asse del canale Terramaini fino al viadotto posto alla confluenza di via Sa Perda Bianca con via dei Salinieri. Si continua poi passando sul lato ovest del viadotto lungo il lato destro di via La Palma, in direzione est fino all'altezza del ponticello in cemento. Dal punto centrale dell'asse di detto ponticello si segue la seguente linea spezzata:

     - tratto A-B di lunghezza pari a circa m 500, a partire dal punto centrale dell'asse del ponticello con andamento da nord-ovest a sud-est;

     - tratto B-C di lunghezza pari a circa m 450, formante un angolo di 160° col tratto A - B;

     - tratto C-D costeggiante il canale di Palamontis fino ad incontrare il lato destro di viale Poetto;

     - tratto D-E: a questo punto si segue il lato destro della predetta strada in direzione est fino ad incontrare la camionabile del Poetto che corre lungo la riva delle Saline e si segue quindi detta riva fino alla via Isola di S. Pietro;

     - tratto D-E a 90° dalla strada lungo Saline seguendo la via Isola S. Pietro fino ad incontrare il viale Poetto, che viene percorso sul lato spiaggia fino ad arrivare a Marina Piccola.

     Inoltre è inclusa nel predetto perimetro la porzione del territorio comunale avente come delimitazione a nord il tratto della SS n. 125 tra il Riu di Selargius e il confine col territorio comunale di Quartu S. Elena a est, a sud e a ovest lo stesso confina col territorio comunale di Quartu S. Elena. E' esclusa dal predetto perimetro la porzione di territorio del Poetto di Cagliari e della spiaggia di Quartu S. Elena.