§ 1.8.23 - L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.
Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:17/12/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2012
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 25, della legge regionale n. 5 del 2009
Art. 3.  Integrazioni alla legge regionale n. 21 del 1997
Art. 4.  Fondazione Sardegna Film commission
Art. 5.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012
Art. 6.  Servizi di interesse generale
Art. 7.  Indirizzi
Art. 8.  Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 3 del 2009
Art. 9.  Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge [...]
Art. 10.  Integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2012
Art. 11.  Integrazione all'articolo 4, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2009, e all'articolo 2, comma 33, della legge regionale n. 3 del 2009
Art. 12.  Contributo straordinario agli enti locali
Art. 13.  Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 2012
Art. 14.  Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 135 del 2012
Art. 15.  Integrazione all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2012
Art. 16.  Competenze regionali in materia di trasporti
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005
Art. 18.  Proroga di titoli minerari e di permessi di cava
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2012
Art. 20.  Adozione degli impegni e dei pagamenti
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 1.8.23 - L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.

Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).

(B.U. 20 dicembre 2012, n. 55)

 

Art. 1. Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), si interpreta nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ivi previsto devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 25, della legge regionale n. 5 del 2009

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). Le risorse necessarie sono determinate a valere sulle autorizzazioni di spesa in essere per gli stessi interventi, per quanto attiene alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di euro 16.000.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.003) e, per quanto attiene agli interventi a favore delle biblioteche e archivi storici di ente locale, nella misura di euro 8.200.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.006) [1].

 

     Art. 3. Integrazioni alla legge regionale n. 21 del 1997

1. Il finanziamento agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore, di cui alla legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 25 (Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regionale n. 16 del 2002 su sport e spettacolo), è incrementato per l'anno 2012 di euro 2.000.000 (UPB S02.01.011 - cap SC02.0323).

 

     Art. 4. Fondazione Sardegna Film commission

1. Al fine di assicurare il funzionamento della Fondazione Sardegna Film Commission, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), è autorizzata per l'anno 2012 l'ulteriore spesa di euro 250.000 (UPB S05.04.006).

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), la cifra di "euro 85.000" è sostituita dalla seguente: "euro 126.000".

 

     Art. 6. Servizi di interesse generale

1. Gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale, ad eccezione del servizio di distribuzione di energia elettrica, del servizio di distribuzione di gas naturale e dei servizi aperti ad una effettiva concorrenza nel mercato, dei servizi strumentali connessi alla loro attività o all'esercizio delle funzioni amministrative e fondamentali ad essi conferite ai sensi degli articoli 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione, nonché di ogni altra attività d'interesse pubblico regionale e locale, mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Gli enti locali motivano sulle ragioni della scelta della forma di affidamento adottata ai sensi del comma 1 e sulla sussistenza al riguardo dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

3. Gli enti locali, per i servizi di interesse generale, stabiliscono nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, ove necessario, i diritti di esclusiva, gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale e determinano le eventuali compensazioni dovute all'affidatario del servizio, osservando le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 7. Indirizzi

1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone un disegno di legge riguardante la puntuale individuazione e l'attribuzione delle materie di competenza dei comuni, singoli o associati, e delle province, nonché le modalità, i criteri e gli enti destinatari dei beni, delle risorse finanziarie, del personale, compreso quello dipendente dalle società controllate o interamente partecipate dall'ente o società pubbliche partecipate almeno sino al 51 per cento e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle funzioni già svolte dalle province soppresse ovvero trasferite dalle province ai comuni.

 

     Art. 8. Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 3 del 2009

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), sono aggiunte le seguenti parole: "Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente:

"7 bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:

- all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi;

- nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;

- nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;

- all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alla legge regionale n. 15 del 2010." [2].

 

     Art. 9. Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008

1. Nelle more della piena attuazione della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), concernente il riordino generale delle autonomie locali, gli organi che in via provvisoria garantiscono, in adempimento della legge regionale, la gestione delle funzioni amministrative delle soppresse province sarde, provvedono alla prosecuzione del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Fatti salvi gli atti di organizzazione e di spesa adottati nell'esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2013, in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente livello istituzionale, a disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative a cui si devono attenere i predetti organi provvisori ovvero, quando sia impedito da ragioni oggettive, l'Agenzia regionale del lavoro a ciò delegata, per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008 e compreso il personale professionalizzato dei CSL della Provincia di Carbonia-Iglesias. A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013 [3].

3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano anche per la prosecuzione dell'attività e dell'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie). Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura nei trasferimenti previsti per l'esercizio delle funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante).

4. Gli oneri relativi all'attuazione dei commi 1 e 2 sono valutati in euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.

 

     Art. 10. Integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2012

1. Alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"2 bis. I comuni possono impiegare i predetti fondi esclusivamente per l'occupazione dei soggetti e con i vincoli di priorità di cui al comma 2, preferibilmente tramite il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato. Possono essere realizzati progetti che non utilizzino una quota superiore al 25 per cento delle risorse trasferite per le finalità di cui al comma 1, rivolti al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, con lavoratori disoccupati dotati delle necessarie specifiche professionalità e cofinanziati dagli stessi comuni con un contributo pari al 20 per cento, a valere sulle dotazioni finanziarie assegnate dal Fondo unico istituito dalla legge regionale n. 2 del 2007.";

b) nel comma 53 dell'articolo 4 le parole "nella Provincia di Cagliari" sono sostituite con "nelle Province di Cagliari, Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano".

 

     Art. 11. Integrazione all'articolo 4, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2009, e all'articolo 2, comma 33, della legge regionale n. 3 del 2009

1. È autorizzata la spesa, valutata in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2013-2014-2015-2016, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), per il completamento delle attività ancora in corso, anche mediante il ricorso all'inserimento di nuove ed aggiuntive professionalità facenti riferimento a soggetti svantaggiati di cui decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144), e successive modifiche ed integrazioni, al fine di perseguire gli obbiettivi socio-economici, espressamente richiamati nelle medesime convenzioni che sono rinnovate per pari periodo.

2. Sono, altresì, rinnovati per pari periodo gli accordi di programma relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale nelle aree dismesse, da realizzarsi mediante gli stanziamenti di cui alla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna), o mediante risorse regionali già stanziate nella UPB S04.06.005 concorrenti alla realizzazione del Piano pluriennale di cui alle convenzioni richiamate nel comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, si provvede:

a) per le annualità 2013 e 2014, mediante utilizzo delle risorse già destinate, per il medesimo intervento, dall'autorizzazione di spesa di cui alla voce "L.R. n. 1/2009, articolo 4, comma 13 e L.R. n. 3/2009, articolo 2, comma 33 - Salvaguardia e valorizzazione ambiente - Parco geominerario" della tabella D, rubrica "Lavoro" allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), iscritte in conto dell'UPB S04.06.005 (cap. SC04.1369) del bilancio regionale per gli stessi anni;

b) per le annualità 2015 e 2016, con la legge di bilancio per i medesimi anni.

 

     Art. 12. Contributo straordinario agli enti locali

1. A valere sulle risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 1.500.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti locali che abbiano provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 mediante esternalizzazione dei servizi in società partecipate dai medesimi enti almeno a maggioranza assoluta del capitale sociale. Il contributo è assegnato avuto riguardo al numero dei lavoratori LSU interessati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. È autorizzata per l'anno 2013, a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.06.004 la spesa di euro 2.800.000 per l'erogazione di contributi a favore dei comuni che abbiano provveduto a reimpiegare i lavoratori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, anche tramite l'attivazione di cantieri per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987), che pur beneficiando dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), non abbiano potuto accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) del decreto ministeriale 1° giugno 2012 (Modalità di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo). Le chiamate al lavoro sono effettuate direttamente dalle amministrazioni comunali. Il contributo è assegnato avuto riguardo al numero dei lavoratori socialmente utili interessati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2 bis. È autorizzata per l'anno 2013, a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.06.004, la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di un contributo, comprensivo dei contributi previdenziali, a favore dei comuni assegnatari di lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), come riformato dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), non stabilizzati all'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, con specifico stanziamento attraverso la legge di bilancio, per l'anno 2013 il fondo di cui alla UPB S06.06.004 è integrato di euro 3.000.000 mediante prelievo dalla UPB S08.01.002 (Fondo per i nuovi oneri legislativi - parte corrente) [4].

3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le relative leggi di bilancio.

4. Nell'ambito e per le finalità dei piani di cui all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e della deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 20/23, per assicurare, avuto riguardo agli aventi titolo, i necessari contingenti per i profili professionali nelle dotazioni organiche dell'Agenzia Agris che presenta delle vacanze alla data del 31 dicembre 2012, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2014, la spesa di euro 900.000 annui per la stabilizzazione dei profili professionali B1 specifici del comparto ippico e zoootecnico [5].

 

     Art. 13. Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 2012

1. Sono recepite le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). Sono abrogate le disposizioni contrastanti contenute nella legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15).

 

     Art. 14. Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 135 del 2012

1. Alla società BIC Sardegna, considerata la rilevanza strategica della missione ad essa affidata dalla normativa regionale per il conseguimento degli obiettivi connessi alle politiche di sviluppo regionali, si applica l'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).

 

     Art. 15. Integrazione all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2012

1. La garanzia di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2012, n. 16 (Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012), e disposizioni urgenti relative all'ENAS), rilasciata dall'Amministrazione regionale, con apposita deliberazione della Giunta regionale, è assicurata mediante l'utilizzo dei finanziamenti già autorizzati per programmi di investimento, impegnati a favore dell'ENAS e per i quali non è stata assunta, anche in parte, dal medesimo ente, alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.

 

     Art. 16. Competenze regionali in materia di trasporti

1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), già modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), è così ulteriormente modificato: alla lettera c bis), sono soppresse le parole "porti ed"; dopo la parola "aeroporti" sono aggiunte le parole "ed infrastrutture portuali di interesse regionale adibite all'attracco di traghetti che effettuano i collegamenti di linea tra la Sardegna e, rispettivamente, la penisola italiana, la Corsica ed altri porti del Mediterraneo, nonché i collegamenti di linea interni con isole minori".

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

1. Alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), sono apportate le seguenti variazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole "oltre, esclusivamente, le spese di viaggio";

b) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 la parola "valutati" è sostituita dalla parola "determinati".

 

     Art. 18. Proroga di titoli minerari e di permessi di cava [6]

1. I titoli minerari di autorizzazione di indagine, concessione, permesso di ricerca di minerali di I categoria e le autorizzazioni e i permessi di cava, per i quali sia stata presentata da parte degli esercenti, prima della scadenza del titolo minerario, l'istanza tesa alla proroga e/o al rinnovo del titolo medesimo, il cui procedimento non sia stato concluso da tutte le amministrazioni aventi competenza concorrente per motivi indipendenti dagli obblighi attribuiti agli istanti, sono automaticamente prorogati sino al 30 giugno 2013.

2. La proroga è ammessa esclusivamente per la prosecuzione dei lavori precedentemente autorizzati e non ancora conclusi, previa verifica di validità delle polizze di fideiussione a garanzia dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di attività estrattive.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2012

1. Nella legge regionale 15 marzo 2012, n. 7 (Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014) è introdotta la seguente modifica:

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

in diminuzione

 

STRATEGIA 01

UPB S01.06.001

Trasferimento agli enti locali - parte corrente

2012 euro 1.800.000

in aumento

STRATEGIA 01

UPB S01.05.001

Gestione del patrimonio e del demanio

2012 euro 1.800.000

 

     Art. 20. Adozione degli impegni e dei pagamenti

1. Gli impegni e i pagamenti derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere prioritario ed indifferibile e sono pertanto obbligatoriamente adottati entro l'esercizio finanziario di riferimento.

 

     Art. 21. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2012-2014:

 

in aumento

 

UPB S02.01.011

Diritto allo studio universitario - ERSU - Spese correnti

2012 euro 2.000.000

2013 euro ---

2014 euro ---

mediante incremento del capitolo SC02.0323 (Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore (legge regionale 12 agosto 1997, n. 21))

UPB S05.04.006

Interventi a favore del cinema in Sardegna - Spese correnti

2012 euro 250.000

2013 euro ---

2014 euro ---

UPB S04.10.006

Contributi ai comuni per strumenti urbanistici

2012 euro 41.000

2013 euro ---

2014 euro ---

in diminuzione

UPB S08.02.002

Altre partite generali che si compensano nell'entrata

2012 euro 2.291.000

2013 euro ---

2014 euro ---

 

     Art. 22. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5, comma 50, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 1 febbraio 2013, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 40.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale o alla verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale.