§ 3.3.47 - L.R. 12 agosto 1997, n. 21.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:12/08/1997
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione della tassa.
Art. 2.  Importo della tassa.
Art. 3.  Oggetto della tassa.
Art. 4.  Versamento della tassa.
Art. 5.  Esoneri.
Art. 6.  Convenzione.
Art. 7.  Rimborsi.


§ 3.3.47 - L.R. 12 agosto 1997, n. 21.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(B.U. 16 agosto 1997, n. 25).

 

Art. 1. Istituzione della tassa.

     1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio della Regione autonoma della Sardegna finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi.

 

     Art. 2. Importo della tassa.

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto s allo studio universitario è determinato in lire 120.000 (centoventimila).

 

     Art. 3. Oggetto della tassa.

     1. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale in Sardegna, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 4. Versamento della tassa.

     1. Al fine di semplificare le procedure amministrative di riscossione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione direttamente all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di riferimento.

 

     Art. 5. Esoneri.

     1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario:

     a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390;

     b) gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione dei benefici di cui alla precedente lettera a).

     b bis) gli studenti il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare di appartenenza è compreso da 0 a 25.000 euro e non godano di altri benefici connessi ai rispettivi corsi universitari [1].

     2. Sono altresì esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario le altre categorie di studenti che godano dell'esonero, totale o parziale, dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. Convenzione.

     1. Con apposita convenzione, da stipularsi fra gli E.R.S.U. e le Università e gli istituti cui all'articolo 3, sono stabilite le modalità di collaborazione per la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché le procedure di comunicazione dell'elenco degli studenti che hanno provveduto al versamento della stessa

 

     Art. 7. Rimborsi.

     1. Le modalità di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti aventi diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 5 sono stabilite dagli E.R.S.U. in sede di approvazione del piano annuale degli interventi per la concessione di provvidenze in favore degli studenti universitari.

 

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 25.