§ 3.3.49 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 25.
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario; interventi a favore delle Università [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:20/12/2002
Numero:25

§ 3.3.49 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario; interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regionale n. 16 del 2002 su sport e spettacolo.

(B.U. 28 dicembre 2002, n. 38).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997.

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. A seguito delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 è autorizzata la concessione a favore dell’ERSU, per le finalità di cui alla legge regionale n. 21 del 1997, un contributo pari al minor gettito; la relativa spesa è valutata in euro 2.000.000 annui (UPB S11.038 - Cap. 11162).

     3. L’esenzione di cui al comma 1 è riferita a decorrere dall’anno accademico 2002-2003.

 

     Art. 2. Contributi alle Università.

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per gli anni 2003, 2004 e 2005 alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari un contributo di euro 2.000.000, destinato a finanziare i programmi comunitari Erasmus, Socrates, Leonardo, nonché il fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto ai due atenei in proporzione agli studenti iscritti ai programmi comunitari presso i medesimi attivati.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2002.

     1. Le somme stanziate in conto UPB S11.069 dall’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 16 (Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio), sono destinate alle attività previste dall’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

     2. Le disponibilità sussistenti in conto del capitolo 11334-00 (UPB S11.069), alla chiusura dell’esercizio 2002, possono essere impegnate entro il 31 marzo 2003.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. Nel bilancio della Regione per l’anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

     04 - ENTI LOCALI

     In aumento

     UPB S04.033

     Acquisizione di beni e servizi

     2002 euro 4.541.000

     In diminuzione

     UPB S04.016

     Trasferimenti agli EE.LL. - Parte corrente

     2002 euro 223.000

     UPB S04.017

     Trasferimenti agli EE.LL. - Investimenti

     2002 euro 52.000

     UPB S04.026

     Gestione del patrimonio e del demanio

     2002 euro 258.000

     UPB S04.027

     Acquisizione di beni immobili

     2002 euro 3.488.000

     UPB S04.036

     Spese funzionamento

     2002 euro 520.000

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 per l’anno 2002, in euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in euro 2.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

     In aumento

     11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

     UPB S11.036

     Formazione Universitaria

     2002 euro -

     2003 euro 2.000.000

     2004 euro 2.000.000

     UPB S11.038

     Diritto allo studio universitario - Spese correnti

     2002 euro 2.000.000

     2003 euro 2.000.000

     2004 euro 2.000.000

     In diminuzione

     03 - BILANCIO

     UPB S03.006

     Fondi nuovi oneri legislativi - Spese correnti

     2002 euro 2.000.000

     2003 euro 4.000.000

     2004 euro 4.000.000

     mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

     3. Le spese per l’attuazione della presente legge sulle suddette UUPPBB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.