§ 2.4.48 - L.R. 22 gennaio 1986, n. 15.
Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:22/01/1986
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Natura giuridica e sede dell'istituto).
Art. 3.  (Compiti dell'istituto).
Art. 4.  (Organizzazione dell'istituto).
Art. 5.  (Produzione).
Art. 6.  (Organi dell'istituto).
Art. 7.  (Consiglio di amministrazione, composizione e nomina).
Art. 8.  (Ineleggibilità).
Art. 9.  (Cessazione dal Consiglio di Amministrazione).
Art. 10.  (Decadenza dal Consiglio di Amministrazione).
Art. 11.  (Dimissioni).
Art. 12.  (Sostituzione).
Art. 13.  (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione).
Art. 14.  (Scioglimento del Consiglio di Amministrazione).
Art. 15.  (Il Presidente).
Art. 16.  (Compiti del Presidente).
Art. 17.  (Il Vice Presidente).
Art. 18.  (La Giunta esecutiva).
Art. 19.  (Composizione, nomina e funzioni del Collegio sindacale).
Art. 20.  (Ineleggibilità).
Art. 21.  (Composizione e nomina del Comitato tecnico-scientifico).
Art. 22.  (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).
Art. 23.  (Indennità).
Art. 24.  (Patrimonio).
Art. 25.  (Finanziamento dell'istituto).
Art. 26.  (Controllo).
Art. 27.  (Procedimento di controllo).
Art. 28.  (Direttore).
Art. 29.  (Personale).
Art. 30.  (Qualifica e modalità di assunzione del personale laureato dei ruoli tecnici).
Art. 31.  (Nomina del primo Consiglio di Amministrazione).
Art. 32.  (Statuto).


§ 2.4.48 - L.R. 22 gennaio 1986, n. 15. [1]

Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

(B.U. 25 gennaio 1986, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in base alle norme di cui alla l. 23 dicembre 1975, n. 745, e del d.P.R. 7 giugno 1979, n. 261.

 

     Art. 2. (Natura giuridica e sede dell'istituto).

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari, è Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

     La Regione Sarda si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la ricerca tecnico-scientifica e per l'erogazione di servizi di sanità pubblica veterinaria, nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria della regione.

 

     Art. 3. (Compiti dell'istituto).

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge i seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sull'eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusione degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

     c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla l. 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla l. 26 febbraio 1963, n. 441, e di cui alla l. 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla l. 8 marzo 1968, n. 399;

     d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza degli allevatori per la bonifica zoosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

     e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge o per le attività zooprofilattiche degli Enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;

     f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti esteri del settore veterinario previe opportune intese con il Ministero della sanità e con la Regione.

     L'Istituto zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per le profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e d'incremento della zootecnica disposti dalla Regione Sarda.

     L'istituto provvede, inoltre, ad ogni altra funzione ad esso demandata dalla Regione nel campo della sanità pubblica veterinaria.

     L'Istituto zooprofilattico, in esecuzione di accordi interaziendali nel settore veterinario fra l'Italia ed i paesi esteri, può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale.

     L'Istituto zooprofilattico opera, anche ai sensi dell'art. 16 della l.r. 8 luglio 1985, n. 15, in stretto rapporto tecnico-funzionale con i servizi veterinari dell'Amministrazione regionale e delle Unità sanitarie locali, i comuni, le province e gli altri Enti territoriali della Sardegna.

 

     Art. 4. (Organizzazione dell'istituto).

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale è articolato in Sezioni provinciali zooprofilattiche con sede in Cagliari, Nuoro ed Oristano.

     All'istituzione di nuove Sezioni provinciali od all'eventuale soppressione di quelle esistenti si provvede con apposita legge regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 21.

     L'Istituto zooprofilattico è organizzato in laboratori il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti con regolamento dell'istituto, anche mediante opportune intese con gli Enti locali o con Enti sanitari che gestiscono analoghe strutture, fermo restando quanto previsto dall'art. ó della l. 23 dicembre 1975, n. 745.

 

     Art. 5. (Produzione).

     L'Istituto zooprofilattico, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni.

     Può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

     Restano salve le disposizioni previste negli ultimi quattro commi dell'art. 5 della l. 23 dicembre 1975, n. 745.

 

     Art. 6. (Organi dell'istituto).

     Sono organi dell'Istituto zooprofilattico:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il Presidente;

     3) la Giunta esecutiva;

     4) il Collegio sindacale;

     5) il Comitato tecnico-scientifico.

 

     Art. 7. (Consiglio di amministrazione, composizione e nomina).

     Il Consiglio di amministrazione è composto dia nove membri eletti dal Consiglio regionale con schede limitate a sei nomi; risulteranno eletti i nove candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

     Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore.

     Il Segretario Amministrativo dell'istituto svolge le funzioni di segretario.

     Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni

     Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su richiesta di oltre un terzo dei suo componenti, o su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Ineleggibilità).

     Sono ineleggibili nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:

     - i Consiglieri regionali;

     - coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;

     - coloro che abbiano lite pendente con l'istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c., ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo;

     - coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana, dei diritti civili e non sono iscritti alle liste elettorali;

     - coloro che abbiano una dipendenza economica dall'istituto.

 

     Art. 9. (Cessazione dal Consiglio di Amministrazione).

     La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione viene a cessare:

     a) per scioglimento del Consiglio;

     b) per scadenza del mandato;

     c) per dimissioni volontarie;

     d) per morte.

 

     Art. 10. (Decadenza dal Consiglio di Amministrazione).

     Il componente il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica nei seguenti casi:

     a) per il sopravvenire di uno dei casi previsti dall'art. 8;

     b) per assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

     La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha 10 giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.

 

     Art. 11. (Dimissioni).

     Le dimissioni devono essere date per iscritto e gli organi che hanno proceduto alla nomina, devono prenderne atto nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.

 

     Art. 12. (Sostituzione).

     In caso di cessazione o di decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procede alle sostituzioni con le modalità previste dal precedente art. 7.

     I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere dai predecessori.

 

     Art. 13. (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione delibera:

     a) lo Statuto dell'istituto e le sue modificazioni;

     b) la nomina della Giunta esecutiva:

     c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

     d) il programma annuale di attività dell'istituto nel rispetto dei piani predisposti, per la parte di loro competenza, dalla regione e dallo Stato;

     e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

     f) il conferimento del servizio di tesoreria ed ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

     g) il regolamento organico del personale;

     h) ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dallo Statuto.

 

     Art. 14. (Scioglimento del Consiglio di Amministrazione).

     Per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni regionali, o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto, il Presidente della Giunta regionale può sciogliere con proprio decreto il Consiglio di Amministrazione.

     Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto.

     Il Consiglio di Amministrazione sciolto deve essere ricostituito entro 6 mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 15. (Il Presidente).

     Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente.

     Il Presidente dura in carica quanto ii Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

     Qualora per dimissioni, decadenza o morte, si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quinquennio.

 

     Art. 16. (Compiti del Presidente).

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva.

     Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; firma gli atti che comportano impegni per l'istituto.

     Esercita tutte le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; formula, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione ed inserisce gli argomenti la cui discussione sia proposta da singoli Consiglieri.

     Lo Statuto dell'istituto indica quali provvedimenti d'urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione necessari per garantire il funzionamento dell'istituto, possono essere adottati dal Presidente, fatta salva la ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione.

 

     Art. 17. (Il Vice Presidente).

     Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

 

     Art. 18. (La Giunta esecutiva).

     La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, nel proprio seno.

     La Giunta esecutiva dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti ad essa demandati dallo Statuto dell'istituto.

 

     Art. 19. (Composizione, nomina e funzioni del Collegio sindacale).

     Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo ufficiale dei revisori dei conti, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

     Il Collegio sindacale svolge le funzioni di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'istituto, esamina i bilanci, predispone le opportune relazioni, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa trimestrali sui risultati dell'attività di vigilanza; il Collegio sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione, anche agli Organi regionali di controllo.

     I membri del Collegio sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

     Il Collegio sindacale dura in carica 5 anni.

 

     Art. 20. (Ineleggibilità).

     Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale:

     a) coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di Amministrazione dell'istituto;

     b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al quarto grado che coprano, nell'istituto, l'Ufficio di Presidente o di componente il Consiglio di Amministrazione od il posto di direttore;

     c) coloro che hanno rapporti commerciali o professionali con l'istituto;

     d) i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti dell'istituto;

     e) coloro che abbiano lite pendente con l'istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c., ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     Il sopravvenire di uno dei casi di cui al comma precedente successivamente alla nomina, comporta la decadenza dalla carica di Sindaco. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 21. (Composizione e nomina del Comitato tecnico-scientifico).

     Il Comitato tecnico-scientifico è composto:

     - dal Direttore dell'istituto, che lo presiede;

     - da tre docenti universitari esperti, rispettivamente, in malattie infettive, microbiologia, tecniche di allevamento ed alimentazione degli animali domestici, nominati dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

     - da quattro tecnici laureati dipendenti dell'istituto, nominati dal Consiglio di Amministrazione, dei quali due in servizio presso la sede di Sassari, uno in servizio presso la sezione provinciale di Cagliari, uno in servizio presso la sezione provinciale di Nuoro ed uno in servizio presso la sezione provinciale di Oristano:

     - un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria, nominato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

     - da due responsabili del Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali nominati dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

     Il Comitato tecnico-scientifico è Organo consultivo dell'istituto. Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Il Comitato tecnico si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo richiede.

 

     Art. 22. (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).

     Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte ed esprime pareri:

     - sui programmi di ricerca sperimentale, sull'etiologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

     - sui programmi di acquisto di attrezzature che rivestano particolare importanza diagnostica e scientifica;

     - in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il migliora mento igienico delle produzioni animali;

     - sull'istituzione, soppressione e modificazione di settori, laboratori e reparti;

     - in ordine alle attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato;

     - in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

     - in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'istituto.

     Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta esecutiva.

 

     Art. 23. (Indennità).

     Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti il Collegio sindacale competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, le indennità stabilite dalle vigenti norme per i componenti i Consigli di Amministrazione e i Collegi sindacali degli Enti regionali appartenenti al primo gruppo.

     Ai componenti il Comitato tecnico-scientifico, che non siano dipendenti dell'istituto, competono le stesse indennità previste per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

     Ai componenti la Giunta esecutiva diversi dal Presidente compete anche un'indennità pari al 50 per cento di quella prevista per il Presidente medesimo.

     Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso Enti pubblici e qualora queste siano inferiori è dovuta la corresponsione della sola differenza.

 

     Art. 24. (Patrimonio).

     Il patrimonio dell'istituto è costituito dal beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della l. 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo.

     In caso di cessazione dell'istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti agli originari danti causa o, in difetto, alla regione.

 

     Art. 25. (Finanziamento dell'istituto).

     L'istituto provvede alle sue attività:

     a) con quote attribuite alla regione dal bilancio statale;

     b) con gli eventuali contributi della regione stessa;

     c) con il contributo degli altri Enti pubblici e privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

     d) con i redditi del proprio patrimonio;

     e) con i proventi diversi stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale;

     f) con gli utili derivanti dalle attività di produzione di cui all'art. 5;

     g) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'istituto.

 

     Art. 26. (Controllo).

     Il controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale è esercitato dalla Giunta regionale.

     Sono sottoposte al controllo anche di merito, le deliberazioni concernenti lo Statuto; i programmi annuali e pluriennali di attività, il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica, i regolamenti di Amministrazione, di contabilità e di economato, i regolamenti sui servizi generali e sanitari, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, emissioni di prestiti e obbligazioni, assunzioni di mutui e prestiti, liti attive e passive e transazioni.

 

     Art. 27. (Procedimento di controllo).

     Le deliberazioni indicate all'art. 26, secondo comma, divengono esecutive qualora entro 30 giorni dal loro ricevimento non ne venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità ovvero la non approvazione per motivi di merito.

     Il termine è elevato a 40 giorni per i bilanci, i regolamenti e i programmi.

     Per una sola volta possono essere richieste all'ente o essere assunti direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce della Giunta sono adottate entro 20 giorni dal ricevimento degli elementi integrativi o delle controdeduzioni richiesti all'ente ovvero entro 20 giorni dalla data del provvedimento con il quale la Giunta ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

     Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere dell'istituto ai programmi e agli indirizzi della Giunta e del Consiglio regionale.

     Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

     Le predette deliberazioni divengono esecutive qualora non ne venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento ovvero non vengano richiesti elementi istruttori. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al precedente terzo comma.

     Per quanto concerne l'applicazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo, è confermata la procedura di cui all'art. 34 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11.

 

     Art. 28. (Direttore).

     Per quanto concerne la direzione dell'istituto valgono le disposizioni previste dall'art. 13 della l. 23 giugno 1970, n. 503.

 

     Art. 29. (Personale).

     Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato: per quanto attiene al trattamento giuridico in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della l. 23 dicembre 1975, n. 745, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto zooprofilattico per quanto attiene al Regolamento organico e allo stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il Ministero della sanità fra le regioni da una parte e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra; per quanto attiene al trattamento economico e agli istituti normativi di carattere economico in base alla l. 7 marzo 1985, n. 97.

 

     Art. 30. (Qualifica e modalità di assunzione del personale laureato dei ruoli tecnici).

     Nelle more degli accordi previsti dall'art. 10 della l. 23 dicembre 1975, n. 745, il personale laureato dei ruoli tecnici dell'istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dal primo comma dell'art. 14 della l. 23 giugno 1970, n. 503, e l'assunzione del personale stesso è effettuata in base alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 14. Costituisce titolo valutabile ai fini del concorso l'aver prestato attività di borsista presso l'istituto.

     La Commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è composta da un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria ovvero da un veterinario del servizio sanitario nazionale con almeno 12 anni di servizio; dal direttore dell'istituto; da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia.

     La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è composta da un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria ovvero da un veterinario del servizio sanitario nazionale con almeno 15 anni di servizio, da un direttore di Istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario - di ruolo o fuori ruolo - in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia.

     Le funzioni di Segretario delle Commissioni di concorso sono esercitate da un funzionario regionale, esperto in materia amministrativa, nominato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

 

     Art. 31. (Nomina del primo Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto zooprofilattico deve essere nominato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. (Statuto).

     Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione dell'istituto provvede alla revisione dello Statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali.

     Lo Statuto dovrà prevedere modalità di consultazione o partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'istituto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 4 agosto 2008, n. 12.