§ 4.9.4 - L. 26 febbraio 1963, n. 441.
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:26/02/1963
Numero:441


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 4.9.4 - L. 26 febbraio 1963, n. 441. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

(G.U. 11 aprile 1963, n. 98).

 

Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La lettera e) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

 

     Art. 4.

     L'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     L'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Nel primo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole "gli standards di purezza" sono sostituite con le altre (Omissis).

 

     Art. 13.

     L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

 

     Art. 14.

     Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

     Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

     Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

     Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro per la sanità d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

 

     Art. 15. [3]

 

     Art. 16. [4]

 

     Art. 17.

     (Omissis) [5].

     Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico- igienistica.

     Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

     A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

     Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

     Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

     Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

     (Omissis) [6].

     Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

 

     Art. 18.

     I titolari o dipendenti dalle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l'ammenda fino a lire 3.000.000 [7].

 

     Art. 19.

     L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del codice penale.

 

     Art. 20. [8]

 

     Art. 21.

     La tabella uno del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge .

     Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

 

     Art. 22. [9]

     Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

     Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

 

     Art. 23.

     Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

 

     Art. 24.

     Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

     Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

     Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 25. [10]

 

     Art. 26.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande salvo quelli istituiti dagli Enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

     Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 27.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 21, 22 e 24 hanno effetto dal 1° luglio 1963.

     All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla applicazione degli articoli indicati nel comma precedente nell'esercizio 1963-1964, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 28.

     E' abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

     Art. 29.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Tabella A

Carriera direttiva degli ispettori sanitari

 

 

Coefficiente             Qualifica             Numero dei posti

      640        Ispettore generale sanitario          12

      500        Ispettore capo sanitario              40

      402        Ispettore sanitario                   40

                                                       92

 

 

 

Tabella B

Carriera ausiliaria delle guardie di sanità

 

 

     Coefficiente           Qualifica          Numero dei posti

         180           Primo capo guardia             50

         173           Capo guardia                  100

         159           Guardia                       300

                                                     450

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, fatti salvi gli articoli ivi previsti.

[2] Modifica il comma primo, art. 10 della L. 30 aprile 1962, n. 283.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

[7] Comma così modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1965, n. 1367.