§ 3.1.80 - L.R. 8 luglio 1985, n. 15.
Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:08/07/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Compiti del Servizio veterinario delle Unità sanitarie Locali).
Art. 3.  (Istituzione, organizzazione ed ambito territoriale del Servizio veterinario nell'Unità sanitaria locale).
Art. 4.  (Prestazioni a livello distrettuale).
Art. 5.  (Presidii multizonali veterinari).
Art. 6.  (Compiti del veterinario responsabile del servizio).
Art. 7.  (Attività libero-professionale).
Art. 8.  (Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti).
Art. 9.  (Assistenza zooiatrica).
Art. 10.  (Attività di vigilanza e ispezione veterinaria).
Art. 11.  (Regolamenti locali in materia veterinaria).
Art. 12.  (Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria).
Art. 13.  (Attribuzioni delle funzioni degli uffici del veterinario provinciale).
Art. 14.  (Sostituzione del veterinario provinciale nelle Commissioni, Collegi e Comitati).
Art. 15.  (Competenze della regione).
Art. 16.  (Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna).
Art. 17.  (Norme transitorie per l'accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente).
Art. 18.  (Norme transitorie per i veterinari coadiutori).
Art. 19.  (Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni).
Art. 20.  (Servizi regionali di coordinamento).
Art. 21.  (Comando).
Art. 22.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.80 - L.R. 8 luglio 1985, n. 15.

Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna.

 

Art. 1. (Finalità).

     In attuazione della l. 23 dicembre 1978, n. 833, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e della L.R. 16 marzo 1981, n. 13, la presente legge detta norme per il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari dipendenti dalla regione e dalle Unità sanitarie locali, e disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di sanità animale, di profilassi e polizia veterinaria, di igiene zootecnica e di vigilanza e controllo sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, già esercitate dagli uffici del veterinario provinciale e dei veterinari comunali o consorziali.

 

     Art. 2. (Compiti del Servizio veterinario delle Unità sanitarie Locali).

     L'Unità sanitaria locale attraverso il Servizio veterinario provvede ad assicurare le seguenti funzioni:

     a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive diffusive degli animali e relativi interventi di polizia veterinaria;

     b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

     c) vigilanza sull'attuazione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti dallo Stato, dalla regione, da enti pubblici o privati;

     d) vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;

     e) vigilanza sulle stalle di sosta, i mercati, le fiere e Le esposizioni animali, i concentramenti di animali e la raccolta e- lavorazione degli avanzi di origine animale;

     f) vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

     g) promozione ed attuazione di indagini epizootologiche su base locale;

     h) vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

     i) vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività demandate a queste strutture;

     l) vigilanza sulla produzione, trasporto ed utilizzazione dei mangimi e degli alimenti per uso zootecnico;

     m) vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico;

     o) controllo degli animali domestici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possano recar danno alla popolazione;

     p) educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

     q) ispezione e vigilanza sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sugli impianti di distruzione degli animali infetti, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

     r) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

     s) rilascio di certificazione di interesse pubblico e privato e raccolta dei dati statistici per le aree funzionali di competenza;

     t) ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito-ai comuni dalle leggi dello Stato e della regione.

 

     Art. 3. (Istituzione, organizzazione ed ambito territoriale del Servizio veterinario nell'Unità sanitaria locale).

     Il Servizio di medicina veterinaria, istituito presso ogni Unità sanitaria locale, è dotato di autonomia tecnico-funzionale ed opera in stretto coordinamento con gli altri servizi e presidi.

     Il Servizio veterinario è organizzato dall'Unità sanitaria locale in due distinte aree funzionali ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

     1) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

     2) igiene della produzione e igiene della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     Appartengono all'area di cui al punto 1) le funzioni indicate dalla lett. a) alla lett. o), ed all'area di cui al punto 2), quelle delle lett. q) ed r) del precedente art. 2.

     Le funzioni indicate alle lett. p), s) e t) dello stesso articolo sono assicurate dalle due distinte aree funzionali secondo le rispettive competenze.

     A ciascuna area funzionale è preposto un veterinario che abbia la qualifica di veterinario dirigente ed uno dei due è nominato dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, responsabile del Servizio secondo i criteri di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

     In relazione ad obiettive esigenze funzionali, le attività di interesse veterinario comprese nell'area funzionale di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali potranno essere articolate dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in due unità operative nominate rispettivamente di sanità animale, e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

 

     Art. 4. (Prestazioni a livello distrettuale).

     L'Unità sanitaria locale assicura mediante i distretti le prestazioni di primo livello e di pronto intervento relative alle attività del servizio di cui alle lett. a), b), e), m), p), q), r) ed s) del precedente art. 2.

     Per particolari esigenze l'Unità sanitaria locale potrà assicurare l'attività del servizio anche mediante turni di reperibilità festivi e notturni, degli operatori veterinari dipendenti e dell'altro personale addetto al servizio.

 

     Art. 5. (Presidii multizonali veterinari).

     Al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali comprendenti più Unità sanitarie locali, il Piano sanitario regionale individua i presidii ed i servizi veterinari multizonali cui è demandato lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

     - profilassi della rabbia e della idatidosi;

     - disinfezione, disinfestazione: e deratizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;

     - prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, comprendente l'organizzazione e la gestione di campi quarantenari e di ricoveri destinati all'isolamento di animali in importazione;

     - raccolta e distruzione mediante appositi impianti delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;

     - vigilanza sulla bonifica e risanamento dei rifiuti alimentari destinati all'alimentazione degli animali;

     - assistenza veterinaria specialistica, prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;

     - prestazioni specialistiche di consulenza e di sostegno per il miglior svolgimento delle funzioni proprie di ogni Unità sanitaria locale previste dal precedente articolo.

     Tali presidii e servizi dipendono funzionalmente dal Servizio veterinario ove gli stessi sono ubicati e si avvalgono anche degli altri presidii e servizi delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sardegna.

 

     Art. 6. (Compiti del veterinario responsabile del servizio).

     Il veterinario responsabile del servizio coordina i piani di lavoro delle aree funzionali e ne verifica lo stato di attuazione ed in particolare:

     - propone al Sindaco competente per territorio ed agli organi di gestione dell'Unità sanitaria locale i provvedimenti di rispettiva competenza, ed in caso di urgenza adotta direttamente i provvedimenti cautelativi di ordine tecnico-professionale;

     - assicura il collegamento con gli altri servizi dell'Unità sanitaria locale e con il Servizio veterinario regionale;

     - riceve le denunce dei casi di malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo e ne informa il responsabile del Servizio di igiene pubblica, e parimenti viene informato dallo stesso, dei casi delle citate malattie accertate nell'uomo in osservanza del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

     - fa parte di diritto dell'Ufficio di direzione, e partecipa quale organo tecnico-consultivo, al Comitato di gestione quando si trattano argomenti interessanti il servizio veterinario;

     - trasmette mensilmente al Servizio veterinario della regione i dati relativi alla denuncia di malattie infettive del bestiame di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954,- n. 320, e successive modificazioni;

     - redige annualmente la relazione sulle attività veterinarie dell'Unità sanitaria locale e la trasmette al Servizio- veterinario della regione;

     - predispone la continuità dei servizi anche, ove occorre, con l'istituzione di turni continuativi nell'ambito delle 24 ore;

     - dispone per il migliore utilizzo del personale e delle strutture assegnate al Servizio veterinario.

 

     Art. 7. (Attività libero-professionale).

     Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dai servizi e dalle strutture delle Unità sanitarie locali, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali delle Unità sanitarie locali stesse, né incompatibile con gli orari di lavoro.

     Il personale può altresì svolgere, oltre il normale orario di lavoro ed anche fuori dalle sedi di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi.

     I limiti e le modalità saranno quelli previsti dall'art. 36 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n; 761, e dalle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 8. (Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti).

     Nei casi in cui, per eventi gravi ed eccezionali o a causa di organici carenti, per insufficienza di posti o per mancata copertura degli stessi, l'Unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri dipendenti alle funzioni concernenti l'ispezione e la vigilanza veterinaria nei macelli privati, negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, nonché per i trattamenti ai fini sia immunizzanti, sia curativi, sia diagnostici relativi alle profilassi obbligatorie, provvede previa autorizzazione dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.

     L'attività dei veterinari convenzionati è programmata dal responsabile del Servizio veterinario.

     Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, e alla convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 9. (Assistenza zooiatrica).

     Nelle zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta garantita dalla libera attività professionale, le Unità sanitarie locali possono provvedere mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti, secondo uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità.

     La convenzione di cui al primo comma deve prevedere, per i veterinari interessati, l'obbligo di risiedere nel territorio di uno dei comuni compresi nell'Unità sanitaria locale, onde garantire la reperibilità e l'erogazione del servizio.

 

     Art. 10. (Attività di vigilanza e ispezione veterinaria).

     L'attività di vigilanza e ispezione veterinaria è diretta dal responsabile del Servizio veterinario che si avvale del personale posto alle sue dipendenze e, nei casi di urgente necessità, può chiedere alle autorità competenti la collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche Amministrazioni, con la qualifica di agente od ufficiale di politica giudiziaria.

     I veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono pubblici ufficiali.

 

     Art. 11. (Regolamenti locali in materia veterinaria).

     I Regolamenti locali in materia veterinaria di cui all'art. 31 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, sono approvati dai Consigli comunali dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Unità sanitaria locale, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, previa consultazione dei comuni medesimi.

     I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa richiesta.

 

     Art. 12. (Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria).

     I Sindaci esercitano tutte le funzioni in materia veterinaria che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Per l'esercizio di tali funzioni i Sindaci si avvalgono dei servizi e presidii della competente Unità sanitaria locale e provvedono inoltre all'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

 

     Art. 13. (Attribuzioni delle funzioni degli uffici del veterinario provinciale).

     Tutte le funzioni, i compiti e gli adempimenti, esercitati dagli uffici del veterinario provinciale sono attribuiti ai comuni che li esercitano mediante l'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 14. (Sostituzione del veterinario provinciale nelle Commissioni, Collegi e Comitati).

     Ove le vigenti disposizioni di legge prevedano il veterinario provinciale quale Presidente o componente di organismi collegiali il medesimo dovrà intendersi sostituito dal veterinario responsabile del servizio dell'Unità sanitaria locale, nel cui territorio hanno sede le attività di competenza di detti organismi; il veterinario responsabile del servizio potrà delegare altri veterinari dipendenti dalla medesima Unità sanitaria locale con la qualifica di veterinari dirigenti.

 

     Art. 15. (Competenze della regione).

     Sono di competenza della regione le seguenti funzioni:

     a) indirizzo e coordinamento al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

     b) verifiche onde assicurare la corrispondenza tra costi del Servizio veterinario e relativi benefici anche ai fini dell'incremento delle produzioni animali;

     c) direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

     d) predisposizione dei programmi per l'esecuzione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e coordinamento della loro corretta applicazione;

     e) predisposizione dei programmi di intervento per la costituzione e per l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento di servizi veterinari;

     f) coordinamento e raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari nella regione necessari alla programmazione statale e regionale;

     g) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

     h) determinazione delle modalità per l'approvvigionamento dei vaccini, dei sieri e prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie e per la loro distribuzione alle Unità sanitarie locali;

     i) redazione della relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari nella regione, da trasmettere ai competenti organi dello Stato ed attuazione di ogni altro adempimento periodico disposto dallo Stato;

     l) promozione, sentiti gli ordini provinciali dei veterinari, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni di categoria, l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e l'Università, di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria ed alimentare;

     m) rapporti e collegamento con tutte le Amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle competenze statali in materia di rapporti internazionali, nonché con gli istituti sperimentali zooprofilattici e con gli istituti universitari e di ricerca;

     n) promozione di un sistema informativo veterinario regionale, da realizzarsi anche in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e con la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari;

     o) attuazione dei compiti previsti dalla l.r. 5 febbraio 1982, n. 6, relativi al piano di eradicazione della peste suina africana;

     p) emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio regionale od a parte di esso comprendente più comuni. Fermo restando quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 19 della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, per l'esecuzione delle predette ordinanze i Sindaci dei comuni interessati si avvalgono delle strutture e servizi delle Unità sanitarie locali di appartenenza;

     q) determinazioni delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidii e servizi delle Unità sanitarie locali a favore di privati, emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentiti gli ordini professionali e previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione della proposta di tariffario, decorsi i quali il parere si intende positivamente reso. Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro. Con il procedimento di cui sopra, saranno approvate le tariffe per le altre prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria attraverso settori, presidii e servizi delle Unità sanitarie locali [1].

     Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.

     [L'attività tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dall'apposito Servizio veterinario] [2].

 

     Art. 16. (Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna).

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna deve fornire ai Servizi veterinari dell'Amministrazione regionale e delle Unità sanitarie Locali la collaborazione tecnico-scientifica per la diagnosi delle zoonosi e delle malattie infettive e diffusive degli animali, l'igiene degli alimenti di origine animale e di mangimi per l'alimentazione degli animali.

 

     Art. 17. (Norme transitorie per l'accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente).

     Nella prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto stabilito per i veterinari dalle tabelle di equiparazione annesse al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i restanti posti disponibili nella posizione apicale previsti per la direzione delle due aree funzionali di cui all'art. 3 della presente legge, nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna Unità sanitaria locale ai veterinari titolari di condotta veterinaria, che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di veterinario condotto, di almeno 10 anni alla data di entrata in vigore del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; detto concorso dovrà espletarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     La nomina del responsabile del Servizio veterinario avverrà secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

     Nei concorsi riservati, previsti dall'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, da un'apposita Commissione nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di Presidente, da uno dei Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.

 

     Art. 18. (Norme transitorie per i veterinari coadiutori).

     Il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali può confermare ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e fino ad un triennio dall'espletamento dei primi concorsi per i veterinari collaboratori banditi dalla regione ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i rapporti convenzionali in atto con i veterinari coadiutori di cui agli artt. 1 e 6 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.

     Nei pubblici concorsi di cui al comma precedente e per il periodo in esso indicato i veterinari coadiutori sono esonerati dal requisito del limite di età.

     Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di veterinario collaboratore di ciascuna Unità sanitaria locale, la regione riserva il 50% dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori di cui al precedente primo comma, nonché ai veterinari aggiunti o supplenti non di ruolo già delle Amministrazioni comunali, in servizio sul territorio regionale anteriormente alla data del 31 luglio 1983.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto da almeno 2 anni un rapporto convenzionale con gli uffici dei veterinari provinciali.

 

     Art. 19. (Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni).

     Sono soppressi gli uffici del veterinario provinciale.

     Il personale appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui alla l r. 18 agosto 1978, n. 51, in servizio presso gli uffici veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro 30 giorni da tale data, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. Sulle domande decide la Giunta regionale con propria deliberazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda stessa [3].

     Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano altresì al personale in servizio presso gli uffici del veterinario provinciale.

     Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla regione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del personale, affari generali e riforma della regione, stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa l'aliquota di personale di cui al primo comma, necessario.

     Il personale da confermarsi nel ruolo della regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro 30 giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

     Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della regione, la Giunta regionale accoglie le domande tenendo conto dell'anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle regioni e negli enti locali.

     Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la Giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.

 

     Art. 20. (Servizi regionali di coordinamento). [4]

 

     Art. 21. (Comando).

     L'Amministrazione regionale, in caso di necessità, è autorizzata a richiedere il comando di personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale o dagli enti sanitari sottoposti a controllo o a vigilanza della regione, secondo le modalità di cui all'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti nei relativi capitoli del bilancio della regione.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 62 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 7 novembre 1986, n. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 30.