§ 2.4.46 - L.R. 5 febbraio 1982, n. 6.
Norme per gli interventi regionali di attuazione del piano per l'eradicazione della peste suina africana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:05/02/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Per il perseguimento dei compiti attribuiti alla competenza della Regione autonoma della Sardegna per l'attuazione del piano quinquennale di intervento per l'eradicazione della peste suina [...]
Art. 2.      Per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi previsti dal piano o programmati dal Dipartimento è istituito un apposito servizio per l'eradicazione della peste suina africana del quale [...]
Art. 3.      Ai componenti del servizio di cui al secondo comma dell'art. 2, compete una medaglia di presenza di lire 35.000 per ogni giornata di riunione, qualunque sia il numero di sedute nella stessa [...]
Art. 4.      Per il coordinamento e l'attuazione di tutte le operazioni connesse alla profilassi della peste suina africana, l'Assessorato all'igiene e sanità può assumere temporaneamente liberi [...]
Art. 5.      L'Assessorato regionale all'igiene e sanità, d'intesa con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per il conseguimento delle operazioni di abbattimento degli animali infetti, [...]
Art. 6.      L'indennità di abbattimento, determinata secondo le disposizioni di cui alla l. 23 gennaio 1968, n. 34, e al d.m. 8 novembre 1968, integrati dalla l.r. 8 gennaio 1969, n. 1, così come [...]
Art. 7.      Agli allevatori che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore suinicolo, che a seguito dell'abbattimento degli animali infetti siano venuti a perdere gran parte del reddito e che [...]
Art. 8.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un finanziamento di lire 590.000.000 per l'effettuazione dello screening [...]
Art. 9.      Nel quadro degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, la regione promuove lo studio sistematico degli insetti ematofagi per l'individuazione delle varietà esistenti nell'Isola e per [...]
Art. 10.      L'Amministrazione regionale, al fine di ricostruire, in ambiente risanato, il patrimonio faunistico naturali, è autorizzata a costituire parchi di protezione (quarantenari) ove immettere e [...]
Art. 11.      Per consentire l'erogazione di anticipazioni sui contributi previsti per la ricostituzione degli allevamenti colpiti da peste suina africana dal «Progetto speciale zootecnia» della Cassa per il [...]
Art. 12.      Le competenze attribuite ai veterinari provinciali dalle vigenti disposizioni disciplinanti la particolare materia, sono svolte dagli stessi fino a quando non sarà emanata la legge regionale che [...]
Art. 13.      Gli allevatori che rientrino nella previsione di cui all'art. 7 e che abbiano subito il totale abbattimento degli animali infetti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono [...]
Art. 14.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai comuni interessati le spese sostenute dagli stessi per le operazioni di abbattimento, disinfezione e disinfestazione in occasione del [...]
Art. 15.      Nelle more dell'istituzione dei servizi e dei settori di cui alla l.r. del 17 agosto 1978, n. 51, fanno parte del servizio di cui al primo comma dell'art. 2, i funzionari responsabili, in seno [...]
Art. 16.      I comuni, proprietari di terreni gravati da usi civici, possono presentare un piano per la realizzazione delle strutture produttive previste nella presente legge. Le provvidenze a cui potranno [...]
Art. 17.      Gli interventi relativi all'opera per l'isolamento, lo smaltimento e l'eventuale utilizzazione dei rifiuti solidi urbani, affidati con delibera CIPE del 29 luglio 1980 alla CASMEZ, saranno [...]
Art. 18.      Gli interventi atti alla ristrutturazione, riammodernamento e nuova costituzione degli impianti di macellazione saranno programmati sulla base di un apposito piano predisposto dal servizio di [...]
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 21.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.4.46 - L.R. 5 febbraio 1982, n. 6.

Norme per gli interventi regionali di attuazione del piano per l'eradicazione della peste suina africana.

 

Art. 1.

     Per il perseguimento dei compiti attribuiti alla competenza della Regione autonoma della Sardegna per l'attuazione del piano quinquennale di intervento per l'eradicazione della peste suina africana, di cui alla delibera del CIPE in data 29 luglio 1980 e 29 dicembre 1980, nonché alla decisione del Consiglio della CEE in data 11 novembre 1980, n. 80-1097-CEE, al fine di coordinare gli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti territoriali, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza della Giunta regionale, coordinato dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.

     Fanno parte del Dipartimento i seguenti Assessorati regionali:

     - igiene e sanità;

     - difesa e ambiente;

     - agricoltura e riforma agro-pastorale;

     - programmazione, bilancio e assetto del territorio;

     - enti locali, finanze ed urbanistica;

     - industria.

     Gli Assessorati facenti parte del Dipartimento sono rappresentati dall'Assessore o da un suo delegato.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla VI fascia funzionale in servizio presso la Presidenza della Giunta.

 

     Art. 2.

     Per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi previsti dal piano o programmati dal Dipartimento è istituito un apposito servizio per l'eradicazione della peste suina africana del quale fanno parte i coordinatori dei servizi e dei settori interessati, in seno ai vari Assessorati.

     Previo benestare delle competenti Amministrazioni fanno parte del servizio di cui al comma precedente i seguenti funzionari direttivi:

     - uno in rappresentanza del Ministero della sanità, direzione generale dei servizi veterinari;

     - uno in rappresentanze del Ministero dell'agricoltura e foreste;

     - tre in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno, responsabili, rispettivamente dal progetto speciale n. 4 - zootecnica, del progetto speciale n. 34 in materia di impianti di commercializzazione e del progetto speciale n. 25 per il reperimento ed il potenziamento delle risorse idriche della Sardegna.

     Del predetto servizio fanno parte, inoltre, impiegati appartenenti alle varie fasce funzionali del ruolo unico regionale, secondo un organigramma da adottarsi con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta sentiti l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione e gli Assessori facenti parte del Dipartimento di cui all'art. 1.

     Al servizio è preposto un coordinatore scelto tra i funzionari del servizio di cui al primo comma, secondò le modalità previste dal comma precedente.

     Il predetto servizio è istituito per un tempo corrispondente alla durata del piano d'intervento di cui all'art. 1 e può essere strutturato su base periferica.

 

     Art. 3.

     Ai componenti del servizio di cui al secondo comma dell'art. 2, compete una medaglia di presenza di lire 35.000 per ogni giornata di riunione, qualunque sia il numero di sedute nella stessa giornata.

     Ai componenti di cui al precedente comma, che non risiedono nei comuni in cui ha sede il Servizio, compete, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, il trattamento di missione previsto per le rispettive Amministrazioni di appartenenza.

 

     Art. 4.

     Per il coordinamento e l'attuazione di tutte le operazioni connesse alla profilassi della peste suina africana, l'Assessorato all'igiene e sanità può assumere temporaneamente liberi professionisti, in qualità di coadiutori veterinari, con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. l del d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.

     Gli stessi veterinari verranno assegnati ed addetti ai vari interventi a seconda delle esigenze rappresentate dagli uffici ed enti interessati alla profilassi della peste suina africana.

     I veterinari assunti con le modalità di cui ai commi precedenti possono altresì essere addetti alle operazioni relative al prelievo dei campioni di sangue per la ricerca del virus.

 

     Art. 5.

     L'Assessorato regionale all'igiene e sanità, d'intesa con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per il conseguimento delle operazioni di abbattimento degli animali infetti, comprese le attività di disinfezione e di disinfestazione, può avvalersi del personale, delle strutture e dei mezzi già in servizio e in dotazione al CRAI.

     Qualora il personale, i mezzi ed il materiale di consumo non fossero sufficienti per il conseguimento delle operazioni di cui al primo comma, l'Assessorato regionale all'igiene e sanità sulla base delle esigenze individuate dal servizio di cui all'art. 2, è autorizzato all'acquisizione delle dotazioni occorrenti.

     Tra gli interventi richiamati dalla l.r. 5 febbraio 1981, n. 7, di proroga della l.r. 28 novembre 1957, n. 25, e da eventuali altre leggi di proroga della predetta l. n. 25, devono intendersi compresi anche quelli previsti dal presente articolo.

     Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'Assessorato regionale all'igiene e sanità è autorizzato a rivolgersi, mediante trattativa privata, ad una o più ditte specializzate, tra quelle ritenute più idonee presenti sulla piazza, prescindendo dai limiti previsti dalle vigenti norme di contabilità.

 

     Art. 6.

     L'indennità di abbattimento, determinata secondo le disposizioni di cui alla l. 23 gennaio 1968, n. 34, e al d.m. 8 novembre 1968, integrati dalla l.r. 8 gennaio 1969, n. 1, così come disciplinata dall'art. 4 della l.r. 19 luglio 1978, n. 48, è erogata integralmente dalla regione, a carico dei fondi a tal fine assegnati dallo Stato, stanziati nel capitolo 12194 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità del bilancio della regione per l'anno 1981 ed eventualmente nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Per i benefici previsti dal terzo comma dell'art. 3 del d.m. 8 novembre 1968, sono altresì assimilabili i suini riproduttori di linee ibride per la produzione del suino magro riconosciute dalla normativa che regola gli interventi del «Progetto speciale zootecnica» della Cassa per il Mezzogiorno.

     Gli interventi sono riferibili anche agli abbattimenti effettuati dal primo verificarsi dell'epizoozia.

 

     Art. 7.

     Agli allevatori che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore suinicolo, che a seguito dell'abbattimento degli animali infetti siano venuti a perdere gran parte del reddito e che risultino essere proprietari al momento dell'abbattimento, di almeno 70 capi adulti di età non inferiore ai 6 mesi, è attribuito un assegno trimestrale anticipato di sostentamento di lire 1.050.000 per il periodo di un anno, a decorrere dal primo giorno del mese in cui è avvenuto l'abbattimento stesso.

     Il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui al comma precedente, viene accertato sulla base del numero degli animali adulti effettivamente abbattuti, su certificazione rilasciata dal Sindaco del comune competente per territorio.

     Le domande per l'ottenimento del beneficio di cui al primo comma devono essere presentate al Sindaco del comune ove è avvenuto l'abbattimento, il quale provvederà all'istruttoria delle stesse, secondo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

     L'assegno di sostentamento è attribuito con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità.

     Non oltre 20 giorni prima della decorrenza dell'ultima trimestralità, i beneficiari sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, al Sindaco del comune competente per territorio una dichiarazione ai sensi dell'art 4 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il permanere dei requisiti di cui ai commi precedenti.

     Il Sindaco provvederà ad accertare la persistenza dei requisiti richiesti e ad inviare entro 10 giorni la relativa attestazione all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, per la successiva erogazione.

     Nel caso di decesso del titolare dei benefici di cui al primo comma beneficeranno gli eredi qualora sussistano gli stessi requisiti richiesti all'atto della concessione.

     Gli eredi legittimi dovranno a tal uopo ripresentare entro 60 giorni dall'avvenuta morte del titolare, domanda di concessione allegandone relativa documentazione.

     Qualora nei periodi di corresponsione dell'assegno dovessero venire meno i requisiti richiesti, l'interessato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Sindaco del comune competente, che ne informerà sollecita mente l'Assessorato regionale all'igiene e sanità, che provvederà all'immediata sospensione della relativa erogazione e al recupero delle eventuali somme corrisposte.

 

     Art. 8.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un finanziamento di lire 590.000.000 per l'effettuazione dello screening sierologico sui suini, al fine della determinazione di soggetti eventuali portatori sani del virus della peste suina africana.

     Il finanziamento deve essere finalizzato:

     - all'assunzione di personale tecnico, a tempo determinato, per l'esecuzione delle prove di laboratorio e per coadiuvare il personale tecnico dell'Istituto, secondo le norme che disciplinano 'organizzazione dell'ente;

     - all'attribuzione di incarichi a veterinari liberi professionisti per l'effettuazione diretta, per ogni provincia, dei prelievi da compensarsi proporzionalmente al numero dei prelievi effettuati - differenziando il compenso tra prelievi in allevamenti disagiati e in allevamenti razionali - e attraverso il rimborso delle spese per l'uso del mezzo di trasporto, compreso il mezzo proprio, sulla base degli importi previsti dalle vigenti norme che disciplinano la materia per il personale dell'Amministrazione regionale;

     - all'attivazione di una nuova stazione diagnostica in provincia di Oristano;

     - all'attivazione di un «laboratorio a scatola chiusa» per la sede centrale di Sassari.

     I controlli sierologici verranno programmati sulla base di un piano particolareggiato predisposto in collaborazione tra il servizio per l'eradicazione della peste suina africana e l'Assessorato regionale all'igiene e sanità, l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e gli Uffici veterinari comunali competenti. Gli stessi controlli verranno attuati sotto le direttive e le indicazioni dell'Istituto zooprofilattico e degli Uffici veterinari comunali competenti per territorio.

     Il finanziamento di cui al presente articolo viene assegnato con decreto all'Assessore regionale all'igiene e sanità, sulla base del piano quinquennale di eradicazione della peste suina africana di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il pagamento del finanziamento assegnato è disposto sulla base di richieste motivate delle esigenze di pagamento con le quali l'Istituto segnala all'Amministrazione regionale le prevedibili necessità finanziarie per l'attuazione del programma di ricerca.

     L'Istituto, trimestralmente, dovrà presentare all'Assessorato regionale all'igiene e sanità una dettagliata relazione tecnica sull'attività svolta.

     Conclusa l'attività di ricerca, l'istituto dovrà presentare all'Amministrazione regionale uno studio particolareggiato dell'attività svolta, redatto in un congruo numero di copie che saranno divulgate a cura dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

 

     Art. 9.

     Nel quadro degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, la regione promuove lo studio sistematico degli insetti ematofagi per l'individuazione delle varietà esistenti nell'Isola e per l'accertamento del virus di peste suina africana in zecche prelevate sia in zone contaminate che in zone indenni.

     La realizzazione dello studio di cui al precedente comma è affidata, in collaborazione, all'Istituto di parassitologia e alla cattedra di malattie parassitarie degli animali domestici della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, per quanto attiene alla classificazione delle specie di insetti ed all'Istituto zooprofilattico della Sardegna per quanto attiene alle prove di ricerca del virus negli insetti stessi.

     Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico della Sardegna, ad integrazione delle assegnazioni di cui al precedente art. 8, un finanziamento di lire 50.000.000.

     Per quanto concerne l'erogazione del finanziamento, si applicano le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma del precedente art. 8.

     Per lo studio da effettuarsi da parte della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la predetta Università un'apposita convenzione con la quale si provvederà a disciplinare, oltre ai termini di attuazione dello studio, i rapporti economici sulla base di un finanziamento di lire 50.000.000.

 

     Art. 10.

     L'Amministrazione regionale, al fine di ricostruire, in ambiente risanato, il patrimonio faunistico naturali, è autorizzata a costituire parchi di protezione (quarantenari) ove immettere e proteggere maiali e cinghiali selezionati sani per favorirne la riproduzione e quindi il ripopolamento.

 

     Art. 11.

     Per consentire l'erogazione di anticipazioni sui contributi previsti per la ricostituzione degli allevamenti colpiti da peste suina africana dal «Progetto speciale zootecnia» della Cassa per il Mezzogiorno, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale è autorizzato a stipulare con la medesima Cassa una convenzione per l'istituzione di un apposito conto corrente.

     Detto conto, avente per dotazione le somme specificatamente accreditate dalla Cassa per il Mezzogiorno, sarà intestato alla Cassa stessa e verrà utilizzato mediante l'emissione di ordini di pagamento, a firma dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o di persona all'uopo delegata, intestati agli allevatori beneficiari dei provvedimenti contributivi.

     Il conto corrente di cui al comma precedente verrà istituito presso il tesoriere regionale e gli interessi maturati nel conto sono accreditati alla Cassa per il Mezzogiorno.

     Le anticipazioni sui contributi saranno corrisposte nella misura prevista dall'art. 8 della l.r. 3 febbraio 1981, n. 5.

     Il rischio relativo all'erogazione delle anticipazioni sarà a carico dell'Amministrazione regionale. Onde consentire a quest'ultima di farvi fronte, la liquidazione delle anticipazioni verrà effettuata su richiesta degli aventi diritto, previa presentazione di un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore della Regione Sarda di una cauzione di importo pari al 100% dell'anticipazione richiesta. Tale cauzione sarà costituita sotto forma di garanzia fornita mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione autorizzati a norma delle leggi vigenti, oppure fornita da un Istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale e viene svincolata previa autorizzazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o di funzionari a tal fine delegati

 

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 12.

     Le competenze attribuite ai veterinari provinciali dalle vigenti disposizioni disciplinanti la particolare materia, sono svolte dagli stessi fino a quando non sarà emanata la legge regionale che stabilisce le norme per il riordino dei servizi veterinari, in attuazione dell'art. 16 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 13.

     Gli allevatori che rientrino nella previsione di cui all'art. 7 e che abbiano subito il totale abbattimento degli animali infetti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono presentare la domanda per l'ottenimento dell'assegno di sostentamento entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della regione.

     Se l'abbattimento è avvenuto almeno un anno prima della data di entrata in vigore della legge, l'assegno di sostentamento è attribuito in unica soluzione per il tempo previsto dallo stesso articolo o per un tempo inferiore, pari a quello per il quale l'allevatore si trovava nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge.

     Qualora, invece, dalla data dell'abbattimento a quella di entrata in vigore della legge non sia trascorso ancora un anno, l'assegno di sostentamento verrà corrisposto all'allevatore, che possieda i requisiti richiesti, nel modo seguente:

     - le trimestralità maturate per intero, in unica soluzione;

     - le altre trimestralità, una volta maturate, secondo le procedure previste dall'art 7

     L'assegno viene corrisposto in unica soluzione se l'ultima trimestralità è maturata prima dell'emanazione del decreto di cui al quinto comma del citato art. 7.

     Ove del periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge siano venuti meno i requisiti previsti dalla stessa, l'assegno verrà corrisposto limitatamente al periodo per il quale sussistevano.

 

     Art. 14.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai comuni interessati le spese sostenute dagli stessi per le operazioni di abbattimento, disinfezione e disinfestazione in occasione del verificarsi di focolai di peste suina africana.

     I rimborsi di cui al comma precedente sono disposti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, sino ad un massimo del 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

     I rimborsi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi altresì a favore dei comuni che, sin dal primo insorgere del morbo, hanno sostenuto spese per operazioni di abbattimento, disinfezione e disinfestazione e che non abbiano ricevuto a tale titolo alcun contributo da altre Amministrazioni.

 

     Art. 15.

     Nelle more dell'istituzione dei servizi e dei settori di cui alla l.r. del 17 agosto 1978, n. 51, fanno parte del servizio di cui al primo comma dell'art. 2, i funzionari responsabili, in seno ai vari Assessorati, degli uffici competenti nelle materie oggetto dell'articolato intervento del piano.

 

     Art. 16.

     I comuni, proprietari di terreni gravati da usi civici, possono presentare un piano per la realizzazione delle strutture produttive previste nella presente legge. Le provvidenze a cui potranno accedere saranno quelle stabilite per gli operatori agricoli a titolo principale.

 

     Art. 17.

     Gli interventi relativi all'opera per l'isolamento, lo smaltimento e l'eventuale utilizzazione dei rifiuti solidi urbani, affidati con delibera CIPE del 29 luglio 1980 alla CASMEZ, saranno attuati sentito il servizio di cui al precedente art. 2, che ne indicherà la priorità di realizzazione e sottoposti all'approvazione del dipartimento di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge.

     Il servizio di cui al precedente art. 2, sentito gli enti locali interessati, provvederà a formulare al dipartimento, per la successiva approvazione della Giunta, proposte di direttive volte alla costituzione di organismi consortili per l'isolamento, lo smaltimento e l'eventuale utilizzazione dei rifiuti solidi urbani.

 

     Art. 18.

     Gli interventi atti alla ristrutturazione, riammodernamento e nuova costituzione degli impianti di macellazione saranno programmati sulla base di un apposito piano predisposto dal servizio di cui al precedente art. 2 e approvato dalla Giunta regionale su proposta del Dipartimento di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il servizio di cui all'art. 2 della presente legge, provvederà inoltre a formulare al Dipartimento per l'approvazione della Giunta proposte di direttive volte alla costituzione di organismi consortili per la costruzione e gestione delle strutture di trasformazione dei prodotti zootecnici.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 20.

     Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 21.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.