§ 2.12.52 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.
Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:10/01/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori sociali
Art. 2.  Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza
Art. 3.  Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2012
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 2.12.52 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali.

(B.U. 17 gennaio 2013, n. 3)

 

Art. 1. Autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di assicurare il pagamento degli ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), agli aventi diritto è autorizzata per l'anno 2013 la spesa prioritaria di euro 30.275.000 a valere sulle disponibilità sussistenti alla data del 31 dicembre 2012 nel Fondo regionale per l'occupazione in ragione di euro 30.000.000 (UPB S06.06.004) per il pagamento degli ammortizzatori sociali e fino a ulteriori euro 275.000 (UPB S04.10.006) per la prosecuzione del progetto SCUS (UPB S06.06.004). Non si applica per la spesa così autorizzata il limite di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti), per il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione [1].

1 bis. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio [2].

2. La Regione opera, tramite specifica convenzione, da stipularsi entro il 15 marzo 2013, con trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) - Sardegna che provvede al pagamento dei benefici di ammortizzatore sociale ai destinatari finali, impiegando le risorse finanziarie aggiuntive stanziate ai sensi del comma 1 [3].

2 bis. I lavoratori assistiti da ammortizzatore sociale possono proseguire le attività presso le pubbliche amministrazioni locali e settoriali nelle quali hanno operato nel precedente esercizio, sulla base dell'accordo stipulato nell'aprile del 2010 tra l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le organizzazioni sindacali. Agli eventuali oneri si provvede tramite specifico stanziamento nella manovra finanziaria per l'anno 2013 [4].

 

     Art. 2. Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è prorogato di dodici mesi.

 

     Art. 3. Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), dopo le parole "della legge regionale n. 3 del 2008" è aggiunto il seguente periodo: "e compreso il personale professionalizzato dei CSL della Provincia di Carbonia-Iglesias.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 2013, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 2013, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3.