§ 1.4.95 - L.R. 8 febbraio 2013, n. 3.
Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:08/02/2013
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e regolazione del Servizio idrico integrato
Art. 1 bis.  (Comitato di indirizzo)
Art. 2.  Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario
Art. 3.  Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale n. 24 del 2012
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2013
Art. 5.  Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 1.4.95 - L.R. 8 febbraio 2013, n. 3.

Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013

(B.U. 14 febbraio 2013, n. 8)

 

Art. 1. Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e regolazione del Servizio idrico integrato

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, e nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014, da un commissario straordinarionominato, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la carica di sindaco o di amministratore locale. Il commissario straordinario succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche esercitate dall'Autorità d'ambito [1].

     1 bis. Al commissario straordinario non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) [2].

     1 ter. Il decreto del Presidente della Regione di nomina del Commissario straordinario è emanato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 1 bis. (Comitato di indirizzo) [4]

     1. È costituito, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, il comitato di indirizzo, composto da otto membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la funzione di sindaco o di amministratore locale di cui:

a) due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;

b) due nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente;

c) quattro designati dal Consiglio delle autonomie locali, fra i quali è individuato, quello con funzioni di Presidente; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la designazione è effettuata in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio regionale.

     2. Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     3. Il comitato formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, gestione e controllo degli interventi infrastrutturali sul sistema del servizio idrico integrato e sul loro raccordo e coerenza con gli atti regionali generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche.

     4. Ai componenti del comitato non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995.

 

     Art. 2. Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario

     1. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, e il personale a tempo determinato con contratto individuale di lavoro in corso afferente a percorsi formativi Master and Back, durante il periodo di gestione commissariale prosegue la propria attività ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

     2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità dell'Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.

 

     Art. 3. Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale n. 24 del 2012

     1. Le risorse liberate sussistenti nel bilancio regionale, già destinate al cofinanziamento dei progetti inclusi nel rapporto finale di esecuzione del POR Sardegna 2000-2006 non ultimati e/o operativi alla data di chiusura del programma, sono mantenute in bilancio e possono essere destinate all'erogazione dei saldi spettanti o alla realizzazione di opere di completamento o miglioramento delle opere principali, da finanziarsi con i ribassi di gara e le ulteriori economie. Il mantenimento in bilancio è ammesso a condizione che i progetti principali siano stati dichiarati ultimati e/o conclusi entro il termine previsto dalla decisione della Commissione europea COM (2006) 3424 del 1° agosto 2006.

     2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla medesima legge, per i quali la Regione abbia già provveduto all'erogazione dei relativi contributi, iniziano entro il 31 dicembre 2013, pena la revoca del finanziamento concesso e il conseguente recupero delle risorse da parte dell'Amministrazione regionale.

     3. All'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norme in materia di revisione contabile negli enti locali), sono soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2013

     1. L'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), è così modificato:

     a) il comma 2 è così sostituito:

     "2. La Regione opera, tramite specifica convenzione, da stipularsi entro il 15 marzo 2013, con trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) - Sardegna che provvede al pagamento dei benefici di ammortizzatore sociale ai destinatari finali, impiegando le risorse finanziarie aggiuntive stanziate ai sensi del comma 1.";

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. I lavoratori assistiti da ammortizzatore sociale possono proseguire le attività presso le pubbliche amministrazioni locali e settoriali nelle quali hanno operato nel precedente esercizio, sulla base dell'accordo stipulato nell'aprile del 2010 tra l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le organizzazioni sindacali. Agli eventuali oneri si provvede tramite specifico stanziamento nella manovra finanziaria per l'anno 2013.".

 

     Art. 5. Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro

     1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione dispone l'assunzione con contratto a termine al 30 settembre 2014 presso l'Agenzia regionale del lavoro del personale professionalizzato di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali. L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle soppresse province sarde, delle unioni di comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei titoli di servizio posseduti dal predetto personale [5].

     2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2012, sono assegnati all'Agenzia regionale del lavoro nella misura residua alle risorse finanziarie già trasferite o da trasferire agli enti locali che abbiano già provveduto alle assunzioni.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 40.