§ 2.12.53 - L.R. 21 febbraio 2013, n. 4.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:21/02/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013 e all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012
Art. 2.  (Disposizioni concernenti i cantieri comunali)
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.12.53 - L.R. 21 febbraio 2013, n. 4.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali

(B.U. 28 febbraio 2013, n. 10)

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013 e all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012

     1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) dopo la parola "deroga" sono aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS)";

     b) dopo la parola "spesa" è aggiunta la parola "prioritaria";

     c) la cifra di euro "30.000.000" è sostituita dalla seguente: "30.275.000";

     d) dopo le parole "sulle disponibilità sussistenti" sono aggiunte le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012";

     e) dopo le parole "Fondo regionale per l'occupazione" è aggiunta la seguente frase: "in ragione di euro 30.000.000 (UPB S06.06.004) per il pagamento degli ammortizzatori sociali e fino a ulteriori euro 275.000 (UPB S04.10.006) per la prosecuzione del progetto SCUS";

     f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

     Art. 2. (Disposizioni concernenti i cantieri comunali) [1]

     1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali le cui assunzioni risultano strettamente necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale. L'onere finanziario è interamente a carico di risorse regionali e le assunzioni di progetto in essi previste sono riconducibili alle deroghe introdotte dall'articolo 4 ter, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nei soli casi di assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 2013, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2014, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.