§ 5.2.220 - L.R. 17 luglio 2012, n. 14.
Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:17/07/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2012
Art. 2.  Prosecuzione del Progetto SCUS
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.2.220 - L.R. 17 luglio 2012, n. 14.

Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS.

(B.U. 19 luglio 2012, n. 32)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2012

1. I commi 49 e 50 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono sostituiti dai seguenti:

"49. Il contributo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari di cui alla legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari) è determinato per l'anno 2012 in euro 9.200.000 (UPB S05.04.003); alla determinazione del contributo per gli anni successivi si provvede a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

50. A favore della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, per il ripiano delle esposizioni debitorie, è autorizzata, nell'anno 2013, a titolo di anticipazione, la spesa di euro 10.000.000 da restituire in dieci anni, con rate annuali di euro 1.000.000 mediante compensazione in sede di erogazione del contributo ordinario annuale (UPB S05.04.003).".

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Fondazione presenta all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo il programma pluriennale di risanamento.

3. Alla spesa di cui all'articolo 4, comma 50 della legge regionale n. 6 del 2012, così come modificato dal comma 1, si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1), annualità 2013, della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2012.

 

     Art. 2. Prosecuzione del Progetto SCUS [1]

1. Al fine di garantire la prosecuzione del Progetto "Schema per il Corretto Uso del Suolo" (SCUS) per le attività di supporto ai comuni per l'adeguamento dei PUC al Piano paesaggistico regionale (PPR) ed al Piano di assetto idrogeologico (PAI) è autorizzata una spesa valutata in euro 126.000 per l'anno 2012 ed in euro 275.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 in conto dell'UPB S04.10.006; conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, iscritta in conto dell'UPB S04.09.003.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S04.09.003

Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica

2012 euro 85.000

2013 euro 275.000

2014 euro 275.000

in aumento

UPB S04.10.006

Contributi ai comuni per strumenti urbanistici

2012 euro 85.000

2013 euro 275.000

2014 euro 275.000

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.