§ 5.2.221 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/12/2012
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio
Art. 2.  Disposizioni urgenti
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.2.221 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti.

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 56)

 

Art. 1. Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 per un periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2013.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica agli interventi di sostegno al reddito e ai bonus di utilizzo di cui all'accordo Regione, istituzioni locali e parti sociali sottoscritto il 1° marzo 2010.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2006 è così modificato:

"2. Lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, iscritto in apposita UPB, è trasferito dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al medesimo Consiglio, in due rate semestrali: la prima il 1° gennaio, la seconda il 1° luglio di ciascun esercizio finanziario.".

2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) si interpreta nel senso che il "5 per cento per i costi generali relativi alle attrezzature" è da intendersi a favore dei soggetti gestori dei progetti sia per l'annualità 2012 che per quella 2013.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.