§ 1.3.146 - L.R. 14 giugno 2000, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:14/06/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Dotazioni organiche.
Art. 2.  Competenze dei dirigenti.
Art. 3.  Trasferimento a diversa funzione dirigenziale.
Art. 4.  Comandi di personale.
Art. 5.  Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni.
Art. 6.  Modalità di accesso.
Art. 7.  Precedenze nei concorsi.
Art. 8.  Mobilità dei dipendenti neo-assunti.
Art. 9.  Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti.
Art. 10.  Esercizio delle funzioni di direzione.
Art. 11.  Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
Art. 12.  Dotazioni organiche degli enti regionali.
Art. 13.  Prima costituzione della dirigenza.
Art. 14.  Abrogazione di norme.
Art. 15.  Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale.
Art. 16.  Uffici ausiliari degli organi di direzione politica.
Art. 17.  Istituzione di stazioni forestali.
Art. 18.  Personale comandato dagli enti locali.
Art. 19.  Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione.
Art. 20.  Personale dei Consorzi per la frutticoltura.
Art. 21.  Lavori socialmente utili.
Art. 22.  Norma finanziaria.


§ 1.3.146 - L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.

(B.U. 27 giugno 2000, n. 20).

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31

 

Art. 1. Dotazioni organiche.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. Competenze dei dirigenti.

     1. [3].

     2. [4].

     3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge regionale è abrogata.

     4. [5].

     5. [6].

     6. [7].

 

     Art. 3. Trasferimento a diversa funzione dirigenziale. [8]

 

     Art. 4. Comandi di personale. [9]

 

     Art. 5. Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni. [10]

 

     Art. 6. Modalità di accesso. [11]

 

     Art. 7. Precedenze nei concorsi. [12]

 

     Art. 8. Mobilità dei dipendenti neo-assunti.

     1. Nell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998 sono abrogate le parole ", comandati o distaccati".

 

     Art. 9. Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti.

     1. [13].

     2. [14].

     3. [15].

 

     Art. 10. Esercizio delle funzioni di direzione. [16]

 

     Art. 11. Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. [17]

 

     Art. 12. Dotazioni organiche degli enti regionali. [18]

 

     Art. 13. Prima costituzione della dirigenza.

     1. - 3. [19].

     4. [20].

 

     Art. 14. Abrogazione di norme.

     1. [21].

     2. [22].

 

     Art. 15. Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale.

     1. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 31 del 1998 la dotazione organica della qualifica dirigenziale è rideterminata in 250 unità.

 

     Art. 16. Uffici ausiliari degli organi di direzione politica.

     1. Il Presidente della Giunta e gli Assessori, per l'esercizio delle competenze loro attribuite, possono avvalersi di dirigenti in posizione di staff ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998.

 

     Art. 17. Istituzione di stazioni forestali.

     1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

 

     Art. 18. Personale comandato dagli enti locali.

     1. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima Amministrazione.

     2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

     4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

     5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.

     6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 19. Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione.

     1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

     2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

 

     Art. 20. Personale dei Consorzi per la frutticoltura.

     1. Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.

 

     Art. 21. Lavori socialmente utili.

     1. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 293.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 380.000.000 per gli anni successivi.

     2. Il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 deve tener conto delle seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

 

 


[1] Modifica la lettera c), comma 1, art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[2] Modifica la lettera d), comma 2, art. 5 e la rubrica ed i commi 1, 2 e 3, art. 39 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[3] Modifica il comma 5, art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[4] Modifica la lettera b), comma 6, art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[5] Sostituisce le lettere d) ed e), comma 1, art. 24 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[6] Aggiunge le lettere e1) ed e2) al comma 1, art. 25 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[7] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Aggiunge la lettera f1) al comma 1, art. 19 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[8] Modifica il comma 8, art. 28 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[9] Modifica il comma 4, art. 40 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[10] Modifica il comma 1, art. 41 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[11] Modifica la lettera b), comma 1 ed il comma 4, art. 52 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[12] Modifica il comma 1, art. 53 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[13] Modifica il comma 1, art. 71 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[14] Inserisce il comma 9 bis nell'art. 71 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[15] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 73 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[16] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 73 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[17] Aggiunge il comma 4 ter all'art. 73 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[18] Modifica il comma 3, art. 75 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[19] Modificano la lettera a), comma 2 ed il comma 3, art. 77 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[20] Inserisce il comma 13 bis nell'art. 77 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[21] Modifica la lettera d), comma 1, art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[22] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.