§ 1.4.57 - L.R. 13 dicembre 1994, n. 38. [0]
Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:13/12/1994
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità - Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Articolazione territoriale dei comitati).
Art. 3.  (Competenza dei comitati).
Art. 4.  (Composizione dei comitati di controllo).
Art. 5.  (Elenchi presentati dagli ordini professionali).
Art. 6.  (Elenchi formati a domanda).
Art. 7.  (Modalità del sorteggio).
Art. 8.  (Modalità dell'elezione dei componenti, dei presidenti e dei vicepresidenti).
Art. 9.  (Nomina dei componenti dei comitati di controllo).
Art. 10.  (Cause di ineleggibilità).
Art. 11.  (Cause di decadenza).
Art. 12.  (Sospensione dalle funzioni).
Art. 13.  (Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo).
Art. 14.  (Durata in carica dei comitati).
Art. 15.  (Dimissioni).
Art. 16.  (Surrogazione dei componenti dei comitati).
Art. 17.  (Scioglimento dei comitati).
Art. 18.  (Elezione del Presidente e del Vicepresidente).
Art. 19.  (Funzioni del Presidente).
Art. 20.  (Funzioni del Vicepresidente).
Art. 21.  (Convocazione, seduta e deliberazioni dei comitati).
Art. 22.  (Astensione).
Art. 23.  (Verbale della seduta).
Art. 24.  (Principi generali sul controllo di legittimità).
Art. 25.  (Controllo del bilancio e del conto consuntivo).
Art. 26.  (Controllo sostitutivo).
Art. 27.  (Controllo sostitutivo in ordine al bilancio).
Art. 28.  (Controllo sostitutivo in ordine al conto consuntivo).
Art. 29.  (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità).
Art. 30.  (Pubblicazione delle deliberazioni. Invio ai gruppi consiliari).
Art. 31.  (Invio delle deliberazioni ai comitati di controllo).
Art. 32.  (Termini per l'esercizio del controllo).
Art. 33.  (Richiesta di elementi istruttori).
Art. 34.  (Audizione degli enti controllati).
Art. 35.  (Osservazioni sulle deliberazioni soggette a controllo).
Art. 36.  (Pronunce dei comitati di controllo).
Art. 37.  (Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo).
Art. 38.  (Trasmissione di documenti con mezzi telematici).
Art. 39.  (Pubblicità dell'attività dei comitati e accesso agli atti).
Art. 40.  (Pubblicazione delle decisioni dei comitati).
Art. 41.  (Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni).
Art. 42.  (Relazione illustrativa sull'attività dei comitati).
Art. 43.  (Uffici dei comitati di controllo).
Art. 44.  (Istruttoria degli atti).
Art. 45.  (Contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo).
Art. 46.  (Articolazione organizzativa degli uffici).
Art. 47.  (Conservazione degli atti).
Art. 48.  (Indennità e gettoni di presenza).
Art. 49.  (Indennità di missione).
Art. 50.  (Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo).
Art. 51.  (Procedimenti in corso).
Art. 52.  (Norma finanziaria).


§ 1.4.57 - L.R. 13 dicembre 1994, n. 38. [0]

Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità - Ambito di applicazione).

     1. La presente legge, disciplina l'esercizio del controllo, attribuito agli organi, della Regione sarda dall'articolo 46 della legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sugli atti dei Comuni e delle Province.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al controllo sugli atti della città metropolitana di Cagliari e dei municipi, qualora istituiti, delle comunità montane, delle circoscrizioni di decentramento comunale, degli altri enti locali e delle. forme associative disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

     3. Le deliberazioni adottate dagli enti di cui ai commi le 2 nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono sottoposte al controllo di legittimità secondo gli stessi criteri, limiti, modalità e termini, previsti per il controllo sulle deliberazioni adottate dai predetti enti nell'esercizio delle funzioni proprie.

     4. Per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, (I controlli sugli enti locali), in quanto compatibili, si applicano. le disposizioni di cui ai Capi VII, VIII, IX e X della medesima legge, intendendosi sostituite da quelle recate dalla presente legge le disposizioni sui termini per l'esercizio del controllo contenute negli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 62 del 1978.

     4 bis. Il controllo sugli atti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna e di quelli della relativa Unione regionale è esercitato dai Comitati di controllo nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) [1].

 

     Art. 2. (Articolazione territoriale dei comitati).

     1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania [2].

     2. La circoscrizione territoriale del Comitato regionale di controllo si estende all'intero territorio della Regione.

     3. La circoscrizione territoriale dei comitati circoscrizionali comprende i comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni infraprovinciali quali individuate dall'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 [3].

     4. [4].

     5. [4].

     6. [4].

     7. Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

 

     Art. 3. (Competenza dei comitati). [5]

     1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti degli enti di cui all'articolo 1 concernenti i seguenti oggetti:

     a) statuti e regolamenti;

     b) tabelle organiche;

     c) stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente;

     d) assunzione di personale a qualsiasi titolo e convenzioni concernenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

     e) piani urbanistici di cui al Titolo III e agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

     2 I comitati provinciali esercitano il controllo su tutti gli atti che non rientrano nella competenza del comitato regionale.

 

CAPO II

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

 

     Art. 4. (Composizione dei comitati di controllo). [6]

     1. Ciascun comitato di controllo è composto da:

     a) due componenti eletti tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno tre anni e sei mesi le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia, consigliere regionale o parlamentare nazionale;

     b) un componente eletto tra segretari comunali o provinciali in quiescenza o tra chi abbia ricoperto per almeno tre anni e sei mesi l'incarico di componente di un comitato di controllo;

     c) un componente eletto nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, fornito dal relativo ordine professionale;

     d) un componente eletto nell'ambito di elenchi di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, forniti dai rispettivi ordini professionali;

     e) un componente eletto fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche e amministrative, funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche od economiche;

     f) un componente eletto nell'ambito di elenchi di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli ingegneri o degli architetti, con specifica esperienza professionale in materia urbanistica, forniti dai rispettivi ordini professionali.

     2. E' abrogato l'articolo 30 della legge regionale n. 45 del 1989.

 

     Art. 5. (Elenchi presentati dagli ordini professionali).

     1. Gli elenchi di nominativi di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 4, sono richiesti dal Presidente della Giunta regionale, entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni. Per il comitato regionale di controllo le designazioni sono richieste all'ordine regionale, ove esistente, ovvero a tutti gli ordini professionali aventi competenza sul territorio regionale [7].

     2. Della richiesta è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani pubblicati in Sardegna.

     3. Gli elenchi, unitamente alle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico sottoscritte dai designati, devono essere comunicati dai competenti ordini professionali al Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediatamente notizia al Presidente del Consiglio per i conseguenti adempimenti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione.

     4. Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i componenti sono eletti dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 4 [8].

 

     Art. 6. (Elenchi formati a domanda). [8a]

 

     Art. 7. (Modalità del sorteggio). [8a]

 

     Art. 8. (Modalità dell'elezione dei componenti, dei presidenti e dei vicepresidenti). [9]

     1. Le votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo si svolgono entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il novantesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

     2. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'assemblea e, a parità di voti, i più anziani di età.

     3. Qualora il numero di coloro che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, le votazioni per i componenti che restano da eleggere sono ripetute a distanza di non più di 24 ore dalle precedenti; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

     4. Nella stessa sessione il Consiglio regionale provvede all'elezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei comitati di controllo fra i componenti degli stessi.

     5. L'elezione avviene mediante unica votazione per ciascun comitato, nella quale è votato un solo nome.

     6. Il più votato è eletto Presidente, chi lo segue immediatamente è eletto Vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

     7. In caso di dimissioni dalle cariche del Presidente o del Vicepresidente il Consiglio regionale procede entro sessanta giorni alla loro elezione.

     8. Un estratto del processo verbale concernente le votazioni di cui al presente articolo è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 9. (Nomina dei componenti dei comitati di controllo).

     1. Non appena ricevuti gli estratti dei processi verbali del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale fissa a coloro che sono stati sorteggiati od eletti un termine di 7 giorni per produrre idonea certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

     2. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale [10].

 

     Art. 10. (Cause di ineleggibilità). [11]

     1. Non possono essere eletti componenti dei comitati di controllo:

     a) i parlamentari nazionali ed europei;

     b) i consiglieri regionali;

     c) i consiglieri e gli amministratori provinciali, comunali e degli altri enti sottoposti al controllo;

     d) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), esclusa l'ineleggibilità derivante dal numero dei mandati ricoperti;

     e) i dipendenti della Regione, dipendenti e i revisori dei conti dei Comuni, delle Province e degli altri enti sottoposti al controllo del comitato, nonché i dipendenti dei partiti e dei movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione;

     f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi a livello sovracomunale, provinciale, regionale o nazionale nei partiti e movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione e nelle organizzazioni sindacali e di categoria, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato;

     g) coloro che siano già stati per due volte eletti quali componenti di un comitato di controllo.

 

     Art. 11. (Cause di decadenza).

     1. Decadono dalla carica i componenti dei comitati:

     a) che si presentino candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali;

     b) che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;

     c) che siano componenti di altro comitato di controllo;

     d) che prestino attività professionale, di consulenza o di collaborazione presso le Province, i Comuni e gli altri enti sottoposti al controllo dei medesimi o del comitato [12];

     e) che abbiano parte diretta o indiretta in esazioni, servizi e appalti di Comuni, Province ed altri enti sottoposti al controllo o in società, aziende o istituti da questi sovvenzionati [13];

     f) [14];

     g) che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un minimo di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

     2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

     3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma 1, il Presidente del comitato è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale la causa di decadenza.

     4. Qualora le cause di decadenza riguardino i Presidenti dei comitati, i Vicepresidenti provvedono all'adempimento di cui al comma 3.

     5. Il Presidente della Giunta regionale procede d'ufficio, o su segnalazione, a contestare la causa di decadenza all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere ed eventualmente rimuovere le condizioni che l'hanno determinata.

     6. Trascorso il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale:

     a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente oppure rimossa;

     b) dichiara con provvedimento motivato la decadenza del componente dell'organo di controllo:

     7. La decisione di cui alla lettera a) del comma 6 è comunicata all'interessato, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato; la dichiarazione di cui alla lettera b) è notificata all'interessato ed è comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato.

 

     Art. 12. (Sospensione dalle funzioni).

     1. E' sospeso dalle funzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il componente del comitato di controllo che venga a trovarsi nelle condizioni previste per la sospensione degli amministratori locali dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali).

     2. E' altresì sospeso di diritto dalle funzioni, durante il procedimento di contestazione, il componente del comitato di controllo cui venga contestata una causa di decadenza ai sensi dell'articolo 11.

 

     Art. 13. (Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo).

     1. I componenti dei comitati di controllo sono responsabili, personalmente e solidalmente, nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.

     2. [15].

 

     Art. 14. (Durata in carica dei comitati).

     1. I Comitati di controllo scadono 180 giorni [16] dopo l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il quarantacinquesimo giorno dalla predetta scadenza.

 

     Art. 15. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei componenti degli organi di controllo sono irrevocabili e sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del collegio di appartenenza.

     2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione.

 

     Art. 16. (Surrogazione dei componenti dei comitati).

     1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti dei comitati abbia cessato di farne parte si provvede alla sua surrogazione nelle norme e nei termini previsti per la sua nomina [17].

     2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del comitato.

 

     Art. 17. (Scioglimento dei comitati).

     1. E' sciolto il comitato che reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti e persista in tale condotta nonostante la diffida della Giunta regionale [18].

     2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide a maggioranza assoluta.

     3. Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato che, per dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

     4. La ricostituzione del comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento è effettuata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5 e seguenti.

     5. Nel periodo di vacanza dell'organo di controllo disciolto a norma del presente articolo le relative funzioni vengono svolte dal comitato di controllo a ciò deputato dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui al comma 2.

 

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

 

     Art. 18. (Elezione del Presidente e del Vicepresidente). [8a]

 

     Art. 19. (Funzioni del Presidente).

     1. Il Presidente del comitato di controllo:

     a) convoca e presiede le sedute e ne forma l'ordine del giorno;

     b) assegna gli atti soggetti a controllo ai singoli relatori, secondo criteri fissati collegialmente;

     c) sottoscrive i verbali delle sedute e le pronuncie dell'organo di controllo;

     d) rappresenta l'organo di controllo e ne dirige l'attività;

     e) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate;

     f) svolge le funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 43;

     f1) propone la resistenza alle liti [18a].

 

     Art. 20. (Funzioni del Vicepresidente).

     1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

     2. Il Vicepresidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.

     3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano di età [19].

 

     Art. 21. (Convocazione, seduta e deliberazioni dei comitati).

     1. Le sedute ordinarie hanno luogo almeno una volta alla settimana, in giorno ed ora prestabiliti dallo stesso comitato, nel corso dell'orario di ufficio senza necessità di convocazione [19a].

     2. L'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute ordinarie fissate nel calendario dei lavori è depositato, con un esemplare per ciascun componente presso la segreteria del comitato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno per la consultazione di essi da parte di tutti i componenti del comitato.

     3. In caso di necessità il Presidente può convocare il comitato in seduta straordinaria, dandone avviso, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno 24 ore prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e contestualmente devono essere posti a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli uffici i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno.

     4. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del comitato [20].

     5. [21].

     6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a voto palese; a parità di voti prevale quello del Presidente.

     7. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

 

     Art. 22. (Astensione).

     1. Ogni componente del comitato deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:

     a) sia direttamente interessato al provvedimento;

     b) il coniuge, o un parente o affine fino al quarto grado, o persona legata da vincoli di affiliazione o convivenza abituale, sia interessato al provvedimento [22];

     c) sia tutore, curatore, procuratore, agente, datore di lavoro o dipendente dell'interessato al provvedimento [22];

     d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società stabilimento interessato dal provvedimento.

     2. Noi sono consentite le astensioni dal voto per motivi diversi da quelli indicati nel comma 1.

     3 I motivi dell'astensione sono riportati nel verbale della seduta.

 

     Art. 23. (Verbale della seduta).

     1. Il verbale della seduta deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonchè di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere l'oggetto delle questioni trattate, le decisioni assunte e i voti espressi da ciascuno.

     2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle sedute non validamente costituite per mancanza del numero legale.

     3. Ogni componente del comitato può chiedere l'inserimento a verbale sia delle motivazioni del proprio voto sia di eventuali proprie dichiarazioni rilevanti in ordine alla decisione.

     4. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

 

CAPO IV

ATTIVITA' DI CONTROLLO

 

     Art. 24. (Principi generali sul controllo di legittimità).

     1. I comitati esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, secondo i criteri, i limiti, le modalità e i termini precisati nei successivi articoli.

     2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente.

     3. Il controllo di legittimità comporta altresì la verifica della conformità degli atti alle norme statutarie e regolamentari dell'ente, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura [22a].

     4. Il comitato di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

     5. Il decreto di annullamento deve indicare espressamente le parti dell'atto che si ritengono illegittime e le norme giuridiche che si assumono violate [22a].

     5 bis. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo [22b].

 

     Art. 25. (Controllo del bilancio e del conto consuntivo).

     1. Il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo comprende la verifica della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

     2. In sede di esame del conto consuntivo, il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto stesso. In tale caso, lo stesso comitato dovrà indicare il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le modificazioni suddette dovranno essere apportate.

     3. Nell'esercizio del controllo sul conto consuntivo i comitati si avvalgono delle risultanze della relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

 

     Art. 26. (Controllo sostitutivo).

     1. I comitati, qualora i Comuni, le Province e gli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 1 abbiano omesso di compiere, entro i termini stabiliti dalla legge, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza, nominano un commissario per l'adozione degli atti stessi. Le relative spese sono poste a carico dell'ente, salvo rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli eventuali responsabili.

     2. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione, i comitati procedono secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

     3. I provvedimenti adottati dai comitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati nell'albo dell'ente per la durata di quindici giorni dal giorno successivo alla loro ricezione.

 

     Art. 27. (Controllo sostitutivo in ordine al bilancio).

     1. Trascorso il termine entro il quale lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, il comitato di controllo, con le modalità di cui all'articolo 26, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

     2. In tal caso, e nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il comitato assegna al Consiglio un termine di trenta giorni per la sua approvazione. La relativa comunicazione è immediatamente notificata, a cura della segreteria del comitato, a tutti i consiglieri [23].

     3. Decorso tale termine, il comitato nomina apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

     4. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato al prefetto ai fini della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali prevista dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

 

     Art. 28. (Controllo sostitutivo in ordine al conto consuntivo).

     1. Qualora il conto consuntivo non venga deliberato dall'ente entro il termine di legge, o non vengano adottate le modificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 entro i termini ivi indicati, ovvero sia stato pronunciato l'annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo provvede alla nomina di un commissario per l'adozione del conto stesso seconde le modalità stabilite dall'articolo 26.

 

     Art. 29. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità).

     1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) [23a].

     2. Sono inoltre sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che gli organi esecutivi degli enti intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato, facendone espressa richiesta nella stessa deliberazione.

     3. Le deliberazioni degli organi esecutivi ed assembleari degli enti nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando tre consiglieri comunali o provinciali o tre componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio:

     a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

     b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;

     c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici [24].

     4. Le altre deliberazioni degli organi esecutivi degli enti sono sottoposte al controllo quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti, con richiesta scritta e motivata, inoltrata negli stessi termini di cui al comma 3, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

     5. Le richieste di sottoposizione a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate al segretario dell'ente, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di deposito della richiesta.

     6. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni prive di contenuto dispositivo e quelle meramente esecutive di altre deliberazioni.

 

CAPO V

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

 

     Art. 30. (Pubblicazione delle deliberazioni. Invio ai gruppi consiliari).

     1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali, le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, delle Giunte e degli organi assembleari ed esecutivi degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono pubblicate nell'albo pretorio degli enti entro quindici giorni dalla loro adozione [25] e per la durata di quindici giorni.

     2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate nell'albo pretorio dell'ente entro sette giorni dalla loro adozione [25].

     3. [26].

     4. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari copia di tutte le deliberazioni e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

 

     Art. 31. (Invio delle deliberazioni ai comitati di controllo).

     1. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, o entro sette giorni per le deliberazioni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili [27].

     2. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo.

     3. Le deliberazioni sono trasmesse, in unico esemplare autenticato, corredato da ogni altro atto o documento richiamato nelle medesime, ad eccezione dei provvedimenti già assoggettati a controllo, a mezzo di raccomandata semplice o con avviso di ricevimento, o mediante notificazione o consegna a mano, unitamente ad un elenco in duplice copia degli atti trasmessi.

     4. Una copia dell'elenco, munita dell'attestazione della data del ricevimento, è immediatamente restituita al presentatore o inviata a mezzo posta all'ente interessato.

     5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata, il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 è provato dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

     6. E' consentita anche la trasmissione delle deliberazioni a mezzo di telefax, insieme ad un elenco degli atti trasmessi, contenente l'indicazione del numero di pagine di cui consta ciascuno di essi e del responsabile della trasmissione. L'ufficio ricevente, verificata immediatamente la corrispondenza del numero della pagine ricevute con quello indicato nell'elenco e la loro leggibilità, appone sull'elenco la data di ricezione e il nome del responsabile di essa e ne trasmette copia all'ente con lo stesso mezzo.

 

     Art. 32. (Termini per l'esercizio del controllo).

     1. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora i comitati, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbiano comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33.

     2. Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i regolamenti, gli statuti e gli strumenti urbanistici eccezion fatta per le varianti degli strumenti urbanistici necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche [27a].

     3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano altresì esecutive quando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, i comitati comunicano formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.

     4. I termini previsti dal presente articolo e dagli articoli 33 e 34 sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

 

     Art. 33. (Richiesta di elementi istruttori).

     1. I comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori mediante ordinanza che deve essere trasmessa all'ente nei termini e con le modalità previste per la pronuncia di annullamento. Nell'ordinanza devono essere indicati i profili di legittimità cui la richiesta è correlata.

     2. I chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti devono essere inviati ai comitati, con le stesse modalità previste dall'articolo 31, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di cui al comma 1 [28].

     3. Le pronuncie dei comitati sono adottate entro i dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti. Il termine è di venti giorni per gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 32 [29].

     4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i comitati procedono comunque entro venti giorni [30] all'adozione dei provvedimenti di controllo.

 

     Art. 34. (Audizione degli enti controllati).

     1. Ove i legali rappresentanti lo richiedano, gli amministratori degli enti sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

     2. Se l'audizione di cui al comma 1 è richiesta relativamente a deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29, i consiglieri che hanno attivato il controllo devono essere informati dalla segreteria del comitato della data fissata per l'audizione e possono inviare propri rappresentanti.

     3. Qualora i rappresentanti delle minoranze in organi assembleari degli enti lo richiedano, essi sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

     4. Della data fissata per l'audizione di cui al comma 3 sono informati dalla segreteria del comitato i legali rappresentanti dell'ente, che possono inviare propri rappresentanti.

     5. L'iniziativa per l'audizione degli enti può essere assunta d'ufficio dai comitati.

     6. L'accoglimento della richiesta di audizione o la richiesta di audizione assunta d'ufficio dai comitati comporta la proroga di dieci giorni dei termini ordinari per il controllo e delle deliberazioni.

     7. La richiesta di audizione di cui ai commi 1 e 3 deve essere formulata per iscritto e pervenire entro il temine di dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione della deliberazione .

     8. Le osservazioni formulate in sede di audizione sono inserite a verbale come parte integrante del procedimento di controllo.

     9. In ogni caso, la relazione, la discussione e la deliberazione sulle questioni sottoposte ai comitati hanno luogo senza la presenza dei soggetti di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 35. (Osservazioni sulle deliberazioni soggette a controllo).

     1. Chiunque può presentare ai comitati, prima della conclusione del procedimento di controllo, osservazioni scritte sulle deliberazioni soggette a controllo.

     2. Le osservazioni sono allegate dalla segreteria del comitato al fascicolo relativo all'atto cui si riferiscono, per consentirne la visione da parte dei componenti del comitato.

 

     Art. 36. (Pronunce dei comitati di controllo).

     1. I comitati di controllo pronunciano:

     a) declaratoria di legittimità con la dicitura: «Il Comitato non rileva vizi di legittimità»;

     b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 29;

     c) declaratoria di incompetenza, allorché il provvedimento debba essere sottoposto al controllo di altro comitato; in tal caso esso è immediatamente inoltrato al comitato competente ed i termini per l'esercizio dei controllo decorrono dalla data della sua ricezione;

     d) ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità;

     e) declaratoria di nullità dell'atto ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 142 del 1990;

     f) declaratoria di decadenza;

     g) ordinanza di richiesta di chiarimenti o elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33;

     h) richiesta di modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 2 del l'articolo 25;

     i) invito a provvedere entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28;

     l) decreto di nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera i).

     2. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

 

     Art. 37. (Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo).

     1. Quando la scadenza dei termini lo richiede, l'adozione di provvedimenti di annullamento o di rinvio è immediatamente comunicata per sintesi agli enti a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad accertare la data del ricevimento.

     2. Le ordinanze di annullamento e di richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori sono trasmesse entro i dieci giorni successivi alla loro adozione.

     3. Dal giorno successivo alla sua ricezione, l'ordinanza di annullamento è pubblicata nell'albo dell'ente per quindici giorni e di essa è data comunicazione al consiglio o all'organo assembleare nella prima seduta utile.

     4. Le decisioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono comunicate dal segretario dell'ente, nei cinque giorni successivi alla loro ricezione, a coloro che hanno attivato il controllo. Agli stessi vanno altresì comunicati gli eventuali chiarimenti ed elementi istruttori inviati ai comitati ai sensi del comma 2 dell'articolo 33.

 

     Art. 38. (Trasmissione di documenti con mezzi telematici).

     1. I provvedimenti, gli atti ed ogni altra comunicazione che i comitati e gli enti sottoposti a controllo debbono reciprocamente trasmettersi possono essere inviati con mezzi telematici che garantiscano la trasmissione del testo integrale e l'identificazione del responsabile e della data della trasmissione.

     2. L'originale o la copia autentica del documento trasmesso con mezzi telematici è inviato entro i successivi dieci giorni al destinatario.

 

     Art. 39. (Pubblicità dell'attività dei comitati e accesso agli atti).

     1. L'attività dei comitati di controllo è ispirata al principio della pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione), e alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, regionale nello svolgimento dell'attività amministrativa).

     3. Un elenco di tutte le decisioni adottate dai comitati è tenuto a disposizione, presso i rispettivi uffici di segreteria, dei soggetti titolari del diritto di accesso disciplinato dal presente articolo.

     4. Ogni cittadino e ogni soggetto portatore di interessi diffusi e collettivi ha il diritto di accesso, esercitabile mediante visione, alle decisioni dei comitati, nei limiti stabiliti dal, comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1986.

     5. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 hanno il diritto di ottenere, previa richiesta scritta, copia semplice o autentica dei provvedimenti di controllo che comunque li riguardano.

     Qualora essi siano direttamente interessati hanno il diritto di richiedere copia anche dei relativi atti istruttori e dell'estratto del verbale delle sedute per la parte di loro interesse.

     6. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, come determinate con decreto dell'Assessore competente, e deve avvenire, a cura degli uffici della segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

     7. Presso la segreteria dei singoli comitati sono istituiti appositi uffici e predisposte adeguate attrezzature per consentire agli aventi titolo, l'accesso agli atti dei comitati e l'estrazione di copie con le cautele dovute a garanzia della conservazione dei documenti. Agli stessi uffici deve essere inoltrata la richiesta di visione e di copia.

 

     Art. 40. (Pubblicazione delle decisioni dei comitati).

     1. Il servizio regionale competente in materia di consulenza e assistenza agli enti locali esamina le decisioni dei comitati al fine di individuare quelle che, per la rilevanza del loro oggetto, per la novità o la complessità del caso trattato o per la difformità dall'indirizzo interpretativo prevalente, devono essere massimate e pubblicate, se del caso anche nel testo integrale e con l'opportuno commento, nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

 

     Art. 41. (Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni).

     1. Al fine di favorire la formazione di un indirizzo comune e il coordinamento dell'attività dei singoli comitati di controllo, l'Assessore regionale degli enti locali indice, almeno due volte all'anno, riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati, su un ordine del giorno preventivamente stabilito.

     2. Oltre alle riunioni periodiche, altre riunioni congiunte di tutti di componenti dei comitati potranno essere indette dall'Assessore degli enti locali ad istanza del comitato regionale o di almeno tre comitati provinciali [31], ogni qual volta si renda necessario risolvere questioni particolari inerenti l'esercizio della propria attività ovvero questioni interpretative delle norme giuridiche vigenti.

     3. Il resoconto delle riunioni di cui al presente articolo è pubblicato nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

 

     Art. 42. (Relazione illustrativa sull'attività dei comitati).

     1. I comitati, a cura dei rispettivi Presidenti, presentano entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessore regionale degli enti locali una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

     2. La relazione indica:

     a) il numero delle sedute del comitato;

     b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

     c) il numero degli atti soggetti a controllo per i quali i comitati non abbiano adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 36 [32];

     d) il numero degli atti annullati, suddivisi per categoria di enti controllati;

     e) il numero degli atti assoggettati a controllo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29;

     f) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi istruttori;

     g) il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

     h) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di decadenza;

     i) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di nullità;

     l) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di non assoggettabilità al controllo;

     m) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori;

     n) i problemi riscontrati nell'organizzazione dell'attività di controllo.

     3. Sulla base delle predette relazioni, entro il 30 aprile di ogni anno l'Assessore regionale degli enti locali trasmette alla Giunta regionale una relazione di sintesi sull'attività di controllo che contiene:

     a) i dati quantitativi sull'attività dei comitati, con le opportune elaborazioni statistiche e comparazioni con i dati degli anni precedenti;

     b) la valutazione, in relazione ai carichi di lavoro rilevati, dell'adeguatezza funzionale delle risorse umane e materiali messe a disposizione dei comitati di controllo e le eventuali proposte di adeguamento e di miglior utilizzazione;

     c) l'indicazione degli altri problemi emersi e le proposte di soluzione.

     4. La relazione è pubblicata nel bollettino edito dall'Assessorato ed inviata per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

 

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI COMITATI DI CONTROLLO

 

     Art. 43. (Uffici dei comitati di controllo). [32a]

     [1. Ai comitati di controllo sono assicurati dall'Amministrazione regionale il personale ed i mezzi necessari, per il loro funzionamento.

     2 Agli uffici di segreteria dei comitati di controllo è attribuita la qualificazione di servizi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale), e ad essi sono preposti coordinatori di servizio, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, che svolgono le funzioni di segretari dei comitati.

     3. Fermo restando lo stato giuridico ed il rapporto organico con l'Amministrazione regionale, il personale di detti uffici è funzionalmente alle dipendenze del comitato di controllo cui è destinato.

     4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1988, i coordinatori di servizio preposti agli uffici dei comitati di controllo esercitano le loro funzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente del comitato di controllo, che emana, sentito il comitato e nei limiti stabiliti dalle norme legislative e contrattuali che regolano il rapporto di servizio del personale del ruolo unico regionale, le direttive generali e di massima per l'esercizio delle attività d'istituto, ne verifica l'attuazione da parte dei coordinatori e può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

     5. Per ciascun servizio è nominato un sostituto del coordinatore secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988.

     6. In deroga ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988, come modificato dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35, in ogni caso di vacanza del coordinatore e del suo sostituto le relative funzioni sono esercitate da funzionario più anziano in grado fra quelli in servizio presso l'ufficio del comitato.

     7. Presso gli uffici dei comitati non possono prestare servizio dipendenti che ricoprano una delle cariche di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 dell'articolo 10 e alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 [33].]

 

     Art. 44. (Istruttoria degli atti).

     1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta.

     2. A tal fine il coordinatore di servizio provvede ad assegnare a sé o agli altri funzionari addetti all'ufficio gli atti da istruire, sulla base di criteri generali e predeterminati che assicurino una equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

     3. La relazione istruttoria fa parte integrante del fascicolo concernente l'atto sottoposto a controllo.

     4. La motivazione della decisione del comitato deve contenere le ragioni dell'eventuale difformità dalle conclusioni proposte nella relazione istruttoria.

 

     Art. 45. (Contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo).

     1. Il contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo è determinato nei limiti della complessiva dotanone organica del personale dell'Amministrazione regionale, con le procedure previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

     2. In sede di prima attuazione, il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 46. (Articolazione organizzativa degli uffici).

     Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), volta ad assicurare:

     a) un'adeguata articolazione organizzativa dell'attività di ricerca, consulenza e assistenza svolta dagli uffici dell'Amministrazione regionale a favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 62 del 1978, prevedendo la presenza di uffici presso le sedi dei comitati di controllo e il coordinamento centrale dell'attività, secondo un modello organizzativo che assicuri la reciproca indipendenza degli uffici di segreteria dei comitati di controllo e di quelli di assistenza, consulenza e ricerca;

     b) la presenza, negli uffici di segreteria dei comitati di controllo, di adeguate competenze per l'istruttoria delle deliberazioni relative alla materia urbanistica, anche mediante il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni periferiche degli uffici della amministrazione regionale competenti in materia urbanistica.

 

     Art. 47. (Conservazione degli atti).

     1. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei piani urbanistici e territoriali, sono conservati per la durata di cinque anni e verranno ceduti, trascorso tale periodo, alla Croce Rossa Italiana con l'osservanza delle norme di salvaguardia previste di decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 146.

 

CAPO VII

INDENNITA' E COMPENSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONTROLLO

 

     Art. 48. (Indennità e gettoni di presenza).

     1. Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti dei comitati di controllo compete una indennità mensile di carica nella misura rispettivamente di lire 4.000.000. e di lire 3.000.000.

     2. Ai componenti dei comitati, esclusi il Presidente ed il Vicepresidente, compete, un gettone di presenza di lire 120.000 per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata.

     2 bis. Le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo per i componenti del comitato regionale di controllo [34].

     3. La misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è rideterminata ogni tre anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, in relazione all'andamento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

 

     Art. 49. (Indennità di missione).

     1. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dalla, località in cui ha sede l'organo di controllo compete il trattamento, economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsto per i coordinatori generali, dell'Amministrazione regionale. Le missioni sono autorizzate dai Presidenti degli organi di controllo senza pregiudizio per la loro normale attività, e di esse va data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

     2. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che non risiedono nei Comuni dove essi hanno sede compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto secondo le modalità e le misure. previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     2 bis. Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Comitato regionale di controllo che risiedono ad oltre 60 km dalla sua sede possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i coordinatori generali dell'Amministrazione regionale [35].

 

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 50. (Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo). [8a]

 

     Art. 51. (Procedimenti in corso).

     1. I procedimenti relativi agli atti già inviati a controllo alla data di entrata in vigore della presente legge sono esauriti dai comitati competenti ai sensi della normativa previgente.

 

     Art. 52. (Norma finanziaria). [36]

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 3.000.000.000.

     2. Ai suddetti oneri si fa fronte con l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi autorizzati dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine nello stato di previsione dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e pluriennale per gli anni 1995-1997 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto a ciascuno indicati:

(N.I.) - [1.1.1.1.0.1.01.01] [1.03] cat. prog. 01 - Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49 L.R. 13 dicembre 1994, n. 38)

 

1995    lire   2.250.000.000

1996    lire   2.250.000.000

1997    lire   2.250.000.000

(N.I.) - [1.1.1.1.0.1.01.01][01.03] cat. prog. 01 - Spese per l'attività di

ricerca, consulenza e assistenza a favore degli enti locali (art. 54, L.R.

23 ottobre 1978, n. 62 e art. 46 L.R. 13 dicembre 1994, n. 38)

1995    lire   750.000.000

1996    lire   750.000.000

1997    lire   750.000.000

 

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 


[0] Abrogata dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 ed ora così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 26 febbraio 1999, n. 7.

[3] Comma già sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 ed ora così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 26 febbraio 1999, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della 13 gennaio 1995, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della 13 gennaio 1995, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della 13 gennaio 1995, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[8a] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[8a] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[10] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2000, n. 15.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 2, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[14] Lettera abrogata dall'art. 9, comma 3, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[16] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[8a] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[18a] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[19] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[19a] Testo del comma così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1

[20] Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[21] Comma abrogato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[22a] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[22a] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[22b] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[23] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[23a] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[24] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[25] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[25] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[26] Comma abrogato dall'art. 19, comma 3, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[27] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[27a] Comma così integrato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 31 luglio 1996, n. 32.

[28] Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[29] Comma così integrato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[30] Comma così modificato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[31] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[32] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[32a] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[33] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[34] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[35] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[8a] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 4.