§ 1.3.125 - L.R. 29 marzo 1993 n. 12.
Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:29/03/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Alle assunzioni del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione con qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali occorra il possesso [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.125 - L.R. 29 marzo 1993 n. 12.

Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del

lavoro).

 

Art. 1.

     1. Alle assunzioni del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione con qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali occorra il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di specifiche specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni e patenti, si provvede mediante richiesta di avviamento a selezione da inoltrare all'Ufficio del Lavoro competente per territorio a cura del servizio del personale dell'Amministrazione regionale o degli enti. La richiesta deve indicare:

     a) la qualifica funzionale, il profilo professionale e il livello retributivo;

     b) il titolo di studio richiesto;

     c) specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni, patenti, ove richieste;

     d) ogni altro titolo o requisito di legge.

     2. La richiesta di cui al comma 1 è effettuata per un numero di iscritti alle liste del collocamento maggiorato, rispetto al numero di posti da coprire per ciascun profilo professionale, nella seguente percentuale, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore:

     a) del 100 per cento per l'assunzione di un numero di dipendenti sino a cinque unità;

     b) del 50 per cento per l'assunzione di un numero di dipendenti da sei a dieci unità;

     c) del 30 per cento per le assunzioni oltre dieci unità.

     3. Per i servizi e i settori con circoscrizione amministrativa compresa in quella di una sola Sezione circoscrizionale per l'impiego, la richiesta di avviamento a selezione è rivolta alla Sezione medesima; per i servizi e i settori con circoscrizione compresa in quella di competenza di più Sezioni circoscrizionali per l'impiego, la richiesta è inoltrata a ciascuna di dette Sezioni. La richiesta è trasmessa anche all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nel caso siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle Sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dalle Sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. Nell'ipotesi in cui le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, gli uffici provinciali del lavoro e l'Ufficio regionale del lavoro si trovino nell'impossibilità di avviare alla selezione un numero di lavoratori almeno pari a quello richiesto, l'Amministrazione regionale provvede a bandire apposita selezione pubblica per i posti che restino da ricoprire, alla quale sono ammessi i lavoratori iscritti nelle liste delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego della Sardegna.

     4. I lavoratori avviati a selezione sono sottoposti a prove attitudinali o a sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica o profili professionali del comparto e dell'Amministrazione o ente che procede all'assunzione. Le prove sono effettuate, a pena di nullità, in seduta pubblica e devono tendere ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di assunzione e non comportano formazione di graduatoria. Con apposito provvedimento dei competenti organi dell'Amministrazione e degli enti sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali le commissioni di selezione devono attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro medesimo.

     5. La commissione giudicatrice della selezione è composta da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava sorteggiati tra quelli inclusi in appositi elenchi formati in relazione all'area professionale nel cui ambito sono compresi i profili professionali di assunzione. L'Assessorato regionale competente in materia di personale e i competenti organi degli enti individuano le aree professionali e formano gli elenchi dei funzionari relativi a ciascuna area. I funzionari che abbiano fatto parte di una commissione sono depennati dall'elenco sino all'esaurimento dell'elenco stesso e possono essere esonerati da tali compiti con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale o del competente organo dell'ente solo per giustificati motivi.

     6. Ai fini delle assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell'articolo 36 e nel comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29.

     7. I pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, ivi comprese quelle bandite per le assunzioni di cui alla legge n. 482 del 1968, indetti dall'Amministrazione regionale e dagli enti con provvedimenti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano avuto inizio le prove alla data predetta, sono assoggettati alla nuova disciplina prevista dalla presente legge.

     8. Le assunzioni del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti sono disposte nel rispetto dei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali dell'Amministrazione e degli enti ed in relazione alle esigenze funzionali ed operative delle dipendenti strutture organizzative. Le esigenze stesse sono definite sulla base dei contingenti organici delle strutture medesime, formalmente determinati ogni triennio dalla Giunta regionale e dai competenti organi istituzionali degli enti, secondo la metodologia di rilevazione e analisi dei carichi di lavoro.

     9. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi sette anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico del servizio di assegnazione e della impossibilità di impiegarli in servizi ubicati nella medesima sede di destinazione.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.