§ 1.4.58 - L.R. 13 gennaio 1995, n. 4. [0]
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:13/01/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 7.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 9.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 58 del 1994
Art. 10.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 11.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 12.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 14.  (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 17.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 18.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 22.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 23.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 24.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 25.  (Modifica all'articolo 48 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 26.  (Modifica all'articolo 49 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 27.  (Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994).
Art. 28.  (Abrogazioni).
Art. 29.  (Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo).
Art. 30.  (Articolazione territoriale transitoria dei comitati di controllo).
Art. 31.  (Pubblicazione del testo coordinato delle norme sui controlli).
Art. 32.  (Urgenza).


§ 1.4.58 - L.R. 13 gennaio 1995, n. 4. [0]

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1994). [1]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994).

     1. [2].

     2. [3].

     3. I commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono abrogati.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1994). [4]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1994). [5]

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994). [6]

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1994). [7]

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1994). [8]

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1994). [9]

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 58 del 1994

     1. [10].

     2. [11].

     3. La lettera f) del medesimo comma è abrogata.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 38 del 1994).

     1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38 del 1994 è abrogato.

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 38 del 1994). [12]

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 38 del 1994). [13]

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 38 del 1994). [14]

 

     Art. 14. (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 38 del 1994). [15]

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 38 del 1994).

     1. [16].

     2. E' altresì abrogato il comma 5 del medesimo articolo.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 38 del 1994). [17]

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 38 del 1994). [18]

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994). [19]

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 38 del 1994).

     1. [20].

     2. [21].

     3. Il comma 3 del medesimo articolo è abrogato.

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 38 del 1994). [22]

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994).

     1. [23].

     2. [24].

     3. [25].

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 38 del 1994). [26]

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale n. 38 del 1994). [27]

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale n. 38 del 1994). [28]

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale n. 38 del 1994). [29]

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 49 della legge regionale n. 38 del 1994). [30]

 

     Art. 27. (Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994). [31]

 

     Art. 28. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 6, 7, 18 e 50 della legge regionale n. 38 del 1994 sono abrogati.

 

     Art. 29. (Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo).

     1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta degli elenchi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994 è stabilito in 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il termine per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo è stabilito in 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il 31 ottobre 1995 [32].

 

     Art. 30. (Articolazione territoriale transitoria dei comitati di controllo).

     1. In sede di prima attuazione della legge regionale n. 38 del 1994, all'esercizio dei controlli provvedono, oltre al comitato regionale di controllo, comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei.

     2. Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i Comuni elencati nei commi 3, 4 e 5.

     3. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Iglesias comprende i Comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Siliqua, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

     4. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Golio Aranci, Laerru, La Maddalena, Lotri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Nulvi, Olbia, Padru [33],Palau, Perrugas, Santa Maria Coghinas, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.

     5. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei comprende i Comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasderogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

     6. [34]

 

     Art. 31. (Pubblicazione del testo coordinato delle norme sui controlli).

     1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo coordinato della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, con le modifiche introdotte dalla presente legge.

 

     Art. 32. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[0] Abrogata dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[1] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[2] Modifica l'art. 2, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[3] Modifica l'art. 2, comma 3, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[4] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[5] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[6] Sostituisce l'art. 5, commi 1 e 4, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[7] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[8] Sostituisce l'art. 9, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[9] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[10] Sostituisce l'art. 11, comma 1, lett. d), della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[11] Sostituisce l'art. 11, comma 1, lett. e), della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[12] Modifica l'art. 14 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[13] Sostituisce l'art. 16, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[14] Sostituisce l'art. 17, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[15] Modifica l'art. 20, comma 3, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[16] Modifica l'art. 21, comma 4, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[17] Sostituisce l'art. 22, comma 1, lettere b) e c), della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[18] Sostituisce l'art. 27, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[19] Sostituisce l'art. 29, comma 3, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[20] Modifica l'art. 30, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[21] Modifica l'art. 30, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[22] Modifica l'art. 31 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[23] Sostituisce l'art. 33, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[24] Integra l'art. 33, comma 3, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[25] Modifica l'art. 33, comma 4, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[26] Modifica l'art. 41, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[27] Modifica l'art. 42, comma 2, lett. c), della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[28] Sostituisce l'art. 43, comma 7, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[29] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 48 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[30] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 49 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[31] Sostituisce l'art. 52 alla L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[32] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1995, n. 17.

[33] Comune inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 3 gennaio 1996, n. 1.

[34] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 26 febbraio 1999, n. 7.