§ 2.2.3B - L.R. 11 agosto 1983, n. 19.
Modifiche alla L.R. 23 marzo 1979, n. 19, recante: «Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:11/08/1983
Numero:19


Sommario
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Le modifiche di cui agli articoli 1, 5 e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 1981, mentre quella prevista dall'art. 7 si applica a partire dall'esercizio 1980.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.2.3B - L.R. 11 agosto 1983, n. 19.

Modifiche alla L.R. 23 marzo 1979, n. 19, recante: «Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda.

 

     Artt. 1.- 2. [1]

 

Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9.

     Le modifiche di cui agli articoli 1, 5 e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 1981, mentre quella prevista dall'art. 7 si applica a partire dall'esercizio 1980.

     Gli imprenditori agricoli a titolo principale, non coltivatori diretti che non hanno presentato domanda di concessione dell'indennità compensativa, perché non in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa precedente, possono provvedervi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 8, quinto comma, della L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

[2] Sostituisce l'art. 18, primo comma, lett. e), della L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

[3] Sostituisce l'art. 17, secondo e sesto comma, della L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

[4] Sostituisce l'art. 42, quarto e sesto comma, della L.R. 23 marzo 1979, n. 19. L'art. 4 della presente legge è stato successivamente abrogato dall'art. 22, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[5] Sostituisce l'art. 43 della L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

[6] Modifica l'art. 44 della L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

[7] Sostituisce l'art. 45, primo comma, della L.R. 23 marzo 1979, n. 19.