§ 2.2.46 - L.R. 17 dicembre 1985, n. 30.
Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:17/12/1985
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 2.2.46 - L.R. 17 dicembre 1985, n. 30. [1]

Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura.

 

Art. 1.

     Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche della regione e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, la regione sarda assume le iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura come fattore di miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura.

 

     Art. 2.

     E' istituita la Commissione regionale apistica.

     Essa è composta da:

     a) un rappresentante dell'Assessore regionale dell'agricoltura che la presiede;

     b) 4 rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

     c) un rappresentante per provincia designato dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell'art. 12;

     d) 4 esperti apistici qualificati nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura possibilmente uno per provincia, sentito il parere dell'associazione riconosciuta;

     e) un rappresentante dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;

     f) un rappresentante dell'Assessore regionale all'igiene e sanità;

     g) un docente della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari;

     h) un tecnico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sardegna.

     I membri della Commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e durano in carica 3 anni. Ad essi competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

     La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale

dell'agricoltura.

     Funge da Segretario della Commissione un dipendente della regione.

     E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli organi della regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     La regione concede agli apicoltori, singoli o associati, contributi fino al 50% della spesa ammessa per l'acquisto di arnie, di famiglie di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario, per la costruzione o il riattamento di locali idonei ad esercitare l'attività, e mutui a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo.

     I contributi per l'impianto, la ristrutturazione e l'ampliamento di aziende apicole sono elevati al 70% della spesa riconosciuta ammissibile per le cooperative e le società di persone regolarmente costituite con un numero di soci non inferiore a 3 e non superiore a 8 che hanno come oggetto sociale prevalente l'esercizio dell'attività apicola.

     Per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti l'azienda apicola deve comprendere almeno 20 alveari e dev'essere condotta da almeno un apicoltore che abbia seguito un corso di formazione professionale specifico. Si prescinde da quest'ultima condizione per le aziende che intendono trasformare gli allevamenti rustici in razionali.

     Possono altresì beneficiare di un contributo per il servizio di impollinazione, in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, i consorzi ed associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico ed i consorzi di miglioramento fondiario per le zone di rispettiva produzione o competenza.

     Per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle provvidenze si applicano le norme procedurali vigenti in materia di mutui e contributi per le opere di miglioramento fondiario.

 

     Art. 3 bis. [2]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la creazione di servizi di ricerca, di analisi, di controllo e di assistenza a favore degli apicoltori, singoli o associati, anche attraverso convenzioni con enti, istituti ed associazioni che si prefiggono lo sviluppo ed il potenziamento dell'apicoltura.

     2. Le relative spese sono valutate in lire 100.000.000 per l'anno 1995 (Cap. 06200/03).

 

     Art. 4.

     Le Unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esercitano, le funzioni di loro competenza in materia di tutela sanitaria dell'apicoltura. A tale scopo le Unità sanitarie locali possono avvalersi anche della collaborazione di esperti apistici segnalati dalla Commissione di cui all'art. 2.

 

     Art. 5.

     I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Unità sanitaria locale competente sulle località ove sono siti, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia esclude l'apicoltore, per un periodo di 2 anni, dall'accedere alle provvidenze della presente legge.

 

     Art. 6.

     E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'Unità sanitaria locale competente le seguenti malattie accertate o sospette: acarios, Varroasi, Nosemiasi, peste americana e peste europea.

     L'omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di lire 10.000, per ogni alveare riconosciuto infetto.

     Al ricevimento della denuncia l'Unità sanitaria locale provvede agli accertamenti diagnostici e prescrive le misure di bonifica e profilassi necessarie.

     Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla regione un indennizzo nella misura del 70% del valore perduto, salvi casi di dolo o colpa.

     Per il ripristino dell'alveare l'apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico-sanitarie prescritte dalla competente Unità sanitaria locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.

 

     Art. 7.

     E' proibito esporre o lasciare a portata delle api ii miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

 

     Art. 8.

     E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico o infestante riferibile alle malattie o agli agenti nocivi soggetti a denuncia, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di impianti o laboratori scientifici e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno, previa specifica autorizzazione dell'Unità sanitaria locale. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

 

     Art. 9.

     La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente sull'area di provenienza; le api provenienti da aree esterne alla Sardegna devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente Organo pubblico.

     Agli acquirenti di famiglie di api o di api regine dall'esterno del territorio della Sardegna è fatto obbligo di denunciare all'Unità sanitaria locale competente per territorio l'avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza, nonché il comune e la località di destinazione degli acquisti effettuati.

     I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

 

     Art. 10.

     Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, particolarmente dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. Con decreto dell'Assessore regionale alla sanità sono emanate le norme disciplinari per i trattamenti.

     Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente compete ai Sindaci che possono avvalersi dei servizi e presìdi delle competenti Unità sanitarie locali.

     Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

 

     Art. 11.

     I Sindaci accertano le trasgressioni alla presente legge, avvalendosi dei servizi e presìdi delle Unità sanitarie locali e, applicano le sanzioni corrispondenti. Si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 12.

     La regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981 e che si costituiscano su base territoriale non inferiore alla provincia.

 

     Art. 13.

     L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura, nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

 

     Art. 14.

     La L.R. 15 giugno 1954, n. 13, è abrogata.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     Per il primo anno di applicazione della presente legge gli adempimenti di cui all'articolo 5 devono essere compiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 24 luglio 2015, n. 19.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[3] Reca disposizioni finanziarie.