§ 2.14.27 - L.R. 21 giugno 1995, n. 16.
Interventi urgenti per l'agricoltura conseguenti alla siccità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:21/06/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Interventi di enti pubblici per l'approvvigionamento idrico).
Art. 2.  (Interventi per l'approvvigionamento idrico nelle aziende agricole).
Art. 3.  (Agevolazioni per il trasporto di granaglie e foraggio).
Art. 4.  (Indennizzo per mancate coltivazioni nelle zone irrigue).
Art. 5.  (Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale).
Art. 6.  (Interventi a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori).
Art. 7.  (Abbattimento delle esposizioni creditizie).
Art. 8.  (Contributo ai consorzi di bonifica in caso di calamità naturale).
Art. 9.  (Incremento delle disponibilità del fondo di solidarietà).
Art. 10.  (Ammortamento dei mutui).
Art. 11.  (Prestiti di conduzione).
Art. 12.  (Interventi per l'irrigazione).
Art. 13.  (Limiti di impegno).
Art. 14.  (Copertura finanziaria).
Art. 15.  (Urgenza).


§ 2.14.27 - L.R. 21 giugno 1995, n. 16.

Interventi urgenti per l'agricoltura conseguenti alla siccità.

 

Art. 1. (Interventi di enti pubblici per l'approvvigionamento idrico).

     1. Al fine di far fronte alle gravi conseguenze derivate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1994-1995, l'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri enti pubblici contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per:

     a) la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di strutture pubbliche leggere per l'adduzione dell'acqua a favore delle aziende agricole;

     b) l'attuazione di trasporti idrici collettivi per l'abbeveraggio del bestiame.

     2. Gli interventi di cui al punto b) sono attuati anche mediante convenzioni con privati.

 

     Art. 2. (Interventi per l'approvvigionamento idrico nelle aziende agricole).

     1. Ai fini di cui al precedente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a valere sulle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura, contributi nella misura prevista dalla vigente normativa regionale a favore delle opere di miglioramento fondiario, per la realizzazione di opere e l'acquisto di attrezzature per un migliore utilizzo delle risorse idriche, per la captazione e la raccolta delle acque per l'abbeveraggio del bestiame e per le altre necessità aziendali. Nelle zone definite svantaggiate ai sensi della direttiva CE n. 75/268 il contributo è elevato fino al 75 per cento della spesa ammessa.

     2. Nelle opere previste dal comma 1 è compresa la realizzazione di opere per la raccolta e l'accumulo di acque e, di trivellazioni a condizione che queste siano autorizzate ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche.

     3. I relativi progetti sono istruiti da tutti gli uffici competenti con priorità. A richiesta degli interessati hanno precedenza le domande già presentate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, e definite dai competenti uffici, ivi compresi eventuali stralci su progetti generali di opere di miglioramento fondiario.

     4. Le stesse provvidenze sono concesse anche per gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 1995 in assenza del nulla osta dei competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a condizione che tali interventi siano stati autorizzati ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche.

 

     Art. 3. (Agevolazioni per il trasporto di granaglie e foraggio).

     1. Al fine di far fronte alla diminuita disponibilità di granaglie e foraggio a seguito della eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1994-1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese sostenute per il trasporto di granaglie, foraggio (fieno, paglia e pellettati) e cereali a uso zootecnico fino al 90 per cento delle spese ammesse e documentate.

     2. Il contributo concesso in attuazione del comma 1 è rapportato alla consistenza aziendale e alla effettiva esigenza dell'azienda e viene considerato come periodo di riferimento l'arco temporale intercorrente tra il 1º marzo 1995 e il 31 ottobre 1995.

 

     Art. 4. (Indennizzo per mancate coltivazioni nelle zone irrigue).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale fino a tre milioni di lire, elevabili a dieci milioni di lire per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

     2. Il contributo è concesso a condizione che l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per diniego dell'acqua di irrigazione [1].

 

     Art. 5. (Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza della siccità della annata agraria 1994-1995, hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile le seguenti provvidenze:

     a) contributi in conto capitale fino a tre milioni di lire, elevabili a dieci milioni di lire per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto- legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

     b) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione del capitale di conduzione, compreso il lavora del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

     c) proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi;

     d) prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato finalizzati al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario prorogate ai sensi del precedente punto c).

 

     Art. 6. (Interventi a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dalla siccità della annata agraria 1994-1995, pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate.

 

     Art. 7. (Abbattimento delle esposizioni creditizie).

     1. Al fine di alleviare la situazione finanziaria dei produttori agricoli e zootecnici singoli o associati danneggiati dalla siccità 1994- 1995 in misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle aziende predette un contributo da destinare all'abbattimento delle rate dei finanziamenti pluriennali, dei prestiti di esercizio annuali e delle cambiali agrarie in essere al 1995.

     2. La misura dell'abbattimento non potrà superare l'entità dei danni subiti in conseguenza della siccità dell'annata agraria 1994-1995, tenuto conto anche delle altre provvidenze previste dalla presente legge.

 

     Art. 8. (Contributo ai consorzi di bonifica in caso di calamità naturale).

     1. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, il capitolo 06261-01 del bilancio della Regione è incrementato della somma di lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 8.000.000.000 per l'anno 1996.

     2. Le disponibilità di cui al presente articolo sono ripartite tra i diversi consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata nella annata agraria 1994-1995.

 

     Art. 9. (Incremento delle disponibilità del fondo di solidarietà).

     1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno attuazione attraverso il fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 2 giugno 1974, n. 12, le cui disponibilità sono incrementate, per far fronte agli oneri relativi, della somma di lire 145.000.000.000 nel 1995 e 112.000.000.000 nel 1996 (Cap. 06120), e mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione della normativa vigente in materia di interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dalle calamità naturali. Alla iscrizione in bilancio delle disponibilità trasferite dallo Stato si provvede ai sensi della pertinente norma della legge di bilancio.

     2. La ripartizione delle disponibilità tra le diverse voci di spesa è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura.

     3. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 e all'articolo 23 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, possono essere utilizzati anche per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

     4. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11, è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 90.000.000.000 nel 1995 e lire 120.000.000.000 per il 1996 per far fronte alle esigenze operative degli interventi previsti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

     5. Nelle more della contrazione dei precitati mutui, al fine di dare immediata attuazione al presente intervento, può procedersi al versamento della somma di lire 145.000.000.000 per il 1995 e 112.000.000.000 per il 1996 al fondo di solidarietà regionale in agricoltura, in relazione alle accertate esigenze di pagamento a carico dello stesso fondo.

 

     Art. 10. (Ammortamento dei mutui).

     1. L'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 9, comma 4, non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1996 e al 1º gennaio 1997, rispettivamente per il mutuo di lire 90.000.000.000 e di lire 120.000.000.000. Gli stessi sono stipulati, per una durata massima di 15 anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (Capp. 03120, 03121 e 03122).

 

     Art. 11. (Prestiti di conduzione).

     1. Al fine di contenere l'importo dei tassi a carico dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale danneggiati dalla siccità della annata agraria 1994-1995, in misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile, lo stanziamento del capitolo 06095 del bilancio della Regione 1995 è incrementato della somma di lire 2.000.000.000.

 

     Art. 12. (Interventi per l'irrigazione).

     1. Allo scopo di finanziare progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse per l'economia e l'occupazione nel settore delle infrastrutture pubbliche per l'attività agricola, lo stanziamento del capitolo 06250 incrementato di lire 500.000.000 per l'esercizio 1995.

     2. Ai finanziamenti si provvede utilizzando le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12. I termini previsti dal predetto articolo decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 13. (Limiti di impegno).

     1. Il limite di impegno di lire 23.000.000.000, autorizzato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è ridotto a lire 19.640.000.000 fermo restando le relative annualità (Cap. 06073).

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria).

     1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 93.360.000.000 per l'anno 1995, in lire 134.360.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 30.835.000.000 dall'anno 1997 all'anno 2010 e in lire 17.615.000.000 per l'anno 2011.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995-1996-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1995, ai capitoli 03120, 03121, 03122, 06120 e 06261/01 nel bilancio regionale per l'anno 1996 ed ai capitoli 03121 e 03122 dei bilanci regionali per gli anni dal 1997 al 2011.

 

     Art. 15. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 21 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8.