§ 2.12.28 - L.R. 26 gennaio 1993, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante «Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione», modificata dalle leggi regionali 31 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:26/01/1993
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Anticipazioni e aperture di credito).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Finanziamento delle spese di gestione).
Art. 4.  (Contributi per studi di fattibilità).
Art. 5.  (Assistenza tecnica).
Art. 6.  (Borse di studio).
Art. 7.  (Presentazione delle domande).
Art. 8.  (Istruttoria tecnica).
Art. 9.  (Coordinamento e verifica).
Art. 10.  (Formazione professionale).
Art. 11.  (Scritture contabili).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 2.12.28 - L.R. 26 gennaio 1993, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante «Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione», modificata dalle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 24 febbraio 1987, n. 6, 4 giugno 1988, n. 11, 24 ottobre 1988, n. 33, 30 maggio 1989, n. 18, 7 giugno 1989. n. 30, 22 gennaio 1990 n. 1, 30 aprile 1991, n. 13, 24 dicembre 1991 n. 39 e 28 aprile 1992, n. 6.

 

Art. 1. (Anticipazioni e aperture di credito). [1]

 

     Art. 2. (Destinatari). [2]

 

     Art. 3. (Finanziamento delle spese di gestione). [3]

 

     Art. 4. (Contributi per studi di fattibilità). [4]

 

     Art. 5. (Assistenza tecnica).

     1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 1984 un'adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, l'Assessore regionale della programmazione può stipulare convenzioni con l'Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

     2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.

     3. Alle cooperative e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.

 

     Art. 6. (Borse di studio). [5]

 

     Art. 7. (Presentazione delle domande). [6]

 

     Art. 8. (Istruttoria tecnica).

     1. Il termine di 30 giorni di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è fissato in 60 giorni.

 

     Art. 9. (Coordinamento e verifica). [7]

 

     Art. 10. (Formazione professionale). [8]

 

     Art. 11. (Scritture contabili). [9]

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e successivi.

     2. Nel bilancio pluriennale 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

 

03- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E

ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove

disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della

L.R. 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria) e artt. 45 e 46 della L.R. 28

aprile 1992, n. 7)

 

1993                                             L. 13.000.000.000

1994                                             L. 13 000 000 000

 

mediante riduzione delle seguenti voci allegate alla tabella B allegata

alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria).

 

 

voce 3 (modifiche L.R. 28 del 1984)

1993                                             L.  9.000.000.000

1994                                             L. 10.000.000.000

 

voce 8 (settori produttivi)

1993                                             L.  4.000.000.000

1994                                             L.  3.000.000.000

 

 

In aumento

Capitolo 03071

Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione

professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o

corsi postuniversitari, finalizzati al conseguimento di titoli di

perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22 e 23,

L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 25, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 6

della presente legge)

 

 

1993                                             L.  2.000.000.000

1994                                             L.  2.000.000.000

1995                                             L.  2.000.000.000

 

 

Capitolo 03072-01

(N.I.) 1.1.1.1.6.3.10.02 (05-02) - Contributi per spese relative a studi di

fattibilità (art. 4 della presente legge )

 

 

1993                                             L.  4.000.000.000

1994                                             L.  4.000.000.000

1995                                             L.  1.000.000.000

 

 

10- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE

PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10146-01

(N.I.) 2.1.2.4.3.6.10.02 (02.09) - Contributi in conto interessi per

anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1

della presente legge)

 

 

1993                                             L.  3.000.000.000

1994                                             L.  3.000.000.000

1995                                             L.  1 000.000.000

 

 

Capitolo 10146-02

(N.I. ) 2.1.2.4.3.2.10.02 (02.09) - Contributo per le spese relative agli

acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese

relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri

oneri finanziari (art. 3 della presente legge)

 

 

1993                                             L.  4.000.000.000

1994                                             L.  4.000.000.000

1995                                             L.  1.000.000.000

 

 

     3. Le spese per l'attuazione dell'articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

     4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l'anno 1995 si fa fronte con l'utilizzo di quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

     5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 20 bis alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[2] Integra l'art. 1, comma 2, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[3] Aggiunge l'art. 20 ter alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[4] Aggiunge l'art. 20 quater alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[5] Sostituisce l'art. 21, comma 2, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[6] Sostituisce l'art. 25 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[7] Sostituisce l'art. 27, comma 1, primo alinea, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[8] Sostituisce l'art. 30 bis della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[9] Aggiunge l'art. 30 ter alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.