§ 67.4.284 – L. 29 gennaio 2001, n. 10.
Disposizioni in materia di navigazione satellitare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:29/01/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la [...]


§ 67.4.284 – L. 29 gennaio 2001, n. 10.

Disposizioni in materia di navigazione satellitare.

(G.U. 15 febbraio 2001, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonché di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

     2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalità di cui al comma 1.

     3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo", è autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

     4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. A tale fine all'ENAV è assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.

     5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.

     6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso [1].

     7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.