§ 2.12.37 - L.R. 24 dicembre 1998, n. 36.
Politiche attive sul costo del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:24/12/1998
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Contributo per le assunzioni.
Art. 2.  Individuazione dei datori di lavoro.
Art. 3.  Requisiti del datore di lavoro.
Art. 4.  Misura dei contributi.
Art. 5.  Divieto di cumulo.
Art. 6.  Modalità di erogazione del contributo.
Art. 7.  Esclusioni.
Art. 8.  Controlli e revoca dei contributi.
Art. 9.  Abrogazione di norme.
Art. 10.  Incentivi per periodi formativi.
Art. 11.  Convenzione I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).
Art. 12.  Copertura finanziaria.
Art. 13.  Attuazione degli aiuti.


§ 2.12.37 - L.R. 24 dicembre 1998, n. 36.

Politiche attive sul costo del lavoro.

(B.U. 24 dicembre 1998, n. 39).

 

     Art. 1. Contributo per le assunzioni.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:

     a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

     c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

     d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

     e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;

     f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;

     g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;

     h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;

     i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;

     l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.

     2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 17.500.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.

 

     Art. 2. Individuazione dei datori di lavoro.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

     a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

     b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;

     c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.

     2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo anche per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.

     3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.

 

     Art. 3. Requisiti del datore di lavoro.

     1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

     2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.

     3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

     4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.

 

     Art. 4. Misura dei contributi.

     1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:

     a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;

     b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2 operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento, tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.

 

     Art. 5. Divieto di cumulo.

     1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.

 

     Art. 6. Modalità di erogazione del contributo.

     1. L'Assessore regionale del lavoro stipula apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.

     2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

     3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.

 

     Art. 7. Esclusioni.

     1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:

     a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;

     b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.

 

     Art. 8. Controlli e revoca dei contributi.

     1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.

     2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.

     3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della regione.

     4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della regione.

 

     Art. 9. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.

 

     Art. 10. Incentivi per periodi formativi.

     1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.

     2. Il contributo è concesso dall'Assessore del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio dell’importo massimo di euro 24.800 per biennio, finalizzate a favorire tirocini pratico-formativi, anche presso imprese gestite da emigrati sardi, in favore di giovani diplomati, laureandi o laureati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna [1].

     4. Il contributo di cui al comma 3 può essere concesso anche in regime di cofinanziamento con le Università sarde, previe apposite convenzioni [2].

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

     6. L'Amministrazione regionale in collaborazione con le Università è autorizzata a bandire annualmente borse di studio destinate a giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea. Le borse, che hanno una durata massima di ventiquattro mesi, sono erogate dall'Assessore del lavoro previa stipula di apposita convenzione con l'Università, sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale; la spesa prevista per l'attuazione del presente intervento è valutata per l'anno 1998 in lire 1.500.000.000 (cap. 10144).

     7. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire 900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

 

     Art. 11. Convenzione I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).

     1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

     2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'articolo 39 della legge approvata dal Consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

     3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 13. Attuazione degli aiuti.

     1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea, o dopo il decorso del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.