§ 5.2.84 - L.R. 9 giugno 1994, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/06/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 2.  (Fondo per nuovi oneri legislativi).
Art. 3.  (Manutenzione degli edifici pubblici statali).
Art. 4.  (Edilizia abitativa e sanitaria).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 - Spese di primo intervento per calamità naturali).
Art. 6.  (Interventi negli stagni).
Art. 7.  (Concorso interessi mutui miglioramento fondiario).
Art. 8.  (Organismi comprensoriali).
Art. 9.  (Interventi nel settore economico).
Art. 10.  (Interventi sociali e per l'occupazione).
Art. 11.  (Interventi nel settore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza).
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12).
Art. 13.  (Interventi nel settore della pubblica istruzione).
Art. 14.  (Convegni e pubblicazioni).
Art. 15.  (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268).
Art. 16.  (Opere acquedottistiche e fognarie).
Art. 17.  (Copertura finanziaria).


§ 5.2.84 - L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)».

 

Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). [1]

 

     Art. 2. (Fondo per nuovi oneri legislativi).

     1. Nella tabella B, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994, è istituita la seguente voce, con gli importi accanto alla stessa indicati: voce n. 11 - Quadro comunitario dl sostegno Programma operativo settore pesca

1994 lire 12.600.000.000

1995 lire 14.000.000.000

1996 lire  5.000.000.000

conseguentemente è ridotta, negli stessi anni e per gli stessi importi, la voce n. 6 «Programmi comunitari FEOGA» della medesima tabella B.

 

     Art. 3. (Manutenzione degli edifici pubblici statali).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1994, ad anticipare la somma di lire 757.000.000 in conto delle assegnazioni dello Stato per la manutenzione degli edifici pubblici statali, ai sensi dell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Cap. 04024/03).

     2. Fino a concorrenza della suddetta anticipazione di lire 757.000.000, le assegnazioni dello Stato per le finalità di cui al comma 1 devono essere imputate al capitolo 36210 dello stato di previsione dell'entrata, a titolo di ricupero.

     3. Le eventuali minori assegnazioni dello Stato restano a carico del succitato capitolo 04024/03.

 

     Art. 4. (Edilizia abitativa e sanitaria).

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, gli ulteriori seguenti stanziamenti

(Cap. 08112):

 

 

anno 1994                                     lire  50.000.000.000

anno 1995                                     lire  55.000.000.000

anno 1996                                     lire  90.000.000.000

 

 

     2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1994, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa: di lire 3.000.000.000 (Cap. 08070/03).

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 - Spese di primo intervento per calamità naturali).

     1. [2].

     2. L'ampliamento del termine di cui al comma 1 si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi della surrichiamata legge regionale n. 28 del 1985 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora stato emesso il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo.

 

     Art. 6. (Interventi negli stagni).

     1. Per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 (Cap. 05078/08).

 

     Art. 7. (Concorso interessi mutui miglioramento fondiario).

     1. Ad integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 8.000.000 nell'anno 1994 e di lire 14.000.000 nell'anno 1995 (Cap. 06065/01).

 

     Art. 8. (Organismi comprensoriali).

     1. I termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31, sono prorogati di ulteriori 180 giorni; i liquidatori, oltre i compiti loro assegnati, possono adottare i provvedimenti relativi all'attuazione delle opere finanziate con la riforma agro-pastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, nonché i provvedimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1º marzo 1986. n. 64.

     2. Le competenze dei disciolti organismi comprensoriali in ordine al ricevimento e all'istruttoria delle domande ed alla liquidazione delle somme relative alla indennità compensativa, di cui al Regolamento CEE 2328/91, sono attribuite all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).

     3. Le competenze in ordine al finanziamento degli investimenti collettivi a carattere zootecnico, ai sensi del Regolamento CEE 797/85 e successive modificazioni, da attuarsi secondo le direttive tecnico- procedurali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/68 del 19 maggio 1987, già attribuite agli organismi comprensoriali dall'articolo 45 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, modificato dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 19, sono demandate alle Comunità montane, previa individuazione delle medesime, con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine i liquidatori sono autorizzati a versare nel bilancio delle Comunità montane le eventuali disponibilità non ancora impegnate relative alle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta regionale n. 29/32 del 24 aprile 1987, a valere sul capitolo 06034 del bilancio della Regione, previa rendicontazione delle somme già utilizzate. Le Comunità montane utilizzano i fondi secondo le direttive contenute nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 29/32 del 1987.

 

     Art. 9. (Interventi nel settore economico).

     1. Per far fronte ai danni causati alle strutture ed attrezzature di pesca ed alle produzioni dei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura della Sardegna orientale, in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni del Sarrabus e dell'Ogliastra, nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 1993, e autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 05093).

     2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere ai titolari dell'esercizio di pesca nei compendi ittici danneggiati, ai gestori d'impianti d'allevamento di specie ittiche ed ai proprietari d'imbarcazioni da pesca, contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture e delle attrezzature danneggiate, alla riparazione e sostituzione delle barche da pesca, all'indennizzo dei danni subiti dalla produzione dei compendi e dagli impianti di allevamento.

     3. L'ammontare del contributo è erogato, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, in misura pari alla spesa sostenuta o da sostenere o al danno documentato, e/o ammesso, dalle ditte danneggiate.

     4. Il relativo programma di intervento e approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.

     5. A fronte degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo I - fermo temporaneo delle navi da pesca - della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore complessiva spesa di lire 1.200.000.000, di cui lire 300.000.000 riferite all'anno 1992 e lire 900.000.000 riferite all'anno 1993 (Cap. 05085/02).

     6. Il termine di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1991 è abrogato; si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.

     7. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, così come modificato dall'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i seguenti limiti d'impegno:

     a) lire 1.400.000.000 dal 1994 al 2008;

     b) lire   700.000.000 dal 1995 al 2009;

le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (Cap. 07070). Il tasso a carico del mutuatario indicato nel succitato comma 5.1, deve intendersi sostituito da quello previsto dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40. Le suddette disponibilità sono assegnate agli enti creditizi convenzionati per la gestione ed amministrazione dei fondi istituiti in applicazione della citata legge regionale n. 40 del 1993, di cui costituiscono specifici sottoconti.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1992, n 23, è autorizzato, nell'anno 1994, l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 (Cap. 09045/01).

     9. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000 autorizzato dalla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è ridotto, per l'anno 1994, di lire 500.000.000 (Cap. 09042/03).

 

     Art. 10. (Interventi sociali e per l'occupazione).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 a favore della società a capitale pubblico Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR), quale contributo sulle spese di funzionamento relative al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 2 ter del decreto legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n 460, così come sostituito dal comma 9 dell'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Cap. 10213).

     2. E' autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993 n. 20 (Cap. 01068); il sussidio previsto dalla stessa legge non può essere ripetuto per più di una volta.

     3. Nell'articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2:

     a) [3];

     b) il termine di 60 giorni, previsto nei commi 4 e 5, è prorogato, per l'anno 1994, quanto al comma 4, di 60 giorni e quanto al comma 5, di 30 giorni;

     c) la previsione di spesa di lire 100.000.000.000 determinata pre l'anno 1994 dal comma 7 è rideterminata in lire 98.000.000.000 (Cap. 10136).

     4. I contributi previsti nel primo comma dell'articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono rideterminati come segue:

     a) lire 600.000 agli elettori provenienti dai Paesi aderenti all'Unione Europea;

     b) lire 700.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell'area Europea;

     c) lire 1.200.000 agli elettori dai Paesi extraeuropei; gli stessi sono concessi tenuto conto, altresì, dei commi 5 e 6 del Presente articolo.

     5. Ove si verifichi un doppio spostamento dell'elettore per la partecipazione al secondo turno elettorale previsto dalla legislazione vigente per il rinnovo del Consiglio regionale, i contributi di cui al comma precedente sono erogati per ciascun viaggio effettuato dall'elettore e debitamente documentato, nel rispetto delle procedure stabilite nell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per la partecipazione all'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1993. n. 17.

     7. La maggiore spesa per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è valutata, per l'anno 1994, in lire 2.000.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (Cap. 02145).

 

     Art. 11. (Interventi nel settore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza).

     1. I rimborsi ed i sussidi disposti dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 con gli aggiornamenti previsti dall'articolo 65 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono erogati, ai richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1993, a decorrere dalla data di accertamento delle patologie contemplate dall'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1983; ai relativi oneri valutati in lire 500.000.000 per l'anno 1994, si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 12001/01 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

     2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le deliberazioni della Giunta regionale finalizzate alla ripartizione agli Enti locali delle somme destinate a Sussidi e rimborsi ai talassemici, a norma della legge regionale n. 27 del 1983, e successive modificazioni, ed ai nefropatici, a norma della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, e successive modificazioni e non sono soggette al parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza.

     3. In relazione alla variata cadenza temporale nel trasferimento dei mezzi finanziari in favore delle Unità Sanitarie Locali - derivata dalla disciplina introdotta dal comma 17 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - le stesse sono tenute ad erogare gli acconti previsti dall'articolo 67 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, con periodicità mensile.

     4. Per le prestazioni rese, i Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono autorizzati a procedere al relativo addebito mediante contabilità mensile, da presentare alla competente Unità Sanitaria Locale entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni stesse.

     5. Gli acconti di cui al precedente comma 3 devono essere erogati entro la fine del mese di presentazione della relativa contabilità, unitamente al saldo della contabilità precedente, debitamente verificata e liquidata.

     6. Per gli acconti riferiti alle prestazioni che continuano ad essere contabilizzate con periodicità trimestrale restano valide le modalità di erogazione disciplinate dal richiamato articolo 67 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     7. L'integrazione della Regione per il finanziamento della spesa in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è incrementata, per l'anno 1994, di lire 400.000.000 (Cap. 12139/02).

     8. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12133/02, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle Unità Sanitarie Locali la somma di lire 100.000.000, per la concessione di contributi, fino alla misura massima di lire 4.000.000 ad intervento per le spese funerarie dei donatori d'organo.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 1994 è autorizzata per l'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 6.500.000-000 (Cap. 08073/01).

     10. L'autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta dall'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 1994 e rideterminata in lire 500.000.000 (Cap. 12001/02).

     11. L'attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione delle opere destinate a servizi socio-assistenziali, previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e comprese nei programmi predisposti dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, è delegata agli Enti locali; l'Assessorato medesimo si riserva la facoltà di effettuare, anche in corso d'opera, accertamenti e controlli di natura amministrativa, tecnica e contabile circa il rispetto delle leggi di finanziamento, nonché sulla corretta esecuzione delle opere e può altresì promuovere, in caso di inadempienza, gli interventi sostitutivi di legge.

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12).

     1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) [4].

     b) [5].

 

     Art. 13. (Interventi nel settore della pubblica istruzione).

     1. La rendicontazione dei contributi, concessi dall’Assessorato della pubblica istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell’iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. I beneficiari, inoltre, sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione della attività sovvenzionata. L’Assessorato effettua i controlli diretti sulla documentazione conservata dai beneficiari, nelle forme stabilite dal citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale [6].

     2. Al fine dell'approvazione di dette rendicontazioni. l'Assessorato regionale competente deve correlativamente ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del sopra citato articolo 50 della legge regionale n. 2 del 1994.

     2 bis. La rendicondazione dei contributi concessi dall’Assessorato della pubblica istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute [7].

     3. Il contributo alla fondazione Costantino Nivola per l'organizzazione di un premio di scultura intitolato all'artista, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1994, in lire 300.000.000 con cadenza triennale (Cap. 11089/02).

     4. Il contributo alla deputazione di Storia Patria per la Sardegna previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 63, è determinato, a decorrere dall'anno 1995, con la legge di bilancio (Cap. 11069).

 

     Art. 14. (Convegni e pubblicazioni).

     1. La dotazione finanziaria del capitolo 02159/01, istituito dall'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, a incrementata, per l'anno 1994, di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 15. (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268). [8]

 

     Art. 16. (Opere acquedottistiche e fognarie).

     1. Nella tabella E, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono inseriti i seguenti provvedimenti:

08 - LAVORI PUBBLICI

Legge regionale 38/82 e successive integrazioni Opere acquedottistiche e fognarie - Cap. 08035/03 - 1994: 9.000; 1995: PM; 1996: PM; Legge regionale 32/89 - Potenziamento servizio idrico - Cap. 08035/19 - 1994: 10.000; 1995: PM; 1996: PM.

 

     Art. 17. (Copertura finanziaria).

     1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Tabella H:

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[2] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2. Modifica l'art. 3, comma 1, della L.R. 21 novembre 1985, n. 28.

[3] Modifica l'art. 36 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[4] Sostituisce l'art. 15, comma 2, della L.R. 27 aprile 1984, n. 12.

[5] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 27 aprile 1984, n. 12.

[6] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[8] Integra l'art. 29, comma 3, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17,